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sabato 9 dicembre 2017

RIFORMA TARIFFE LUCE 2018

Dal 1° gennaio 2017 verrà introdotta nella struttura delle tariffe luce domestiche con la nuova tariffa TD, che sostituisce i precedenti profili tariffari e favorisce chi realizza consumi più elevati.

L’introduzione della nuova tariffa TD si inserisce nel più ampio contesto della riforma delle tariffe elettriche già avviata in precedenza e che verrà completata nel 2018.
La riforma elettrica avviata dalle istituzioni e regolamentata dall’Autorità di settore si pone un obiettivo primario: l’eliminazione del criterio di progressività e del cosiddetto meccanismo dei sussidi, in base al quale, paradossalmente, le famiglie numerose si facevano carico di parte della bolletta dei single di tutta Italia!
Come anticipato, la nuova tariffa TD sostituisce la precedente distinzione tra i profili D2 e D3.
In particolare, i vecchi profili erano distinti tra loro per il diverso carico di potenza massima del contatore installato, che nella tariffa D2 era limitato a 3 kW, mentre la tariffa D3 riguardava carichi di potenza superiore.
La tariffa D2, inoltre, era destinata solo a chi avesse la residenza anagrafica nell’immobile presso il quale era installato il contatore.
Entrambi i precedenti profili erano improntati al criterio di progressività. 
Adesso, invece, la nuova tariffa TD supera ogni distinzione e propone una tariffa lineare, in cui i costi crescono di pari passo ai consumi, senza penalizzare le utenze che presentano costi più alti.
Inoltre, in caso di richiesta di aumento di potenza massima, la relativa procedura sarà accompagnata da spese molto più contenute rispetto a quelle sinora previste.
La nuova tariffa TD agevolerà in particolar modo i nuclei familiari numerosi, a scapito di chi consuma poca energia elettrica.
Va aggiunto, infine, che la riforma delle tariffe elettriche 2017 favorisce anche quanti hanno investito in sistemi di efficienza energetica, e in particolare nelle pompe di calore. Questi soggetti, che prima potevano godere della conveniente tariffa D1, usufruiscono già del regime tariffario che entrerà in vigore in maniera generalizzata dal 2017, e che prevede il definitivo superamento, sotto ogni aspetto tariffario, del criterio di progressività.
Dal punto di vista tecnico, la tariffa TD presenta tre diverse componenti:

  • la prima componente è destinata a coprire i costi connessi all’erogazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell’energia elettrica. Per l’anno 2017, il suo valore è pari a 1.896,00 centesimi di euro per punto di prelievo per anno;
  • la seconda componente copre i costi connessi alle infrastrutture relative al servizio di distribuzione. Per l’anno 2017, è pari a 2.148,00 centesimi di euro per kW impegnato per anno;
  • la terza componente va a coprire i costi per le infrastrutture necessarie al servizio di trasmissione e di distribuzione e, per l’anno 2017, è pari a 0,719 centesimi di euro per ogni kWh

venerdì 16 dicembre 2016

PENSIONI, ULTIMI GIORNI PER CHIEDERE IL RIMBORSO

La Legge Fornero ha bloccato la perequazione sulle pensioni per gli anni 2012/13, togliendo così ai pensionati per sempre (anche per il futuro) il 5-6 % della pensione.
La legge è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70/2015, ma il Governo ha poi aggirato la sentenza con il suo Decreto Legge - truffa.
Tale Decreto Legge (D.L. n. 65/2015) ha tolto ai pensionati il diritto a quanto spettante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, poichè alcuni pensionati hanno ottenuto dall' INPS un importo minimo (dal 2% all' 8%), altri addirittura nulla.
Scade il prossimo 31 dicembre  il termine per chiedere il rimborso totale per le pensioni non rivalutate dal 2012.
Sono quindi ancora pochi i giorni utili per richiedere la rivalutazione della pensione e gli arretrati dovuti senza perdere nulla come invece potrebbe accadere a partire dal 2017.
Entro il 31 dicembre 2016 è ancora possibile inviare la lettera di diffida alla sede Inps di Roma o alle sedi provinciali di rispettiva competenza per interrompere ogni termine di prescrizione degli arretrati dei ratei pensionistici.

lunedì 11 maggio 2015

DIVORZIO BREVE: I PUNTI CHIAVE DELLA RIFORMA

Già il Decreto Legge 132/ 14 poi convertito in legge 162 /14 aveva introdotto importanti novità nell'ambito del diritto di famiglia, fornendo ai cittadini nuove strade, alternative alla via giudiziale, per potersi separare. 
Con  l'approvazione del disegno di legge sul divorzio breve che consente ai coniugi di abbreviare i tempi per poter divorziare, non saranno più necessari gli attuali tre anni di attesa dalla comparizione in tribunale.
La cennata disposizione, infatti, in caso di separazione giudiziale riduce da tre anni a dodici mesi l'arco temporale di separazione ininterrotta dei coniugi, necessario per proporre la domanda di divorzio.
Tale nuovo termine, ridotto addurittura a sei mesi, in caso di separazione consensuale, decorre dalla notifica della domanda giudiziale o dal deposito o notifica del ricorso e, i  sei mesi si applicano anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali.
Anticipato anche il momento per chiedere  la divisione dei beni.
La comunione dei beni si potrà sciogliere alla prima udienza presidenziale, quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati e non più come attualmente a seguito di pronuncia definitiva di separazione. L’ordinanza con la quale sempre i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale di stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.
L’applicazione del cd. “divorzio breve” sarà operativo anche per i procedimenti già in corso.

mercoledì 11 febbraio 2015

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L’amministrazione di sostegno è un istituto che opera quando un soggetto (generalmente un anziano) non è più autosufficiente, ma non tanto da diventare incapace di intendere e di volere: in questo caso viene nominato da un giudice un amministratore di sostegno che agisce in nome e per suo conto.
La fattispecie più comune è quella del famigliare che risiede in casa di riposo e che a un certo punto non riesce più a gestire le proprie attività patrimoniali e non patrimoniali: in questo caso viene avanzata la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno per la gestione dei beni dell’anziano (si va dal semplice ritiro della pensione a incarichi più complessi, che vengono comunque tutti messi nero su biancodel decreto del giudice tutelare).
L'ASSOCIAZIONE ASSISTENZA E TUTELA CONSUMATORI con i suoi legali ti aiuterà ad  individuare la soluzione migliore per tutelare gli interessi del congiunto non più autosufficiente.

lunedì 1 dicembre 2014

MERCATO SAN SEVERINO: BOLLETTE PAZZE GORI, COME TUTELARSI

Nelle ultime settimane i cittadini della Valle dell'Irno si sono visti recapitare bollette del Servizio Idrico Integrato mediante le quali la società "Gori" addebita costi relativi al "Recupero delle partite pregresse ante 2012".
Si tratta di un conguaglio relativo agli anni dal 2003 al 2011, approvato con delibera del 30 giugno 2014  mediante il quale l'Ente D'Ambito Sarnese- Vesuviano punta a recuperare dalle tasche dei cittadini rientranti nella sua circoscrizione, un ammontare pari ad € 122.495.027, in quattro rate annuali di importo costante, dal 2014 al 2017.
Pur sorvolando in questa sede sui vizi di natura amministrativa propri della cennata delibera, che provvederemo ad allegare nei prossimi giorni, non può non rilevarsi la assoluta illegittimità della pretesa avanzata dalla Gori che non fornisce alcuna informazione relativamente ai criteri utilizzati per la determinazione degli importi, in palese violazione con quanto previsto dall'A.E.E.G. in materia di trasparenza.
Va inoltre evidenziato che buona parte dell'importo richiesto è già prescritto, atteso che ai sensi dell'art. 2948 c.c.  tutto ciò  che deve pagarsi periodicamente ad anno o a termini più brevi, e quindi anche il corrispettivo per il servizio idrico, è soggetto a prescrizione quinquennale.
E' possibile, pertanto, proporre reclamo avverso tali fatture per ottenere l'annullamento di parte della somma richiesta, in quanto già soggetta a prescrizione, mediante apposito modulo che potrete ritirare presso la sede dell'Associazione Assistenza e Tutela Consumatori sita in Mercato San Severino alla via Vincenzo Alfano n. 35 (nei pressi della piscina comunale) 

Assistenza e Tutela Consumatori
Via V. Alfano 35, Mercato San Severino
Tel. 089/879633 - Fax. 089/8429003 
Cell. 329/9164357 - 340/3415433 
  

venerdì 5 settembre 2014

COSTI DI DISATTIVAZIONE, SONO DA PAGARE?

Fino al 2007 le chiamavano penali: venivano applicate agli utenti che decidevano di cambiare operatore telefonico oppure di esercitare la propria facoltà di recesso dal contratto telefonico.
Poi la legge 40/2007 ha vietato l’addebito di qualunque penale o spesa che non fosse giustificata da “costi degli operatori”.
E gli operatori che hanno fatto? Hanno cominciato ad applicare i cosiddetti “costi di disattivazione”: cifre piuttosto alte addebitate nelle bollette di chiusura senza alcuna spiegazione…
Ma  cosa prevede la normativa “spiegata” dalle Linee guida stilate dall’Autorità Garante per le Comunicazioni e come contestare l’addebito di importi spropositati per la disattivazione del servizio o per il cambio di operatore?
L'art. 1 comma 3 legge 40/2007: i contratti telefonici (così come i contratti tv) devono prevedere la facoltà del contraente di recedere o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.
Inoltre, sul rispetto di tale normativa vigila l’Agcom che, se riscontra delle violazioni, può direttamente sanzionare le aziende.
Le Linee guida della Direzione Tutela dei Consumatori dell’Agcom:
1) la norma si applica a tutti coloro che sottoscrivono contratti per adesione on operatori di telefonia, inclusi gli utenti finali non residenziali: quindi, non solo consumatori, ma anche clienti business (in genere piccole e medie imprese), esclusi solo quelli di grandi dimensioni che hanno “negoziato” le clausole contrattuali;
2) dalla semplice lettura dei contratti per adesione l’utente deve poter conoscere la facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza senza vincoli temporali, quindi esercitabile in ogni momento (salvo un obbligo di preavviso massimo di 30 giorni): l’eventuale previsione di una durata minima contrattuale è vincolante solo ed esclusivamente per l’operatore; inoltre, dalla lettura delle condizioni contrattuali l’utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per il caso in cui tale facoltà venga esercitata;
3) l’operatore deve compiere tutti gli adempimenti necessari per la disattivazione del servizio entro 30 giorni da quando l’utente ha richiesto il trasferimento dell’utenza oppure ha esercitato il diritto di recesso;
4) l’utente non deve versare alcuna “penale”, comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza: gli unici importi ammessi sono quelli giustificati da “costi” degli operatori”;
5) tali costi devono corrispondere alle spese effettivamente dimostrabili e correlate alle operazioni di disattivazione/trasferimento: l’operatore deve fornire la prova della loro pertinenza e necessità;
6) per i casi di passaggio da un operatore ad un altro, generalmente le attività di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attività tecniche di attivazione effettuate dall’operatore che acquisisce il cliente e sono già remunerate da quest’ultimo: quindi, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell’utentenon sono in linea di massima giustificati.
Cosa fare quando si riceve una bolletta di chiusura recante l’addebito di costi di disattivazione eccessivi?
Chi ha già effettuato il pagamento dell’intera somma fatturata, può chiedere la restituzione dell’importo corrispondente ai costi di disattivazione.
Chi non ha ancora pagato la bolletta, può contestare tale importo e richiederne lo storno.

lunedì 12 maggio 2014

CELLULARI-PORTAFOGLIO, ECCO IL NUOVO TREND ....MA ATTENZIONE AI RISCHI

Le statistiche dei primi mesi del 2014 sembrano confermare la ormai dilagante tendenza ad utilizzare il cellulare per effettuare i pagamenti. 
Ebbene quello che solo pochi anni fa appariva ai più come un futuro lontano, è oggi realtà grazie anche alla diffusione della nuova tecnologia N.F.C. (Near Field Communication) che permette di effettuare pagamenti semplicemente avvicinando lo smatphone ad un Pos abilitato alla ricezionedel segnale.
Associando una carta di credito, o anche di debito, o semplicemente una carta prepagata la nuova tecnologia contactless permette di effettuare pagamenti senza nemmeno la necessità della strisciata.
Sempre più italiani utilizzano l'apparecchio telefonico come un vero e proprio portafoglio virtuale, ma al di là degli evidenti vantaggi in termini di comodità, tra i punti deboli di questa nuova tecnologia vi è sicuramente la sicurezza.
Anche se gli esperti sottolineano che i pericoli su questo fronte sono molto ridotti, considerato che per accedere ai portafogli virtuali ed effettuare transazioni bisogna inserire delle password di autenticazione, è anche vero che smartphone e tablet possono essere infettati da virus e malware capaci di sottrarre i dati relativi alle carte di credito e all'identità del titolare.
Al fine di difendersi da tali pericoli si rende necessario avere un antivirus sempre aggiornato e non dimenticare che se si utilizza lo smartphone per i pagamenti, andrebbe custodito con la stessa cura delle carte di credito.  

venerdì 24 gennaio 2014

EQUITALIA: SANATORIA E SCONTI ENTRO IL 28 FEBBRAIO


Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014, entro il prossimo 28 febbraio i contribuenti potranno pagare in un'unica soluzione, senza interessi di mora le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi sonsegnati alla società di riscossione Equitalia entro il 31 ottobre 2013.
Rientrano nella sanatoria i tributi di competenza delle Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli, oltre che i tributi di competenza degli Enti Locali e dell'Erario quali ad esempio l'IVA e l'Irpef.
Per avere contezza delle somme iscritte ai danni dei e degli avvisi di accertamento affidati ad Equitalia entro il suddetto termine, i conribuenti potranno richiedere estratti di ruolo presso le sedi Equitalia.
Entro il 28 febbraio pagando in un'unica soluzione sarà possibile ottenere uno sconto pari agli interessi di mora maturati, ossia a quegli interessi giornalieri che maturano dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella esattoriale.
I pagamenti potranno essere effettuati presso gli uffici postali o presso le sedi territoriali di Equitalia.

domenica 9 giugno 2013

ASSISTENZA E TUTELA CONSUMATORI: NUOVA SEDE A MERCATO SAN SEVERINO E NUOVI SERVIZI



E' ormai attiva da circa due settimane, la nostra nuova sede territoriale di Mercato San Severino.
L'apertura della nuova sede rappresenta un ulteriore step di un progetto che avviato circa un anno fa con l'apertura della sede di Noepoli (PZ), ci vede impegnati senza sosta per la tutela dei Vs. diritti.
L'associazione Assistenza e Tutela Consumatori offre alle comunità di Mercato San Severino (SA) e Noepoli (PZ), così come ai cittadini dei Comuni limitrofi, la possibilità di avvalersi di un servizio di consulenza legale assolutamente gratuito in settori quali il contenzioso tributario (cartelle esattoriali), multe, disservizi legati alle utenze, problemi con le banche, risarcimento danni da circolazione stradale, risarcimenti in genere...ecc
Dunque per qualsiasi problema legato al mondo dei consumartori, il cittadino potrà avvalersi di un valido supporto legale e di professionisti che sapranno indicare di volta in volta la strada da seguire.
L'Associazione Assistenza e Tutela Consumatori, inoltre, avvalendosi della collaborazione con lo Studio Legale Valicenti (sede Noepoli) e con lo Studio Legale Romano (Sede Mercato San Severino), offre un servizio di consulenza su questioni attinenti al diritto delle persone (interdizione, amministrazione di sostegno, tutela minori) nonchè al diritto di famiglia con particolare attenzione per le problematiche riguardanti il momento patologico del rapporto matrimoniale, fornendo assistenza durante tutto l'iter che conduce alla separazione dei coniugi, nonchè, alla eventuale seccessiva fase del divorzio.

martedì 26 marzo 2013

CONTRATTI TRUFFA? CONSUMATORI RISARCITI

Un’associazione di consumatori di Bari, a fine gennaio 2012, è riuscita ad ottenere il risarcimento di quasi mille euro – anche per danni non patrimoniali - a favore di un consumatore in conseguenza del mancato avviso di passaggio di gestione tra due compagnie di fornitura elettrica.
Da sottolineare che il passaggio dalla gestione tutelata al mercato libero  era avvenuto senza alcun consenso da parte dell’utente, che oltretutto si vedeva recapitare le fatture dei due gestori di energia elettrica.
In seguito alla sospensione del pagamento delle fatture del vecchio gestore, il consumatore era rimasto 20 giorni senza energia elettrica per morosità, presso il proprio esercizio commerciale, dove svolgeva la sua attività lavorativa.
Il Giudice di Pace ha condannato la società somministratrice al risarcimento del danno causato da stress, disagio e peggioramento della situazione lavorativa.
La sentenza assume un valore notevole, in quanto riconosce il risarcimento anche dei danni non patrimoniali, ossia quelli legati all’ansia, stress, depressione, che esperienze del genere causano ai consumatori, con evidente peggioramento dello stile di vita.
Una vittoria che rassicura i consumatori che si trovano nella stessa situazione, ad avviare una causa, per la tutela dei propri diritti.

INFORTUNIO IN PALESTRA? NE RISPONDE L'ISTRUTTORE O IL PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

 


Si tratta di un tema che sta particolarmente a cuore a tutti gli operatori del settore: dal gestore e/o proprietario di un impianto sportivo, all’istruttore, all’assistente ai bagnanti.
Effettivamente, come abbiamo già messo in evidenza, in ogni caso in cui, malauguratamente, si verifichi un sinistro in un impianto, tutti gli operatori di tale impianto potrebbero essere coinvolti dalla relativa responsabilità civile o, addirittura, penale. A conferma di ciò, segnaliamo due sentenze del Tribunale di Genova.

La prima sentenza è la n. 905 del 10.3.2003 di cui riportiamo alcune massime:
“Per le lesioni subite da un alunno durante l’ora di educazione fisica, deve riconoscersi la responsabilità dell’insegnante (ISTRUTTORE), laddove egli stesso abbia predisposto gli strumenti ginnici utilizzati nel corso dell’esercizio e non siano state adottate le opportune cautele per evitare il verificarsi di una situazione pericolosa (nella specie l’alunno doveva superare correndo due materassi di gomma piuma di considerevole spessore che, a causa del precedente passaggio dei compagni, si erano distaccati, creando una pericolosa intercapedine)”.

“Il Ministero dell’Istruzione deve rispondere dei danni cagionati dall’operato del proprio
personale docente”.

“Per le lesioni subite durante lo svolgimento della lezione di educazione fisica svoltasi presso la palestra di proprietà del Comune (GESTORE DELL'IMPIANTO) non può ravvisarsi la responsabilità di quest’ultimo, se è accertato che l’evento dannoso non è stato causato da carente o difettosa manutenzione della struttura”.

Avuto a riguardo alla prima delle massime riportate, tale sentenza riconosce la responsabilità dell’insegnante sulla base di un principio che ben potrebbe essere applicato anche all’istruttore in relazione ad un sinistro eventualmente verificatosi durante una lezione del suo corso: si tratta del principio secondo cui sussiste la colpa dell’insegnante e, quindi, la sua responsabilità, per non aver adottato “le opportune cautele per evitare il verificarsi di una situazione pericolosa” nella predisposizione degli strumenti necessari per l’esercizio dell’attività sportiva.
Evidentemente non è mera retorica l’affermare che l’insegnante e/o l’istruttore non debba mai lasciarsi andare ad atteggiamenti superficiali, perdendo la concentrazione sulle potenzialità dannose di ogni singolo esercizio sportivo (non v’è dubbio che il mestiere dell’istruttore non è un mestiere semplice).

La seconda sentenza interessa maggiormente la categoria dei gestori e/o proprietari di impianti sportivi la cui responsabilità civile è stata ravvisata in ragione della colpa consistente dell’aver, perlomeno, tollerato la presenza di un elemento strutturale pericoloso sussistente nell’impianto:
“Poiché l’insidia nel campo da gioco è riferibile alla condotta dei responsabili della struttura di gioco che hanno progettato o almeno tollerato l’installazione di ricoperture sintetiche intervallate da un solco e predisposto una rampa inclinata immediatamente a ridosso dell’area di gioco, non si versa in tale caso nell’ipotesi della responsabilità oggettiva ex art. 2051, c.c.. Al contrario, si versa nell’ipotesi di colpa concreta, pur se non imputabile ad un soggetto compiutamente identificato ma comunque legato alla società sportiva convenuta, che è tenuta al risarcimento del danno (nel caso in oggetto l’attore durante una partita di calcio a livello amatoriale aveva subito lesioni con postumi invalidanti permanenti a seguito della caduta a terra determinata dall’inciampo su una grata collocata appena fuori del campo e nascosta da un dislivello e dall’erba)”
(Trib. Genova, 12.5.2003, n. 1711).

Il gestore e/o proprietario dell’impianto, pertanto, oltre a dover esercitare un’attività di controllo sull’operato dei propri dipendenti, non potrà mai perdere di vista le potenzialità dannose della struttura che gestisce.

mercoledì 20 marzo 2013

EQUITALIA: GLI INTERESSI DI MORA AUMENTANO DEL 15%

Brutte notizie per le famiglie italiane indebitate fino al collo: dal primo maggio il tasso degli interessi di mora applicato da Equitali aumenterà del 15%, passando dal 4,55% al 5,22%.
Non bastava l’aumento dei prezzi e delle tariffe, non bastava la caduta verticale del potere di acquisto (-14,1% dal 2008) e non bastava neanche l’incredibile livello raggiunto dalla pressione fiscale nel nostro Paese (con aumenti solo nel 2013 di +421 Euro).
Anche Equitalia dà un ulteriore contributo per accrescere la preoccupazione e lo stato di vera e propria esasperazione in cui si trovano le famiglie”. “Una vera e propria assurdità! – affermano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, presidenti di Federconsumatori e Adusbef – che cade proprio in un momento drammatico per le famiglie italiane che, in molti casi, si trovano in estrema difficoltà anche nel far fronte alle spese più elementari". Per le associazioni piuttosto che pensare ad aumentare i tassi di mora, Equitalia dovrebbe dare la priorità ad una decisa riorganizzazione della struttura, migliorando i pessimi rapporti con il pubblico.
Intanto si sta per avviare una petizione popolare nazionale contro Equitalia che sarà presentata al Parlamento e al Governo. “Con il sistema di interessi applicato – ha spiegato Codici - sia in termini di aggio che in termini di anatocismo esercitato, risulta impossibile per il cittadino sanare la propria posizione debitoria. Quest’ultimo, così, si vede pignorare la casa dove vive, o fermare la macchina con cui lavora, facendo venir meno la possibilità di creare un reddito. Tali fenomeni sono contrari ai principi costituzionali che garantiscono il diritto alla casa e al lavoro ( Artt. 1,2,3 e 47 Costituzione Italiana)”.

mercoledì 20 febbraio 2013

SOSPENSIONE MUTUI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'


Per effetto dell'accordo siglato in data 30 gennaio 2013 tra ABI e Associazioni dei Consumatori, è stato ulteriormente prorogato il termine per la presentazione delle richieste di sospensione originariamente stabilito al 31 gennaio 2011.
L'accordo prevede quanto segue :
  • l'arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l'avvio della sospensione è prorogato al 28 febbraio 2013
  • le domande possono essere presentate entro il 31 marzo 2013 (ex 31/01/2013);

    • alla sospensione delle rate dei mutui potranno essere ammesse soltanto le operazioni che non ne abbiano già fruito
    La domanda di sospensione può pertanto essere presentata dal 1° febbraio 2010 al 31 marzo 2013 per eventi accaduti dal 1° gennaio 2009 al 28 febbraio 2013.

    La banca potrà effettuare due modalità di sospensione dei pagamenti:
    • dell'intera rata (quota capitale e quota interessi)
    oppure
    • della sola quota capitale
    La sospensione avviene al verificarsi di eventi specifici, indicati di seguito, che devono riguardare almeno uno dei cointestatari del mutuo:

    1) PERDITA DI LAVORO
    Cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Viene esclusa l'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

    2) MANCATO RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO ATIPICO
    Cessazione dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Viene esclusa l'ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso del datore di lavoro per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

    3) DECESSO O INSORGENZA DI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA

    4) INGRESSO IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI / CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
    Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà)

    L'intervento riguarda i mutui di importo fino a 150.000 Euro, anche quelli ancora in fase di preammortamento, destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazione principale - a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto) e garantiti da ipoteca su immobili residenziali, che siano erogati a:
    • Persone fisiche aventi reddito imponibile fino a 40.000 Euro annui (per singolo mutuatario colpito dall'evento)
    • Clienti regolari nel pagamento del mutuo o con morosità fino ad un massimo di 90 giorni, a causa di eventi particolarmente negativi oggetto di sospensione
    Sono inclusi anche i mutui cartolarizzati e oggetto di operazioni di covered bond (OBG), rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità e accollati.

    Sono esclusi invece i mutui:
    • con ritardo nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario
    • con ritardo nei pagamenti inferiore a 90 giorni, qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell'ammortamento ai sensi della presente iniziativa
    • di durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni
    • a rata costante
    • per i quali i mutuatari abbiano già usufruito di meccanismi di sospensione offerti dalla propria banca o per una delle misure pubbliche esistenti (nazionali/locali)
    • che usufruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata) ferme restando specifiche eccezioni deliberate da Enti locali
    • per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichi uno degli eventi previsti dalla convenzione
    L'ASSOCIAZIONE ASSISTENZA E TUTELA CONSUMATORI E' A VS. DISPOSIZIONE PER INFO E CHIARIMENTI ATTRAVERSO LA MAIL: tutelaconsumatori@live.it

    lunedì 18 febbraio 2013

    Multe:come proporre ricorso


    Primo step: cosa fare

    In caso di contestazione di una violazione del codice stradale, il trasgressore può fare ricorso, a propria scelta:
    • entro 60 giorni, al Prefetto;
    • entro 30 giorni, al Giudice di Pace.
    Entrambi i termini si riferiscono al tempo trascorso dalla contestazione della violazione del codice stradale, o dalla notifica del relativo verbale di accertamento.
     a) Il Ricorso al Prefetto
    Al Prefetto il ricorso, redatto in carta semplice, va inviato tramite raccomandata A/R o consegnato a mano. Il documento può essere presentato direttamente alla Prefettura o all'organo accertatore. La prefettura ha 210 giorni di tempo per emettere la propria ordinanza e 150 giorni per notificarla alla persona interessata.
    È bene sapere che il Prefetto non è tenuto ad entrare nel merito delle motivazioni del ricorrente, potendo rigettare il ricorso senza neanche prenderne in esame i contenuti. Se il ricorso viene rigettato, l'importo della sanzione da pagare raddoppia.
    b) Il ricorso al Giudice di Pace
    Optando per questa soluzione, il ricorso, anch'esso in carta semplice, va presentato alla cancelleria dell'ufficio del Giudice di Pace del luogo dove il fatto è avvenuto, oppure spedito tramite raccomandata A/R. È anche necessario pagare, per ricorsi di valore fino a 1.100 euro, la somma di38 euro.
    Il ricorrente deve comunque presenziare all'udienza, pena l'annullabilità del procedimento. Per poter ricevere le informazioni necessarie (ad esempio, la data fissata per l'udienza), se non si è residenti, è necessario domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del Giudice di Pace dove e' stato presentato ricorso o, in alternativa, fissare presso la cancelleria il domicilio e poi informarsi costantemente, anche via telefono, sull'andamento della pratica.
    Il Giudice di Pace, a differenza del Prefetto, entra nel merito del ricorso, fissando udienza per il contraddittorio tra le parti.

    <<  Casi in cui può essere proposto il ricorso  >>
    La possibilità di ottenere l'annullamento dell'accertamento e conseguentemente della sanzione è connessa alla presenza di vizi nel verbale.
    I più comuni sono:
    • i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
    • manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della violazione;
    • manca l'indicazione dell'agente accertatore;
    • manca l'indicazione della norma infranta;
    • la notifica è fuori termine, ovvero dopo 60 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.
    L'associazione Assistenza e Tutela Consumatori mette a vostra disposizione un gruppo di esperti che vi affiancherà nella valutazione di eventuali vizi del verbale. Per richieste o informazioni potrete contattarci all'indirizzo mail tutelaconsumatori@live.it.