La legge n. 40 del 2 aprile 2007 ha di fatto vietato alle società telefoniche la possibilità di imporre ai propri clienti che decidano di recedere dal contratto in corso, l'addebito di spese o penali non giustificate dalla necessità di rimborso dei costi sostenuti per la procedura di disattivazione, sempre che siano previste nel contratto e giustificate nel loro preciso ammontare.
Molte compagnie telefoniche, tuttavia, stanno raggirando l'ostacolo ofrendo contratti a prestazioni vantaggiose rispetto alle tariffe ordinarie con durata vincolata e che prevedono specifiche penali in caso di recesso anticipato.
Prima di sottoscrivere qualsiasi contratto sarà pertanto necessario verificare attentamente le risultanze contrattuali e - se del caso - contestare formalmente ogni richiesta di sottoscrizone di clausole ritenute svantaggiose.
Vincenzo Romano
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