Con la sentenza n. 9353 del 2019 la cassazione è intervenuta sul tema dello scontro tra veicoli, ribadendo che la presunzione di eguale concorso di
colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando ogni qualvolta le risultanze probatorie non consentano di accertare
in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato
l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
FATTO
P. P., danneggiato in un incidente stradale avvenuto in data 27/8/2015
sulla strada provinciale di Porto Ercole tra la moto da lui guidata ed un
presunto (perché rimasto sconosciuto) veicolo bianco che invadendo la corsia di
marcia del P. ne aveva determinato la perdita di controllo del mezzo e
l'impatto con un guardrail, ricorre per la cassazione della sentenza della
Corte d'Appello di Firenze, che, confermando la pronuncia di prime cure, ha
applicato la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro,
di cui all'art. 2054, comma 2, c.p.c.
L'applicazione della presunzione di pari responsabilità è stata disposta
dalla Corte territoriale, all'esito di ben due perizie cinematiche,
nell'impossibilità di addivenire ad una ricostruzione certa dei fatti di causa.
Il Giudice d'Appello, per quel che ancora rileva in questa sede, dato
atto che, sulla scorta delle prove testimoniali acquisite, il veicolo
antagonista aveva invaso la corsia di marcia del P., provocandone lo
sbandamento e l'impatto con un gardrail, in assenza di elementi certi ed
inconfutabili sulla dinamica del sinistro, ha ritenuto di applicare l'art.
2054, 2° co. c.c. in ottemperanza alla giurisprudenza, secondo la quale
l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due conducenti, nel
caso di scontro tra veicoli, non esonera l'altro dall'onere di provare di
essersi conformato alle norme sulla circolazione stradale ed a quelle di comune
prudenza.
Avverso la sentenza il P. propone ricorso per cassazione.
Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente solleva violazione e falsa
applicazione dell'art. 2054, comma 2, c.c. in relazione all'art. 360, comma 1,
n. 3 c.p.c. e pone una questione di diritto: se l'art. 2054, comma 2, c.c. sia
applicabile anche nel caso in cui vi sia stato, da parte dell'organo
giudicante, un accertamento positivo sulla responsabilità di uno dei conducenti
coinvolti nel sinistro e non vi sia alcuna certezza circa l'eventuale
corresponsabilità del danneggiato.
Secondo il ricorrente, la presunzione di pari responsabilità non potrebbe
applicarsi in casi siffatti.
Il motivo non è fondato in ragione della giurisprudenza di legittimità
che fa del criterio di imputazione presuntiva della pari responsabilità di cui
all'art. 2054, comma 2, c.c. un criterio residuale che si applica in tutti i
casi in cui non è possibile stabilire l'esatta misura delle diverse
responsabilità nella produzione del sinistro. La ratio dell'art. 2054, comma 2,
c.c. è proprio quella di offrire un criterio fittizio di imputazione della
responsabilità laddove non sia possibile pervenire ad una esatta ricostruzione
dei fatti di causa.
Ciò che emerge con chiarezza nel caso in esame è proprio l'impossibilità
di ricostruire con esattezza cosa sia effettivamente avvenuto, tanto che ben
due CTU cinematiche non hanno consentito di sciogliere i dubbi.
In questa situazione di assoluta incertezza, il Giudice di merito ha
correttamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., non potendo avere
rilevanza, perché afferente al mero campo delle ipotesi, privo di fattuale
riscontro, che nell'eziologia dell'incidente sia certamente ravvisabile la
responsabilità del conducente di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro.
In ogni caso, anche laddove la responsabilità prevalente o esclusiva di
uno dei due veicoli coinvolti fosse stata acclarata senza alcun ragionevole
dubbio - il che si ripete non è dato affermare nel caso in esame - anche in tal
caso il giudice non sarebbe esonerato dall'onere di accertare che il veicolo
danneggiato si fosse attenuto al rispetto delle norme del codice della strada
ed a quelle di comune prudenza.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere non
superata la presunzione di pari responsabilità nella produzione del sinistro
nel caso in cui sia accertata la colpa di uno dei conducenti
In ogni caso la ratio dell'art. 2054, comma 2, c.c. è proprio quella di
fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle
condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l'imputazione della
responsabilità del sinistro.
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