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venerdì 5 settembre 2014

COSTI DI DISATTIVAZIONE, SONO DA PAGARE?

Fino al 2007 le chiamavano penali: venivano applicate agli utenti che decidevano di cambiare operatore telefonico oppure di esercitare la propria facoltà di recesso dal contratto telefonico.
Poi la legge 40/2007 ha vietato l’addebito di qualunque penale o spesa che non fosse giustificata da “costi degli operatori”.
E gli operatori che hanno fatto? Hanno cominciato ad applicare i cosiddetti “costi di disattivazione”: cifre piuttosto alte addebitate nelle bollette di chiusura senza alcuna spiegazione…
Ma  cosa prevede la normativa “spiegata” dalle Linee guida stilate dall’Autorità Garante per le Comunicazioni e come contestare l’addebito di importi spropositati per la disattivazione del servizio o per il cambio di operatore?
L'art. 1 comma 3 legge 40/2007: i contratti telefonici (così come i contratti tv) devono prevedere la facoltà del contraente di recedere o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.
Inoltre, sul rispetto di tale normativa vigila l’Agcom che, se riscontra delle violazioni, può direttamente sanzionare le aziende.
Le Linee guida della Direzione Tutela dei Consumatori dell’Agcom:
1) la norma si applica a tutti coloro che sottoscrivono contratti per adesione on operatori di telefonia, inclusi gli utenti finali non residenziali: quindi, non solo consumatori, ma anche clienti business (in genere piccole e medie imprese), esclusi solo quelli di grandi dimensioni che hanno “negoziato” le clausole contrattuali;
2) dalla semplice lettura dei contratti per adesione l’utente deve poter conoscere la facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza senza vincoli temporali, quindi esercitabile in ogni momento (salvo un obbligo di preavviso massimo di 30 giorni): l’eventuale previsione di una durata minima contrattuale è vincolante solo ed esclusivamente per l’operatore; inoltre, dalla lettura delle condizioni contrattuali l’utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per il caso in cui tale facoltà venga esercitata;
3) l’operatore deve compiere tutti gli adempimenti necessari per la disattivazione del servizio entro 30 giorni da quando l’utente ha richiesto il trasferimento dell’utenza oppure ha esercitato il diritto di recesso;
4) l’utente non deve versare alcuna “penale”, comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza: gli unici importi ammessi sono quelli giustificati da “costi” degli operatori”;
5) tali costi devono corrispondere alle spese effettivamente dimostrabili e correlate alle operazioni di disattivazione/trasferimento: l’operatore deve fornire la prova della loro pertinenza e necessità;
6) per i casi di passaggio da un operatore ad un altro, generalmente le attività di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attività tecniche di attivazione effettuate dall’operatore che acquisisce il cliente e sono già remunerate da quest’ultimo: quindi, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell’utentenon sono in linea di massima giustificati.
Cosa fare quando si riceve una bolletta di chiusura recante l’addebito di costi di disattivazione eccessivi?
Chi ha già effettuato il pagamento dell’intera somma fatturata, può chiedere la restituzione dell’importo corrispondente ai costi di disattivazione.
Chi non ha ancora pagato la bolletta, può contestare tale importo e richiederne lo storno.

venerdì 24 gennaio 2014

EQUITALIA: SANATORIA E SCONTI ENTRO IL 28 FEBBRAIO


Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014, entro il prossimo 28 febbraio i contribuenti potranno pagare in un'unica soluzione, senza interessi di mora le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi sonsegnati alla società di riscossione Equitalia entro il 31 ottobre 2013.
Rientrano nella sanatoria i tributi di competenza delle Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli, oltre che i tributi di competenza degli Enti Locali e dell'Erario quali ad esempio l'IVA e l'Irpef.
Per avere contezza delle somme iscritte ai danni dei e degli avvisi di accertamento affidati ad Equitalia entro il suddetto termine, i conribuenti potranno richiedere estratti di ruolo presso le sedi Equitalia.
Entro il 28 febbraio pagando in un'unica soluzione sarà possibile ottenere uno sconto pari agli interessi di mora maturati, ossia a quegli interessi giornalieri che maturano dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella esattoriale.
I pagamenti potranno essere effettuati presso gli uffici postali o presso le sedi territoriali di Equitalia.

martedì 26 marzo 2013

CONTRATTI TRUFFA? CONSUMATORI RISARCITI

Un’associazione di consumatori di Bari, a fine gennaio 2012, è riuscita ad ottenere il risarcimento di quasi mille euro – anche per danni non patrimoniali - a favore di un consumatore in conseguenza del mancato avviso di passaggio di gestione tra due compagnie di fornitura elettrica.
Da sottolineare che il passaggio dalla gestione tutelata al mercato libero  era avvenuto senza alcun consenso da parte dell’utente, che oltretutto si vedeva recapitare le fatture dei due gestori di energia elettrica.
In seguito alla sospensione del pagamento delle fatture del vecchio gestore, il consumatore era rimasto 20 giorni senza energia elettrica per morosità, presso il proprio esercizio commerciale, dove svolgeva la sua attività lavorativa.
Il Giudice di Pace ha condannato la società somministratrice al risarcimento del danno causato da stress, disagio e peggioramento della situazione lavorativa.
La sentenza assume un valore notevole, in quanto riconosce il risarcimento anche dei danni non patrimoniali, ossia quelli legati all’ansia, stress, depressione, che esperienze del genere causano ai consumatori, con evidente peggioramento dello stile di vita.
Una vittoria che rassicura i consumatori che si trovano nella stessa situazione, ad avviare una causa, per la tutela dei propri diritti.

INFORTUNIO IN PALESTRA? NE RISPONDE L'ISTRUTTORE O IL PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

 


Si tratta di un tema che sta particolarmente a cuore a tutti gli operatori del settore: dal gestore e/o proprietario di un impianto sportivo, all’istruttore, all’assistente ai bagnanti.
Effettivamente, come abbiamo già messo in evidenza, in ogni caso in cui, malauguratamente, si verifichi un sinistro in un impianto, tutti gli operatori di tale impianto potrebbero essere coinvolti dalla relativa responsabilità civile o, addirittura, penale. A conferma di ciò, segnaliamo due sentenze del Tribunale di Genova.

La prima sentenza è la n. 905 del 10.3.2003 di cui riportiamo alcune massime:
“Per le lesioni subite da un alunno durante l’ora di educazione fisica, deve riconoscersi la responsabilità dell’insegnante (ISTRUTTORE), laddove egli stesso abbia predisposto gli strumenti ginnici utilizzati nel corso dell’esercizio e non siano state adottate le opportune cautele per evitare il verificarsi di una situazione pericolosa (nella specie l’alunno doveva superare correndo due materassi di gomma piuma di considerevole spessore che, a causa del precedente passaggio dei compagni, si erano distaccati, creando una pericolosa intercapedine)”.

“Il Ministero dell’Istruzione deve rispondere dei danni cagionati dall’operato del proprio
personale docente”.

“Per le lesioni subite durante lo svolgimento della lezione di educazione fisica svoltasi presso la palestra di proprietà del Comune (GESTORE DELL'IMPIANTO) non può ravvisarsi la responsabilità di quest’ultimo, se è accertato che l’evento dannoso non è stato causato da carente o difettosa manutenzione della struttura”.

Avuto a riguardo alla prima delle massime riportate, tale sentenza riconosce la responsabilità dell’insegnante sulla base di un principio che ben potrebbe essere applicato anche all’istruttore in relazione ad un sinistro eventualmente verificatosi durante una lezione del suo corso: si tratta del principio secondo cui sussiste la colpa dell’insegnante e, quindi, la sua responsabilità, per non aver adottato “le opportune cautele per evitare il verificarsi di una situazione pericolosa” nella predisposizione degli strumenti necessari per l’esercizio dell’attività sportiva.
Evidentemente non è mera retorica l’affermare che l’insegnante e/o l’istruttore non debba mai lasciarsi andare ad atteggiamenti superficiali, perdendo la concentrazione sulle potenzialità dannose di ogni singolo esercizio sportivo (non v’è dubbio che il mestiere dell’istruttore non è un mestiere semplice).

La seconda sentenza interessa maggiormente la categoria dei gestori e/o proprietari di impianti sportivi la cui responsabilità civile è stata ravvisata in ragione della colpa consistente dell’aver, perlomeno, tollerato la presenza di un elemento strutturale pericoloso sussistente nell’impianto:
“Poiché l’insidia nel campo da gioco è riferibile alla condotta dei responsabili della struttura di gioco che hanno progettato o almeno tollerato l’installazione di ricoperture sintetiche intervallate da un solco e predisposto una rampa inclinata immediatamente a ridosso dell’area di gioco, non si versa in tale caso nell’ipotesi della responsabilità oggettiva ex art. 2051, c.c.. Al contrario, si versa nell’ipotesi di colpa concreta, pur se non imputabile ad un soggetto compiutamente identificato ma comunque legato alla società sportiva convenuta, che è tenuta al risarcimento del danno (nel caso in oggetto l’attore durante una partita di calcio a livello amatoriale aveva subito lesioni con postumi invalidanti permanenti a seguito della caduta a terra determinata dall’inciampo su una grata collocata appena fuori del campo e nascosta da un dislivello e dall’erba)”
(Trib. Genova, 12.5.2003, n. 1711).

Il gestore e/o proprietario dell’impianto, pertanto, oltre a dover esercitare un’attività di controllo sull’operato dei propri dipendenti, non potrà mai perdere di vista le potenzialità dannose della struttura che gestisce.

mercoledì 20 marzo 2013

EQUITALIA: GLI INTERESSI DI MORA AUMENTANO DEL 15%

Brutte notizie per le famiglie italiane indebitate fino al collo: dal primo maggio il tasso degli interessi di mora applicato da Equitali aumenterà del 15%, passando dal 4,55% al 5,22%.
Non bastava l’aumento dei prezzi e delle tariffe, non bastava la caduta verticale del potere di acquisto (-14,1% dal 2008) e non bastava neanche l’incredibile livello raggiunto dalla pressione fiscale nel nostro Paese (con aumenti solo nel 2013 di +421 Euro).
Anche Equitalia dà un ulteriore contributo per accrescere la preoccupazione e lo stato di vera e propria esasperazione in cui si trovano le famiglie”. “Una vera e propria assurdità! – affermano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, presidenti di Federconsumatori e Adusbef – che cade proprio in un momento drammatico per le famiglie italiane che, in molti casi, si trovano in estrema difficoltà anche nel far fronte alle spese più elementari". Per le associazioni piuttosto che pensare ad aumentare i tassi di mora, Equitalia dovrebbe dare la priorità ad una decisa riorganizzazione della struttura, migliorando i pessimi rapporti con il pubblico.
Intanto si sta per avviare una petizione popolare nazionale contro Equitalia che sarà presentata al Parlamento e al Governo. “Con il sistema di interessi applicato – ha spiegato Codici - sia in termini di aggio che in termini di anatocismo esercitato, risulta impossibile per il cittadino sanare la propria posizione debitoria. Quest’ultimo, così, si vede pignorare la casa dove vive, o fermare la macchina con cui lavora, facendo venir meno la possibilità di creare un reddito. Tali fenomeni sono contrari ai principi costituzionali che garantiscono il diritto alla casa e al lavoro ( Artt. 1,2,3 e 47 Costituzione Italiana)”.

mercoledì 20 febbraio 2013

SOSPENSIONE MUTUI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'


Per effetto dell'accordo siglato in data 30 gennaio 2013 tra ABI e Associazioni dei Consumatori, è stato ulteriormente prorogato il termine per la presentazione delle richieste di sospensione originariamente stabilito al 31 gennaio 2011.
L'accordo prevede quanto segue :
  • l'arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l'avvio della sospensione è prorogato al 28 febbraio 2013
  • le domande possono essere presentate entro il 31 marzo 2013 (ex 31/01/2013);

    • alla sospensione delle rate dei mutui potranno essere ammesse soltanto le operazioni che non ne abbiano già fruito
    La domanda di sospensione può pertanto essere presentata dal 1° febbraio 2010 al 31 marzo 2013 per eventi accaduti dal 1° gennaio 2009 al 28 febbraio 2013.

    La banca potrà effettuare due modalità di sospensione dei pagamenti:
    • dell'intera rata (quota capitale e quota interessi)
    oppure
    • della sola quota capitale
    La sospensione avviene al verificarsi di eventi specifici, indicati di seguito, che devono riguardare almeno uno dei cointestatari del mutuo:

    1) PERDITA DI LAVORO
    Cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Viene esclusa l'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.

    2) MANCATO RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO ATIPICO
    Cessazione dei rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Viene esclusa l'ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso del datore di lavoro per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

    3) DECESSO O INSORGENZA DI CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA

    4) INGRESSO IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI / CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA
    Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà)

    L'intervento riguarda i mutui di importo fino a 150.000 Euro, anche quelli ancora in fase di preammortamento, destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazione principale - a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto) e garantiti da ipoteca su immobili residenziali, che siano erogati a:
    • Persone fisiche aventi reddito imponibile fino a 40.000 Euro annui (per singolo mutuatario colpito dall'evento)
    • Clienti regolari nel pagamento del mutuo o con morosità fino ad un massimo di 90 giorni, a causa di eventi particolarmente negativi oggetto di sospensione
    Sono inclusi anche i mutui cartolarizzati e oggetto di operazioni di covered bond (OBG), rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità e accollati.

    Sono esclusi invece i mutui:
    • con ritardo nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario
    • con ritardo nei pagamenti inferiore a 90 giorni, qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell'ammortamento ai sensi della presente iniziativa
    • di durata contrattuale originaria inferiore a 5 anni
    • a rata costante
    • per i quali i mutuatari abbiano già usufruito di meccanismi di sospensione offerti dalla propria banca o per una delle misure pubbliche esistenti (nazionali/locali)
    • che usufruiscono di agevolazioni pubbliche (contributi in conto interessi/capitale e provvista agevolata) ferme restando specifiche eccezioni deliberate da Enti locali
    • per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichi uno degli eventi previsti dalla convenzione
    L'ASSOCIAZIONE ASSISTENZA E TUTELA CONSUMATORI E' A VS. DISPOSIZIONE PER INFO E CHIARIMENTI ATTRAVERSO LA MAIL: tutelaconsumatori@live.it

    lunedì 18 febbraio 2013

    Multe:come proporre ricorso


    Primo step: cosa fare

    In caso di contestazione di una violazione del codice stradale, il trasgressore può fare ricorso, a propria scelta:
    • entro 60 giorni, al Prefetto;
    • entro 30 giorni, al Giudice di Pace.
    Entrambi i termini si riferiscono al tempo trascorso dalla contestazione della violazione del codice stradale, o dalla notifica del relativo verbale di accertamento.
     a) Il Ricorso al Prefetto
    Al Prefetto il ricorso, redatto in carta semplice, va inviato tramite raccomandata A/R o consegnato a mano. Il documento può essere presentato direttamente alla Prefettura o all'organo accertatore. La prefettura ha 210 giorni di tempo per emettere la propria ordinanza e 150 giorni per notificarla alla persona interessata.
    È bene sapere che il Prefetto non è tenuto ad entrare nel merito delle motivazioni del ricorrente, potendo rigettare il ricorso senza neanche prenderne in esame i contenuti. Se il ricorso viene rigettato, l'importo della sanzione da pagare raddoppia.
    b) Il ricorso al Giudice di Pace
    Optando per questa soluzione, il ricorso, anch'esso in carta semplice, va presentato alla cancelleria dell'ufficio del Giudice di Pace del luogo dove il fatto è avvenuto, oppure spedito tramite raccomandata A/R. È anche necessario pagare, per ricorsi di valore fino a 1.100 euro, la somma di38 euro.
    Il ricorrente deve comunque presenziare all'udienza, pena l'annullabilità del procedimento. Per poter ricevere le informazioni necessarie (ad esempio, la data fissata per l'udienza), se non si è residenti, è necessario domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del Giudice di Pace dove e' stato presentato ricorso o, in alternativa, fissare presso la cancelleria il domicilio e poi informarsi costantemente, anche via telefono, sull'andamento della pratica.
    Il Giudice di Pace, a differenza del Prefetto, entra nel merito del ricorso, fissando udienza per il contraddittorio tra le parti.

    <<  Casi in cui può essere proposto il ricorso  >>
    La possibilità di ottenere l'annullamento dell'accertamento e conseguentemente della sanzione è connessa alla presenza di vizi nel verbale.
    I più comuni sono:
    • i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
    • manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della violazione;
    • manca l'indicazione dell'agente accertatore;
    • manca l'indicazione della norma infranta;
    • la notifica è fuori termine, ovvero dopo 60 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.
    L'associazione Assistenza e Tutela Consumatori mette a vostra disposizione un gruppo di esperti che vi affiancherà nella valutazione di eventuali vizi del verbale. Per richieste o informazioni potrete contattarci all'indirizzo mail tutelaconsumatori@live.it.