Voli cancellati o in ritardo? Nell’ipotesi in cui la compagnia per sciopero o assenza di personale, si
non rispetti il programma dei voli, sarà tenuta ad indennizzare i viaggiatori.
E' Quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea che con la pronuncia depositata il 17 aprile
scorso. La CGE ha dato una nuova e più ampia interpretazione della voce “circostanze
eccezionali”, in presenza delle quali la compagnia aerea può
legittimamente rifiutare di liquidare gli indennizzi previsti dal Regolamento n. 261/2004, a fronte di voli cancellati, ovvero di ritardi prolungati.
Le “circostanze
eccezionali” corrisponderebbero ad eventi che, loro stessa natura non afferiscono al normale esercizio dell’attività del vettore aereo,
sfuggendo all'effettivo controllo della compagnia.
Di conseguenza, lo sciopero selvaggio, non è qualificabile come circostanza che
sfugge all'effettivo controllo del vettore aereo interessato.
Nella situazione verificatasi presso la
compagnia TUIfly nel settembre 2016, il rischio di sciopero doveva essere considerato
inerenti al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea
interessata.
La Corte ha quindi concluso che lo
“sciopero selvaggio” non rappresenta una circostanza che sfugge al
controllo della compagnia aerea in quanto trae origine da una decisione
della medesima TUIfly, ed inoltre esso, a prescindere dall’elevata
percentuale di assenze, è venuto meno dopo l’accordo concluso il 7
ottobre 2016 dalla TUIfly con i rappresentanti del personale.