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domenica 2 giugno 2013

DANNEGGIAMENTO BAGAGLI: COME CHIEDERE IL RISARCIMENTO

La tutela del viaggiatore-consumatore nei confronti delle Compagnie aeree ha assunto, nel corso degli anni ed in considerazione del forte sviluppo dell’utilizzo di tale mezzo di trasporto, un ruolo di primaria importanza e molteplici sono stati gli interventi nazionali e comunitari, volti a fornire una adeguata regolamentazione della materia, la quale è disciplinata principalmente dal Codice Civile, dalla normativa comunitaria ed internazionale, nonché dal codice della navigazione.

Per quanto attiene la normativa nazionale la materia è disciplinata sia dal combinato disposto di cui agli articoli 1218 e 1681 c.c., secondo il quale il vettore risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, sia dall’art. 951 cod. nav., secondo cui il vettore aereo è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnatigli dal momento in cui le ha ricevute (quindi dal check-in) al momento in cui le riconsegna al destinatario, .
A livello comunitario ed in particolare alle Compagnie aeree dell’Unione Europea si applica la Convenzione di Montreal del 1999, alla quale è stato data esecuzione nel nostro ordinamento mediante la l. 12/2004, nonché il Regolamento comunitario (CE) n. 2027/97, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002, ed il Regolamento (CE) n. 261/2004.
Secondo la richiamata Convenzione, alla Compagnia Aerea spetterà il risarcimento in caso di distruzione, perdita o danno provocato al bagaglio registrato, in tali casi, però, la compagnia aerea è responsabile, anche se il suo comportamento è esente da colpa, fatta eccezione che si riesca a dimostrare a) un difetto inerente al bagaglio stesso e b) che la responsabilità del danno è imputabile al passeggero o che lo stesso vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione.
In caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo nella riconsegna, la responsabilità 
del vettore è prevista dall’art. 22 della Convenzione di Montreal, con un risarcimento fino a 1.000 
DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per passeggero, pari a circa € 1.100.
Chi ritenga, in base al presente regolamento, di aver subito un danno maggiore di quello risarcito 
dalla compagnia aerea, potrà sempre agire per tale danno ulteriore.
Importanza fondamentale assume, tuttavia, la presentazione di un immediato reclamo attraverso apposito modello P.I.R. che sarà possibile richiedere nell'aereoporto e nel quale va denunciato il danneggiamento. 
Nella prassi, il vettore aereo tende a risarcire in primo luogo i danni materiali adeguatamente comprovati 
(ad es. valutazione del valore economico della valigia danneggiata o acquisto di una nuova valigia 
in sostituzione della stessa). 
Nel caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio, invece, la richiesta di rimborso alla compagnia aerea deve farsi per iscritto, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 7 giorni dal ricevimento del bagaglio stesso.
Il PIR, il biglietto aereo, l’etichetta bagaglio, le ricevute di pagamento e/o gli scontrini delle spese 
sostenute devono essere conservati dal passeggero in originale e devono essere inviati in fotocopia 
alla Compagnia aerea allegandoli alla richiesta di rimborso. 

L'associazione Assistenza e Tutela Consumatori è a Vs. disposizione per seguirvi durante tutto l'iter necessario ad ottenere il risarcimento.

E' UN TUO DIRITTO OTTENERE IL MASSIMO ANCHE DAL MINIMO DANNO

giovedì 14 febbraio 2013

RITARDO NEL VOLO? IL PASSEGGERO HA DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER OVVIARE AL RITARDO

Con la storica sentenza del 23.10.2012 la Corte di Giustizia europea (C.G.U.E.) ha sancito definitivamente il diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo del volo oltre le 3 ore dall’orario di arrivo previsto al momento dell’acquisto del biglietto , questa in data 31 gennaio 2013 è tornata a pronunciarsi nella suddetta materia rafforzando di molto la tutela dei consumatori/viaggiatori. La pronuncia parte da una vicenda nota che ha visto quale protagonista l’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull, e lo spazio aereo di diversi Stati membri – incluso lo spazio irlandese,che è stato chiuso, tra il 15 e il 22 aprile 2010, a causa dei rischi corsi dagli aeromobili per i fumi e la nube sprigionata dal suddetto vulcano. La sig.ra McDonagh non potendo tornare in Irlanda, a causa dei fumi del vulcano, aveva citato la Ryanair per non averle prestato alcuna assistenza. La signora riteneva che la compagnia aerea fosse tenuta a rimborsarle un importo di 1130 euro circa, pari alle spese da lei sostenute tra il 17 e il 24 aprile per pasti, bevande, sistemazione in albergo e trasporti. In sintesi la Corte ha applicato il regolamento (CE) n. 261/2004 che: 1) non prevede alcuna limitazione, né di natura temporale né di natura pecuniaria all’obbligo di assistenza; 2) l’assistenza ai passeggeri risulta particolarmente importante quando si verificano «circostanze eccezionali» che perdurano nel tempo e che è proprio nel caso in cui l’attesa, dovuta alla cancellazione di un volo, è particolarmente lunga che risulta necessario assicurarsi che il passeggero abbia accesso ai prodotti e ai servizi di prima necessità, per tutta la durata dell’attesa; 3) sebbene l’obbligo di prestare assistenza comporti per i vettori aerei conseguenze economiche, queste non possono essere considerate sproporzionate rispetto allo scopo di elevata tutela dei passeggeri. 4) quando il vettore aereo non ha adempiuto il suo obbligo di prestare assistenza ad un passeggero, quest’ultimo può ottenere, a titolo di compensazione pecuniaria, soltanto il rimborso delle somme che risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione del vettore aereo, il che deve essere valutato dal giudice nazionale. Si suggerisce, pertanto, a tutti i viaggiatori di mantenere le ricevute degli acquisti effettuati quando si trovano a dover affrontare spese non supportate dai vettori aerei per le cancellazioni e ritardi dovuti anche ad eventi eccezionali.