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mercoledì 25 marzo 2020

ASSEGNO DI MANTENIMENTO: E' POSSIBILE CHIEDERE LA RESTITUZIONE

La Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo che dal momento del divorzio, nel 1987, versava alle figlie 600.000 lire, poi salite a 800.000. In base agli accordi di separazione, sarebbe stato tenuto a farlo fino al termine degli studi universitari di entrambe, nate nel 1968 e nel 1970. L’uomo ha però continuato a pagare alla ex il mantenimento delle figlie anche dopo la laurea e le successive nozze, nonostante il ricorso ai tribunali ordinari e l'evidente raggiungimento dell'autosufficienza. Ora i giudici gli hanno dato ragione, disponendo anche la restituzione delle cifre indebitamente incassate dalla ex coniuge.
Niente più assegni di mantenimento a vita per i figli cresciuti e in grado di essere autosufficienti.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che ha dato ragione a un padre, originario di Taranto, che chiedeva non solo di smettere di pagare la quota mensile alla ex per il mantenimento delle figlie ormai cresciute, e la restituzione di quanto versato “indebitamente” per anni.
I supremi giudici gli hanno dato ragione, con una sentenza che diventa di riferimento: Una sentenza storica perché in qualche modo stabilisce che esiste un'età oltre la quale non si deve più pagare un assegno di mantenimento ai figli, fatta salva l’eccezione in cui siano inabili.
Si tratta di una indicazione in linea con molti dei Paesi europei. In Francia e Niente più assegni di mantenimento a vita per i figli cresciuti e in grado di essere autosufficienti. A maggior ragione se sono sposati. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che ha dato ragione a un padre, originario di Taranto, che chiedeva non solo di smettere di pagare la quota mensile alla ex per il mantenimento per le figlie ormai cresciute, ma persino la restituzione di quanto versato “indebitamente” per anni. I supremi giudici gli hanno dato ragione, con una sentenza che diventa di riferimento.
È una sentenza storica perché in qualche modo stabilisce che esistono un'età oltre la quale non si deve più pagare un assegno di mantenimento ai figli, fatta salva l’eccezione in cui siano inabili.
Si tratta di una indicazione in linea con molti dei Paesi europei.
In Francia e Spagna, per esempio è stata fissata un’età precisa, i 26 anni, dopo i quali decade il diritto all’assegno».

venerdì 16 dicembre 2016

PENSIONI, ULTIMI GIORNI PER CHIEDERE IL RIMBORSO

La Legge Fornero ha bloccato la perequazione sulle pensioni per gli anni 2012/13, togliendo così ai pensionati per sempre (anche per il futuro) il 5-6 % della pensione.
La legge è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70/2015, ma il Governo ha poi aggirato la sentenza con il suo Decreto Legge - truffa.
Tale Decreto Legge (D.L. n. 65/2015) ha tolto ai pensionati il diritto a quanto spettante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, poichè alcuni pensionati hanno ottenuto dall' INPS un importo minimo (dal 2% all' 8%), altri addirittura nulla.
Scade il prossimo 31 dicembre  il termine per chiedere il rimborso totale per le pensioni non rivalutate dal 2012.
Sono quindi ancora pochi i giorni utili per richiedere la rivalutazione della pensione e gli arretrati dovuti senza perdere nulla come invece potrebbe accadere a partire dal 2017.
Entro il 31 dicembre 2016 è ancora possibile inviare la lettera di diffida alla sede Inps di Roma o alle sedi provinciali di rispettiva competenza per interrompere ogni termine di prescrizione degli arretrati dei ratei pensionistici.

lunedì 11 maggio 2015

DIVORZIO BREVE: I PUNTI CHIAVE DELLA RIFORMA

Già il Decreto Legge 132/ 14 poi convertito in legge 162 /14 aveva introdotto importanti novità nell'ambito del diritto di famiglia, fornendo ai cittadini nuove strade, alternative alla via giudiziale, per potersi separare. 
Con  l'approvazione del disegno di legge sul divorzio breve che consente ai coniugi di abbreviare i tempi per poter divorziare, non saranno più necessari gli attuali tre anni di attesa dalla comparizione in tribunale.
La cennata disposizione, infatti, in caso di separazione giudiziale riduce da tre anni a dodici mesi l'arco temporale di separazione ininterrotta dei coniugi, necessario per proporre la domanda di divorzio.
Tale nuovo termine, ridotto addurittura a sei mesi, in caso di separazione consensuale, decorre dalla notifica della domanda giudiziale o dal deposito o notifica del ricorso e, i  sei mesi si applicano anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali.
Anticipato anche il momento per chiedere  la divisione dei beni.
La comunione dei beni si potrà sciogliere alla prima udienza presidenziale, quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati e non più come attualmente a seguito di pronuncia definitiva di separazione. L’ordinanza con la quale sempre i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale di stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.
L’applicazione del cd. “divorzio breve” sarà operativo anche per i procedimenti già in corso.

martedì 9 settembre 2014

Assegno Sociale INPS 2014: come e quando chiederlo


L’assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini italiani che abbiano compito 65 anni e tre mesi e versano in condizioni di disagio economico a causa della totale assenza di reddito o in caso di redditi non eccedenti le soglie determinate dall'istituto previdenziale, ovvero, € 5.818,93 € nel caso di assenza di coniuge o figli a carico.
La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente: L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.
L’assegno non è reversibile ai familiari superstiti e non è esportabile oltre i confini italiani.
Sono equiparati ai cittadini italiani e, quindi, possono fare domanda di assegno sociale, qualora sussistano tutti i requisiti richiesti:
a) i cittadini extracomunitari - inclusi i familiari di cittadini comunitari o italiani - in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e i rispettivi familiari ricongiunti*;b) i cittadini extracomunitari ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti;
c) i cittadini comunitari, regolarmente iscritti all’anagrafe del Comune di residenza ed i rispettivi familiari ricongiunti, sia comunitari che extracomunitari.
Dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale, in presenza degli altri requisiti richiesti, è corrisposto agli aventi diritto, a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
La domanda può essere inoltrata esclusivamente direttamente tramite una delle sedi dell'associazione e
sussistendone i requisiti, l’assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).
La misura massima dell’assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato.
In relazione all’entità del reddito personale e/o coniugale, l’assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta.
L’importo mensile dell’assegno è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.

venerdì 5 settembre 2014

COSTI DI DISATTIVAZIONE, SONO DA PAGARE?

Fino al 2007 le chiamavano penali: venivano applicate agli utenti che decidevano di cambiare operatore telefonico oppure di esercitare la propria facoltà di recesso dal contratto telefonico.
Poi la legge 40/2007 ha vietato l’addebito di qualunque penale o spesa che non fosse giustificata da “costi degli operatori”.
E gli operatori che hanno fatto? Hanno cominciato ad applicare i cosiddetti “costi di disattivazione”: cifre piuttosto alte addebitate nelle bollette di chiusura senza alcuna spiegazione…
Ma  cosa prevede la normativa “spiegata” dalle Linee guida stilate dall’Autorità Garante per le Comunicazioni e come contestare l’addebito di importi spropositati per la disattivazione del servizio o per il cambio di operatore?
L'art. 1 comma 3 legge 40/2007: i contratti telefonici (così come i contratti tv) devono prevedere la facoltà del contraente di recedere o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.
Inoltre, sul rispetto di tale normativa vigila l’Agcom che, se riscontra delle violazioni, può direttamente sanzionare le aziende.
Le Linee guida della Direzione Tutela dei Consumatori dell’Agcom:
1) la norma si applica a tutti coloro che sottoscrivono contratti per adesione on operatori di telefonia, inclusi gli utenti finali non residenziali: quindi, non solo consumatori, ma anche clienti business (in genere piccole e medie imprese), esclusi solo quelli di grandi dimensioni che hanno “negoziato” le clausole contrattuali;
2) dalla semplice lettura dei contratti per adesione l’utente deve poter conoscere la facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza senza vincoli temporali, quindi esercitabile in ogni momento (salvo un obbligo di preavviso massimo di 30 giorni): l’eventuale previsione di una durata minima contrattuale è vincolante solo ed esclusivamente per l’operatore; inoltre, dalla lettura delle condizioni contrattuali l’utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per il caso in cui tale facoltà venga esercitata;
3) l’operatore deve compiere tutti gli adempimenti necessari per la disattivazione del servizio entro 30 giorni da quando l’utente ha richiesto il trasferimento dell’utenza oppure ha esercitato il diritto di recesso;
4) l’utente non deve versare alcuna “penale”, comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza: gli unici importi ammessi sono quelli giustificati da “costi” degli operatori”;
5) tali costi devono corrispondere alle spese effettivamente dimostrabili e correlate alle operazioni di disattivazione/trasferimento: l’operatore deve fornire la prova della loro pertinenza e necessità;
6) per i casi di passaggio da un operatore ad un altro, generalmente le attività di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attività tecniche di attivazione effettuate dall’operatore che acquisisce il cliente e sono già remunerate da quest’ultimo: quindi, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell’utentenon sono in linea di massima giustificati.
Cosa fare quando si riceve una bolletta di chiusura recante l’addebito di costi di disattivazione eccessivi?
Chi ha già effettuato il pagamento dell’intera somma fatturata, può chiedere la restituzione dell’importo corrispondente ai costi di disattivazione.
Chi non ha ancora pagato la bolletta, può contestare tale importo e richiederne lo storno.

domenica 4 maggio 2014

L'ESTRATTO DI RUOLO E' IMPUGNABILE?

Impugnabilità o non impugnabilità? E' questo il dilemma amletico cui si cerca di dare risposta dopo che la Suprema Corte di Cassazione qualche mese fa si era espressa in senso negativo affermando che "è possibile impugnare il ruolo soltanto a seguito di notifica di un atto impositivo, per la ragione che, diversamente, mancherebbe un interesse concreto ed  attuale ex art. 100 c.p.c. ad impugnare un'imposizione che mai è venuta ad esistenza, poichè il ruolo è un semplice atto intero dell'amministrazione".
Ma facciamo un passo indietro, cos'è l'estratto di ruolo? L'estratto di ruolo è un documento che è possibile richiedere presso gli sportelli dell'Agente della riscossione territorialmente competente, da cui è possibile evincere la posizione debitoria che il contribuente ha presso l'agente della riscossione.
Ebbene dopo i recenti tentennamenti e dietrofront della giurisprudenza di legittimità è intervenuta sul punto una recentissima sentenza della Commissione Tributaria di Milano, che ha cercato di fare chiarezza affermando la impugnabilità degli estratti di ruolo ogni qual volta la contestazione riguardi la notifica di atti presupposti.

giovedì 27 marzo 2014

Diritti e Famiglia

Aumentano le richieste di informazione e assistenza legate al momento patologico della vita famigliare.
Affidamento e mantenimento dei figli, sia in caso di matrimonio che di convivenza, ripartizione delle spese condivise quali mutuo e utenze, costi e tempi della separazione e del divorzio, diritti e doveri nella separazione, sono solo alcune delle problematiche che la crisi della famiglia ci impone con sempre maggiore frequenza di fronteggiare.
La necessità di dare risposte ad un bisogno crescente di informazione, ha indotto l'associazione "Assistenza e Tutela Consumatori" a predisporre un canale di comunicazione diretta con i cittadini in difficoltà.
Contattando una delle nostre sedi si potranno avere informazioni su tutte le tematiche legate al diritto di famiglia e ai rapporti parentali.
I legali che collaborano con l’Associazione resteranno poi a disposizione presso le nostre. sedi con consulenze personalizzate su problematiche e temi specifici e particolarmente complessi quali :
  • Separazione e Divorzio
  • Affidamento e mantenimento dei figli
  • Revisione delle condizioni della separazione o divorzio;
  • Diritti dei figli nati al di fuori del matrimonio
  • Tutela dei minori
  • Diritti e doveri delle coppie non sposate
  • Divisione delle spese
  • Successioni

domenica 9 marzo 2014

E' SEMPRE POSSIBILE RECEDERE DAL CONTRATTO FANTASMA

   
La liberalizzazione del mercato dell'energia ha introdotto alcune novità di non poco rilievo.
   A tutela dei Consumatori, il Codice del Consumo - artt. 64 e ss. del D.LGS. 20672005 - e la successiva delibera dell'Autorità Garante dell'Energia Elettrica e del Gas stabiliscono che in tutti i casi di contratti stipulati fuori dai locali commerciali, o a distanza, e quindi in tutti i casi di contratti stipulati presso l'abitazione del cliente, presso i centri commerciali o, ancora, telefonicamente,  deve essere specificata la possibilità di recedere dal contratto, mediante invio di una raccomandata a/r, entro 10 gg. lavorativi.
   Tale ermine decorre dalla sottoscrizione del contratto che, nel caso di adesione telefonica, decorrono dal momento della ricezione del contratto sottoscritto.
    In caso di contratto concluso per via telefonica, pertanto, il Consumatore potrà in qualsiasi momento comunicare alla compagnia somministratrice il mancato ricevimento del contratto e la volontà di recedere.

sabato 15 febbraio 2014

PENALE E SPESE DI RECESSO ILLEGITTIME SE NON GIUSTIFICATE DALL'OPERATORE

La legge n. 40 del 2 aprile 2007 ha di fatto vietato alle società telefoniche la possibilità di imporre ai propri clienti che decidano di recedere dal contratto in corso, l'addebito di spese o penali non giustificate dalla necessità di rimborso dei costi sostenuti per la procedura di disattivazione, sempre che siano previste nel contratto e giustificate nel loro preciso ammontare.
Molte compagnie telefoniche, tuttavia, stanno raggirando l'ostacolo ofrendo contratti a prestazioni vantaggiose rispetto alle tariffe ordinarie con durata vincolata e che prevedono specifiche penali in caso di recesso anticipato.
Prima di sottoscrivere qualsiasi contratto sarà pertanto necessario verificare attentamente le risultanze contrattuali e - se del caso - contestare formalmente ogni richiesta di sottoscrizone di clausole ritenute svantaggiose. 
Vincenzo Romano

domenica 9 febbraio 2014

IL CANONE RAI NON E' DOVUTO OLTRE I 75 ANNI

L'art. 1 comma 132 della Legge Finanziaria dell'anno 2008 indica quale requisito per poter essere esentati dal pagamento del canone Rai, il compimento del settantacinquesimo anno di età da parte dell'abbonato.
A tale requisito anagrafico il suddetto articolo aggiunge un requisito di natura patrimoniale ossia un reddito proprio e del coniuge complessivamente non superiore ad € 516,46 mensili.
In presenza di tali requisiti l'abbonato potrà presentare formale disdetta dell'abbonamento e beneficiare delle esenzioni previste dalla indicata normativa.

mercoledì 22 gennaio 2014

TARSU: LA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI

Con la sentenza n. 4283/2010, depositata il 23/02/2010, la Suprema Corte ha fissato in cinque anni il termine prescrizionale per la riscossione di diversi tributi fra i quali anche la Tarsu.
Tale termine prescrizionale si applica successivamente alla notificazione della cartella di pagamento per la notificazione della quale, almeno nelle ipotesi relative alla riscossione  a mezzo ruolo, si applicano i diversi termini di cui all’articolo 25 D.P.R. 602/1973 o i termini stabiliti dalle singole leggi d’imposta (è il caso della tarsu per la quale vigono i termini sanciti dal cosiddetto mini testo unico sui tributi locali).
Il ragionamento fatto dalla Corte di Cassazione che ha ribaltato le precedenti pronunce delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale si fonda sull’applicabilità al caso di specie della prescrizione quinquennale  di cui all’art. 2948, n. 4 del Codice Civile e non della prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Tale applicabilità muove dall’assunto che nei casi portati all’attenzione della Corte (Tarsu, contributi consortili e canoni per passo carrabile e occupazione aree pubbliche) il contribuente paga per una prestazione periodica autonoma (annuale o infra - annuale) sempre, però, che il servizio gli venga effettivamente reso.
Il pagamento, cioè, della Tarsu è stato assimilato ai pagamenti dei corrispettivi dovuti per forniture elettriche o idriche.
Tale sentenza apre importanti prospettive sarà possibile adire il Giudice competente (Commissione Tributaria) facendo valere, ove trascorsa, la prescrizione quinquennale rispetto alla notifica dell'atto impositivo impugnato.

mercoledì 23 ottobre 2013

CONTROLLO CONTRIBUTI? ECCO IL FASCICOLO PREVIDENZIALE PER IL CITTADINO

Quanti anni di contributi ho versato nelle capienti casse dell’Inps e quanto mi manca per andare in pensione?”
Ormai da qualche tempo è possibile rispondere a queste domende evitando inutili ed interminabili file presso gli sportelli INPS.
Il sito dell'INPS consente al cittadino di conoscere e accedere comodamente dal proprio p.c. a ciascuno dei 15 servizi che l'Istituto mette a loro disposizione.
I servizi a disposizione sono:

 
  • Fascicolo previdenziale del cittadino: estratto contributivo unificato, informazioni su pensioni, stampa modelli CUD ed OBIS/M, pagamenti di prestazioni e richieste presentate all'Istituto.
  • Accesso ai servizi Equitalia.
  • Richiesta accredito del servizio di leva.
  • Versamenti, situazione debitoria, modello F24 e calcolo eccedente il minimale per artigiani e commercianti.
  • Variazione dell'indirizzo di residenza.
  • Servizi rapporto di lavoro domestico.
  • Invio moduli on line.
  • Pagamento on line contributi di uno o più riscatti e/o ricongiunzioni.
  • Pagamento on line contributi lavoratori domestici di uno o più rapporti di lavoro.
  • Pagamento on line contributi versamenti volontari.
  • Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito.
  • Dichiarazione reddituale.
  • Detrazioni d'imposta.
  • Domanda di pensione on line.
  • Cassetta postale on line.
Condizione necessaria per la fruizione del servizio è il possesso di un codice PIN rilasciato su richiesta dalla stessa INPS.
Presso ciascuna delle sedi di Mercato San Severino, Noepoli e Sala Consilina, l'associazione Assistenza e Tutela Consumatori mette a disposizione i moduli per la richiesta del PIN, nonchè un servizio guida sia nella compilazione, che nella successiva fase dei controlli.


domenica 9 giugno 2013

ASSISTENZA E TUTELA CONSUMATORI: NUOVA SEDE A MERCATO SAN SEVERINO E NUOVI SERVIZI



E' ormai attiva da circa due settimane, la nostra nuova sede territoriale di Mercato San Severino.
L'apertura della nuova sede rappresenta un ulteriore step di un progetto che avviato circa un anno fa con l'apertura della sede di Noepoli (PZ), ci vede impegnati senza sosta per la tutela dei Vs. diritti.
L'associazione Assistenza e Tutela Consumatori offre alle comunità di Mercato San Severino (SA) e Noepoli (PZ), così come ai cittadini dei Comuni limitrofi, la possibilità di avvalersi di un servizio di consulenza legale assolutamente gratuito in settori quali il contenzioso tributario (cartelle esattoriali), multe, disservizi legati alle utenze, problemi con le banche, risarcimento danni da circolazione stradale, risarcimenti in genere...ecc
Dunque per qualsiasi problema legato al mondo dei consumartori, il cittadino potrà avvalersi di un valido supporto legale e di professionisti che sapranno indicare di volta in volta la strada da seguire.
L'Associazione Assistenza e Tutela Consumatori, inoltre, avvalendosi della collaborazione con lo Studio Legale Valicenti (sede Noepoli) e con lo Studio Legale Romano (Sede Mercato San Severino), offre un servizio di consulenza su questioni attinenti al diritto delle persone (interdizione, amministrazione di sostegno, tutela minori) nonchè al diritto di famiglia con particolare attenzione per le problematiche riguardanti il momento patologico del rapporto matrimoniale, fornendo assistenza durante tutto l'iter che conduce alla separazione dei coniugi, nonchè, alla eventuale seccessiva fase del divorzio.