TRASPORTO - TRASPORTO AEREO - SMARRIMENTO BAGAGLI - VETTORE - RESPONSABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI
In caso di smarrimento del bagaglio il viaggiatore ha titolo per
agire direttamente, ai fini del ristorio dei danni patrimoniali e non
patrimoniali, contro il vettore aereo, il quale, invero, è responsabile
del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei
bagagli consegnati avendo, dal momento della consegna, la custodia degli
stessi. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo
se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno
adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale
diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile
adottarle.
Tribunale Roma, Sezione 9 civile, Sentenza 17 febbraio 2012, n. 3303