L’interruzione
improvvisa causata dalla compagnia telefonica allo studio professionale, è
idonea ad arrecare danni e disagi che devono trovare ristoro
mediante il risarcimento dei danni.
Il rapporto contrattuale tra studio professionale e Compagnia telefonica è inquadrabile nello schema del contratto di
somministrazione a prestazioni corrispettive ed efficacia obbligatoria.
La violazione degli obblighi nascenti dal contratto è quindi inquadrabile come inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c.
In ragione la giurisprudenza di merito ha sosetnuto a più riprese che “deve
ritenersi, in applicazione di una regola di esperienza di difficile
smentita, che l’interruzione improvvisa della linea telefonica (…) sia
stata idonea ad arrecare disagi e danni all’attore”.
In particolare, si identifica: il danno
emergente nelle spese relative alla divulgazione del nuovo recapito
telefonico; il lucro cessante nella perdita di clientela per
l’impossibilità di ricevere le prenotazione mediante l’uso del mezzo
telefonico.
Da ciò ne consegue il pagamento da parte della società telefonica
di un risarcimento (in favore dell’attore) proporzionato al disservizio cagionato alla parte ed al danno che ne è conseguenza.
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