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sabato 9 dicembre 2017

ROTTAMAZIONE BIS: LE NOVITA'

Con le nuove norme, in vigore da oggi,  possono infatti presentare domanda tutti i contribuenti con cartelle non pagate relative al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Definizione agevolata anche per eventuali cartelle 2017 non ancora notificate, per le quali arriverà una specifica comunicazione entro il marzo prossimo. Per tutti scadenza delle domande fissata al 15 maggio 2018. 
Sotto il profilo sostanziale, la citata disposizione normativa non si limita a un mero aggiornamento temporale delle disposizioni contenute nell’articolo 6 D.L. 193/2016, bensì aggiorna e modifica sia l’ambito applicativo sia quello procedurale della definizione agevolata dei carichi.
La nuova formulazione di fatto ripristina la possibilità di rottamare tutti i ruoli affidati all’Agente della riscossione rispettivamente:
  • dal 1.1.2000 al 31.12.2016 (nella prima versione erano esclusi);
  • e dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
In particolare, sono definibili i ruoli affidati all’Agente della riscossione nel periodo intercorrente tra il 1.1.2000 e il 31.12.2016:
  1. per i quali è stata presentata l’istanza di definizione, ex articolo 6 D.L. 193/2016, ma non sono state rispettate le scadenze previste per il pagamento delle rate dei mesi di luglio e settembre 2017;
  2. per i quali è stata presentata l’istanza di definizione, ex articolo 6 D.L. 193/2016, ma non è stata accolta dall’Agente della riscossione;
  3. per i quali non è mai stata presentata alcuna istanza di definizione
La nuova rottamazione riguarda anche chi ha piani rateali in corso, compresi coloro che non erano in regola con i pagamenti del 2016.
In questo caso a fronte della presentazione della domanda, sempre entro il 15 maggio, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle somme dovute per regolarizzare le rate del 2016, che dovranno essere versate entro il 31 luglio 2018. Una volta effettuato il pagamento l'Agenzia comunicherà le somme dovute per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti sono possibili  in un’unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. 

In presenza di carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016, per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12, con relativa esclusione dalla definizione agevolata, è possibile ora la (ri)ammissione alla stessa purché:
  1. entro il 31.12.2017 sia presentata istanza di adesione utilizzando l’apposito mod. DA-R;
  2. entro il 31.5.2018 siano versate, in un’unica soluzione, le rate scadute e non pagate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento si determina “l’improcedibilità dell’istanza”;
  3. siano pagate in un massimo di 3 rate (con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018):
  4. le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  5. le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio/rimborso delle spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento;
  6. nonché, a decorrere dall’1.8.2017, gli interessi ex articolo 21, comma 1, D.P.R. 602/1973 (4,5%).
Oltre alle ipotesi di cui sopra, come accennato, viene ripristina la possibilità di definizione agevolata anche per i ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2016 per i quali non è mai stata presentata un’istanza di rottamazione.

RIFORMA TARIFFE LUCE 2018

Dal 1° gennaio 2017 verrà introdotta nella struttura delle tariffe luce domestiche con la nuova tariffa TD, che sostituisce i precedenti profili tariffari e favorisce chi realizza consumi più elevati.

L’introduzione della nuova tariffa TD si inserisce nel più ampio contesto della riforma delle tariffe elettriche già avviata in precedenza e che verrà completata nel 2018.
La riforma elettrica avviata dalle istituzioni e regolamentata dall’Autorità di settore si pone un obiettivo primario: l’eliminazione del criterio di progressività e del cosiddetto meccanismo dei sussidi, in base al quale, paradossalmente, le famiglie numerose si facevano carico di parte della bolletta dei single di tutta Italia!
Come anticipato, la nuova tariffa TD sostituisce la precedente distinzione tra i profili D2 e D3.
In particolare, i vecchi profili erano distinti tra loro per il diverso carico di potenza massima del contatore installato, che nella tariffa D2 era limitato a 3 kW, mentre la tariffa D3 riguardava carichi di potenza superiore.
La tariffa D2, inoltre, era destinata solo a chi avesse la residenza anagrafica nell’immobile presso il quale era installato il contatore.
Entrambi i precedenti profili erano improntati al criterio di progressività. 
Adesso, invece, la nuova tariffa TD supera ogni distinzione e propone una tariffa lineare, in cui i costi crescono di pari passo ai consumi, senza penalizzare le utenze che presentano costi più alti.
Inoltre, in caso di richiesta di aumento di potenza massima, la relativa procedura sarà accompagnata da spese molto più contenute rispetto a quelle sinora previste.
La nuova tariffa TD agevolerà in particolar modo i nuclei familiari numerosi, a scapito di chi consuma poca energia elettrica.
Va aggiunto, infine, che la riforma delle tariffe elettriche 2017 favorisce anche quanti hanno investito in sistemi di efficienza energetica, e in particolare nelle pompe di calore. Questi soggetti, che prima potevano godere della conveniente tariffa D1, usufruiscono già del regime tariffario che entrerà in vigore in maniera generalizzata dal 2017, e che prevede il definitivo superamento, sotto ogni aspetto tariffario, del criterio di progressività.
Dal punto di vista tecnico, la tariffa TD presenta tre diverse componenti:

  • la prima componente è destinata a coprire i costi connessi all’erogazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell’energia elettrica. Per l’anno 2017, il suo valore è pari a 1.896,00 centesimi di euro per punto di prelievo per anno;
  • la seconda componente copre i costi connessi alle infrastrutture relative al servizio di distribuzione. Per l’anno 2017, è pari a 2.148,00 centesimi di euro per kW impegnato per anno;
  • la terza componente va a coprire i costi per le infrastrutture necessarie al servizio di trasmissione e di distribuzione e, per l’anno 2017, è pari a 0,719 centesimi di euro per ogni kWh

venerdì 16 dicembre 2016

PENSIONI, ULTIMI GIORNI PER CHIEDERE IL RIMBORSO

La Legge Fornero ha bloccato la perequazione sulle pensioni per gli anni 2012/13, togliendo così ai pensionati per sempre (anche per il futuro) il 5-6 % della pensione.
La legge è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70/2015, ma il Governo ha poi aggirato la sentenza con il suo Decreto Legge - truffa.
Tale Decreto Legge (D.L. n. 65/2015) ha tolto ai pensionati il diritto a quanto spettante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, poichè alcuni pensionati hanno ottenuto dall' INPS un importo minimo (dal 2% all' 8%), altri addirittura nulla.
Scade il prossimo 31 dicembre  il termine per chiedere il rimborso totale per le pensioni non rivalutate dal 2012.
Sono quindi ancora pochi i giorni utili per richiedere la rivalutazione della pensione e gli arretrati dovuti senza perdere nulla come invece potrebbe accadere a partire dal 2017.
Entro il 31 dicembre 2016 è ancora possibile inviare la lettera di diffida alla sede Inps di Roma o alle sedi provinciali di rispettiva competenza per interrompere ogni termine di prescrizione degli arretrati dei ratei pensionistici.

venerdì 22 maggio 2015

ACQUISTI ON LINE DAL SITO TECHMANIA: ECCO COME DIFENDERSI



Nonostante la sanzione inflitta dall’Antitrust di circa 200.000 euro continuano a pervenire numerose segnalazioni da parte di utenti che dopo aver acquistato prodotti dal sito www.techmania.it si vedono costretti a lunghi periodi di attesa per la consegna della merce acquistata ed indicata dalla società come disponibile. 
Si tratta dell'ennesimo caso di diritti dei consumatori violati nel settore dell’e-commerce.
L’Antitrust nel sanzionare la predetta società ha individuato ben due  pratiche commerciali scorrette: aver fornito ai consumatori informazioni non veritiere circa l’effettiva disponibilità e sui tempi di consegna dei prodotti offerti online; non aver predisposto sistemi di informazione corretta sullo stato di evasione degli ordini e aver omesso o ritardato il rimborso del prezzo a fronte dell’annullamento degli ordini.
Attraverso il suo sito web la società Techmania ha venduto prodotti di cui non aveva disponibilità, nonostante affermasse il contrario sul web per “ingannare” l'ignaro consumatore.
La società ha poi eluso le richieste di spiegazioni da parte dei clienti.
Ancora oggi ci continuano ad arrivate diverse denunce da parte di consumatori che riguardano:
  • la mancata consegna della merce ordinata entro i tempi di disponibilità indicati sul sito www.techmania.it ;
  • ritardi oltre i tempi massimi di consegna previsti nelle condizioni di vendita;
  • difficoltà e ritardo nel rimborso delle somme corrisposte a seguito di inadempimento del venditore.
La nostra Associazione sta intraprendendo diverse azioni volte alla tutela degli utenti che hanno segnalato le predette problematiche, predisponendo un servizio di assistenza ed un modello di diffida ritirabile presso le nostre sedi di Mercato San Severino, Noepoli e Sala Consilina.

lunedì 11 maggio 2015

DIVORZIO BREVE: I PUNTI CHIAVE DELLA RIFORMA

Già il Decreto Legge 132/ 14 poi convertito in legge 162 /14 aveva introdotto importanti novità nell'ambito del diritto di famiglia, fornendo ai cittadini nuove strade, alternative alla via giudiziale, per potersi separare. 
Con  l'approvazione del disegno di legge sul divorzio breve che consente ai coniugi di abbreviare i tempi per poter divorziare, non saranno più necessari gli attuali tre anni di attesa dalla comparizione in tribunale.
La cennata disposizione, infatti, in caso di separazione giudiziale riduce da tre anni a dodici mesi l'arco temporale di separazione ininterrotta dei coniugi, necessario per proporre la domanda di divorzio.
Tale nuovo termine, ridotto addurittura a sei mesi, in caso di separazione consensuale, decorre dalla notifica della domanda giudiziale o dal deposito o notifica del ricorso e, i  sei mesi si applicano anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali.
Anticipato anche il momento per chiedere  la divisione dei beni.
La comunione dei beni si potrà sciogliere alla prima udienza presidenziale, quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati e non più come attualmente a seguito di pronuncia definitiva di separazione. L’ordinanza con la quale sempre i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale di stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.
L’applicazione del cd. “divorzio breve” sarà operativo anche per i procedimenti già in corso.

mercoledì 11 febbraio 2015

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L’amministrazione di sostegno è un istituto che opera quando un soggetto (generalmente un anziano) non è più autosufficiente, ma non tanto da diventare incapace di intendere e di volere: in questo caso viene nominato da un giudice un amministratore di sostegno che agisce in nome e per suo conto.
La fattispecie più comune è quella del famigliare che risiede in casa di riposo e che a un certo punto non riesce più a gestire le proprie attività patrimoniali e non patrimoniali: in questo caso viene avanzata la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno per la gestione dei beni dell’anziano (si va dal semplice ritiro della pensione a incarichi più complessi, che vengono comunque tutti messi nero su biancodel decreto del giudice tutelare).
L'ASSOCIAZIONE ASSISTENZA E TUTELA CONSUMATORI con i suoi legali ti aiuterà ad  individuare la soluzione migliore per tutelare gli interessi del congiunto non più autosufficiente.

giovedì 4 dicembre 2014

ECCO LA DELIBERA GORI ALLA BASE DELLE BOLLETTE "RECUPERO PARTITE PREGRESSE ANTE 2012"

Di seguito riportiamo un estratto della delibera dell'Ente d'Ambito Vesuviano Sarnese che ha dato il via alla riscossione delle "Partite Pregresse Ante 2012".
Come ben si può notare nella parte evidenziata, il recupero somme è relativo agli esercizi dal 2003 al 2011, e non come asserisce la società GORI dal 2006 al 2011.
In attesa della definizione dei reclami il Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito Sarnese - Vesuviano ha comunque chiesto alla GORI di sospendere la riscossione delle fatture relative alle partite pregresse fino al 28.12.2014.



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