Per effetto dell'accordo siglato in data 30 gennaio 2013 tra ABI e Associazioni dei Consumatori, è stato ulteriormente prorogato il termine per la presentazione delle richieste di sospensione originariamente stabilito al 31 gennaio 2011.
L'accordo prevede quanto segue :- l'arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l'avvio della sospensione è prorogato al 28 febbraio 2013
- alla sospensione delle rate dei mutui potranno essere ammesse soltanto le operazioni che non ne abbiano già fruito
La banca potrà effettuare due modalità di sospensione dei pagamenti:
- dell'intera rata (quota capitale e quota interessi)
- della sola quota capitale
1) PERDITA DI LAVORO
Cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Viene esclusa l'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
2) MANCATO RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO ATIPICO
Cessazione dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Viene esclusa l'ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso del datore di lavoro per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
3) DECESSO O INSORGENZA DI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA
4) INGRESSO IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI / CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà)
L'intervento riguarda i mutui di importo fino a 150.000 Euro, anche quelli ancora in fase di preammortamento, destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazione principale - a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto) e garantiti da ipoteca su immobili residenziali, che siano erogati a:
- Persone fisiche aventi reddito imponibile fino a 40.000 Euro annui (per singolo mutuatario colpito dall'evento)
- Clienti regolari nel pagamento del mutuo o con morosità fino ad un massimo di 90 giorni, a causa di eventi particolarmente negativi oggetto di sospensione
Sono esclusi invece i mutui:
- con ritardo nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario
- con ritardo nei pagamenti inferiore a 90 giorni, qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell'ammortamento ai sensi della presente iniziativa
- di durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni
- a rata costante
- per i quali i mutuatari abbiano già usufruito di meccanismi di sospensione offerti dalla propria banca o per una delle misure pubbliche esistenti (nazionali/locali)
- che usufruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata) ferme restando specifiche eccezioni deliberate da Enti locali
- per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichi uno degli eventi previsti dalla convenzione
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