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mercoledì 25 marzo 2020

ASSEGNO DI MANTENIMENTO: E' POSSIBILE CHIEDERE LA RESTITUZIONE

La Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo che dal momento del divorzio, nel 1987, versava alle figlie 600.000 lire, poi salite a 800.000. In base agli accordi di separazione, sarebbe stato tenuto a farlo fino al termine degli studi universitari di entrambe, nate nel 1968 e nel 1970. L’uomo ha però continuato a pagare alla ex il mantenimento delle figlie anche dopo la laurea e le successive nozze, nonostante il ricorso ai tribunali ordinari e l'evidente raggiungimento dell'autosufficienza. Ora i giudici gli hanno dato ragione, disponendo anche la restituzione delle cifre indebitamente incassate dalla ex coniuge.
Niente più assegni di mantenimento a vita per i figli cresciuti e in grado di essere autosufficienti.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che ha dato ragione a un padre, originario di Taranto, che chiedeva non solo di smettere di pagare la quota mensile alla ex per il mantenimento delle figlie ormai cresciute, e la restituzione di quanto versato “indebitamente” per anni.
I supremi giudici gli hanno dato ragione, con una sentenza che diventa di riferimento: Una sentenza storica perché in qualche modo stabilisce che esiste un'età oltre la quale non si deve più pagare un assegno di mantenimento ai figli, fatta salva l’eccezione in cui siano inabili.
Si tratta di una indicazione in linea con molti dei Paesi europei. In Francia e Niente più assegni di mantenimento a vita per i figli cresciuti e in grado di essere autosufficienti. A maggior ragione se sono sposati. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che ha dato ragione a un padre, originario di Taranto, che chiedeva non solo di smettere di pagare la quota mensile alla ex per il mantenimento per le figlie ormai cresciute, ma persino la restituzione di quanto versato “indebitamente” per anni. I supremi giudici gli hanno dato ragione, con una sentenza che diventa di riferimento.
È una sentenza storica perché in qualche modo stabilisce che esistono un'età oltre la quale non si deve più pagare un assegno di mantenimento ai figli, fatta salva l’eccezione in cui siano inabili.
Si tratta di una indicazione in linea con molti dei Paesi europei.
In Francia e Spagna, per esempio è stata fissata un’età precisa, i 26 anni, dopo i quali decade il diritto all’assegno».

martedì 9 settembre 2014

Assegno Sociale INPS 2014: come e quando chiederlo


L’assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini italiani che abbiano compito 65 anni e tre mesi e versano in condizioni di disagio economico a causa della totale assenza di reddito o in caso di redditi non eccedenti le soglie determinate dall'istituto previdenziale, ovvero, € 5.818,93 € nel caso di assenza di coniuge o figli a carico.
La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente: L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.
L’assegno non è reversibile ai familiari superstiti e non è esportabile oltre i confini italiani.
Sono equiparati ai cittadini italiani e, quindi, possono fare domanda di assegno sociale, qualora sussistano tutti i requisiti richiesti:
a) i cittadini extracomunitari - inclusi i familiari di cittadini comunitari o italiani - in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e i rispettivi familiari ricongiunti*;b) i cittadini extracomunitari ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti;
c) i cittadini comunitari, regolarmente iscritti all’anagrafe del Comune di residenza ed i rispettivi familiari ricongiunti, sia comunitari che extracomunitari.
Dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale, in presenza degli altri requisiti richiesti, è corrisposto agli aventi diritto, a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
La domanda può essere inoltrata esclusivamente direttamente tramite una delle sedi dell'associazione e
sussistendone i requisiti, l’assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).
La misura massima dell’assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato.
In relazione all’entità del reddito personale e/o coniugale, l’assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta.
L’importo mensile dell’assegno è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.