Avere a che fare con Equitalia si sa, non è mai piacevole.
Di certo c’è un evento che più di altri può rappresentare per un contribuente, un vero e proprio incubo. Si tratta infatti di una procedura della massima gravità e che oltretutto prevede una trafila burocratica molto complicata per essere definitivamente annullata.
Sul punto degna di nota è la recentissima sentenza n. 7051/2012
con cui la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l’impugnabilità dell’iscrizione di ipoteca
illegittima, sottolineando nel contempo la perentorietà dei termini entro i
quali l’impugnazione medesima deve essere proposta.
L’impugnazione di ipoteca, infatti, è da qualificarsi
come impugnazione contro gli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.,
disposizione che prevede due diverse modalità: l’atto di citazione, se
l’esecuzione non è ancora iniziata, ovvero il ricorso, se l’esecuzione è già
iniziata. Punto in comune è la necessità che essa sia proposta entro il termine
di 20 giorni dal compimento dell’atto impugnato o dalla sua acquisita notizia .
Diverso è il caso in cui oggetto della creditoria
posta a fondamento della iscrizione ipotecaria sia un tributo rientrante nella
competenza della Commissione Tributaria.
In questo caso il contribuente potrà presentare
ricorso alla Commissione Trbutaria competente entro il termine di giorni 60!
E' poi da sottolineare che a seguito
delle modifiche apportate dalla L. n. n. 106/2011 al Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 è stato aggiunto all’art. 77 il punto
2-bis laddove si
afferma “L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario
dell’immobile una comunicazione preventiva”.
La comunicazione
preventiva è, quindi, il primo elemento della sequela procedimentale di
costituzione del diritto reale di garanzia e la sua mancata notifica da parte
dell'Agente della riscossione determina la nullità della successiva iscrizione
di ipoteca.
Nessun commento:
Posta un commento