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domenica 4 maggio 2014

L'ESTRATTO DI RUOLO E' IMPUGNABILE?

Impugnabilità o non impugnabilità? E' questo il dilemma amletico cui si cerca di dare risposta dopo che la Suprema Corte di Cassazione qualche mese fa si era espressa in senso negativo affermando che "è possibile impugnare il ruolo soltanto a seguito di notifica di un atto impositivo, per la ragione che, diversamente, mancherebbe un interesse concreto ed  attuale ex art. 100 c.p.c. ad impugnare un'imposizione che mai è venuta ad esistenza, poichè il ruolo è un semplice atto intero dell'amministrazione".
Ma facciamo un passo indietro, cos'è l'estratto di ruolo? L'estratto di ruolo è un documento che è possibile richiedere presso gli sportelli dell'Agente della riscossione territorialmente competente, da cui è possibile evincere la posizione debitoria che il contribuente ha presso l'agente della riscossione.
Ebbene dopo i recenti tentennamenti e dietrofront della giurisprudenza di legittimità è intervenuta sul punto una recentissima sentenza della Commissione Tributaria di Milano, che ha cercato di fare chiarezza affermando la impugnabilità degli estratti di ruolo ogni qual volta la contestazione riguardi la notifica di atti presupposti.

giovedì 27 marzo 2014

Diritti e Famiglia

Aumentano le richieste di informazione e assistenza legate al momento patologico della vita famigliare.
Affidamento e mantenimento dei figli, sia in caso di matrimonio che di convivenza, ripartizione delle spese condivise quali mutuo e utenze, costi e tempi della separazione e del divorzio, diritti e doveri nella separazione, sono solo alcune delle problematiche che la crisi della famiglia ci impone con sempre maggiore frequenza di fronteggiare.
La necessità di dare risposte ad un bisogno crescente di informazione, ha indotto l'associazione "Assistenza e Tutela Consumatori" a predisporre un canale di comunicazione diretta con i cittadini in difficoltà.
Contattando una delle nostre sedi si potranno avere informazioni su tutte le tematiche legate al diritto di famiglia e ai rapporti parentali.
I legali che collaborano con l’Associazione resteranno poi a disposizione presso le nostre. sedi con consulenze personalizzate su problematiche e temi specifici e particolarmente complessi quali :
  • Separazione e Divorzio
  • Affidamento e mantenimento dei figli
  • Revisione delle condizioni della separazione o divorzio;
  • Diritti dei figli nati al di fuori del matrimonio
  • Tutela dei minori
  • Diritti e doveri delle coppie non sposate
  • Divisione delle spese
  • Successioni

domenica 9 marzo 2014

E' SEMPRE POSSIBILE RECEDERE DAL CONTRATTO FANTASMA

   
La liberalizzazione del mercato dell'energia ha introdotto alcune novità di non poco rilievo.
   A tutela dei Consumatori, il Codice del Consumo - artt. 64 e ss. del D.LGS. 20672005 - e la successiva delibera dell'Autorità Garante dell'Energia Elettrica e del Gas stabiliscono che in tutti i casi di contratti stipulati fuori dai locali commerciali, o a distanza, e quindi in tutti i casi di contratti stipulati presso l'abitazione del cliente, presso i centri commerciali o, ancora, telefonicamente,  deve essere specificata la possibilità di recedere dal contratto, mediante invio di una raccomandata a/r, entro 10 gg. lavorativi.
   Tale ermine decorre dalla sottoscrizione del contratto che, nel caso di adesione telefonica, decorrono dal momento della ricezione del contratto sottoscritto.
    In caso di contratto concluso per via telefonica, pertanto, il Consumatore potrà in qualsiasi momento comunicare alla compagnia somministratrice il mancato ricevimento del contratto e la volontà di recedere.

sabato 15 febbraio 2014

PENALE E SPESE DI RECESSO ILLEGITTIME SE NON GIUSTIFICATE DALL'OPERATORE

La legge n. 40 del 2 aprile 2007 ha di fatto vietato alle società telefoniche la possibilità di imporre ai propri clienti che decidano di recedere dal contratto in corso, l'addebito di spese o penali non giustificate dalla necessità di rimborso dei costi sostenuti per la procedura di disattivazione, sempre che siano previste nel contratto e giustificate nel loro preciso ammontare.
Molte compagnie telefoniche, tuttavia, stanno raggirando l'ostacolo ofrendo contratti a prestazioni vantaggiose rispetto alle tariffe ordinarie con durata vincolata e che prevedono specifiche penali in caso di recesso anticipato.
Prima di sottoscrivere qualsiasi contratto sarà pertanto necessario verificare attentamente le risultanze contrattuali e - se del caso - contestare formalmente ogni richiesta di sottoscrizone di clausole ritenute svantaggiose. 
Vincenzo Romano

domenica 9 febbraio 2014

IL CANONE RAI NON E' DOVUTO OLTRE I 75 ANNI

L'art. 1 comma 132 della Legge Finanziaria dell'anno 2008 indica quale requisito per poter essere esentati dal pagamento del canone Rai, il compimento del settantacinquesimo anno di età da parte dell'abbonato.
A tale requisito anagrafico il suddetto articolo aggiunge un requisito di natura patrimoniale ossia un reddito proprio e del coniuge complessivamente non superiore ad € 516,46 mensili.
In presenza di tali requisiti l'abbonato potrà presentare formale disdetta dell'abbonamento e beneficiare delle esenzioni previste dalla indicata normativa.

mercoledì 23 ottobre 2013

CONTROLLO CONTRIBUTI? ECCO IL FASCICOLO PREVIDENZIALE PER IL CITTADINO

Quanti anni di contributi ho versato nelle capienti casse dell’Inps e quanto mi manca per andare in pensione?”
Ormai da qualche tempo è possibile rispondere a queste domende evitando inutili ed interminabili file presso gli sportelli INPS.
Il sito dell'INPS consente al cittadino di conoscere e accedere comodamente dal proprio p.c. a ciascuno dei 15 servizi che l'Istituto mette a loro disposizione.
I servizi a disposizione sono:

 
  • Fascicolo previdenziale del cittadino: estratto contributivo unificato, informazioni su pensioni, stampa modelli CUD ed OBIS/M, pagamenti di prestazioni e richieste presentate all'Istituto.
  • Accesso ai servizi Equitalia.
  • Richiesta accredito del servizio di leva.
  • Versamenti, situazione debitoria, modello F24 e calcolo eccedente il minimale per artigiani e commercianti.
  • Variazione dell'indirizzo di residenza.
  • Servizi rapporto di lavoro domestico.
  • Invio moduli on line.
  • Pagamento on line contributi di uno o più riscatti e/o ricongiunzioni.
  • Pagamento on line contributi lavoratori domestici di uno o più rapporti di lavoro.
  • Pagamento on line contributi versamenti volontari.
  • Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito.
  • Dichiarazione reddituale.
  • Detrazioni d'imposta.
  • Domanda di pensione on line.
  • Cassetta postale on line.
Condizione necessaria per la fruizione del servizio è il possesso di un codice PIN rilasciato su richiesta dalla stessa INPS.
Presso ciascuna delle sedi di Mercato San Severino, Noepoli e Sala Consilina, l'associazione Assistenza e Tutela Consumatori mette a disposizione i moduli per la richiesta del PIN, nonchè un servizio guida sia nella compilazione, che nella successiva fase dei controlli.


giovedì 22 agosto 2013

FIRMA FALSA SU ASSEGNO? LA BANCA DEVE RISARCIRE IL CORRENTISTA

Nell'ipotesi in cui un correntista di una banca denunci di non aver sottoscritto un assegno pagato dalla banca ad un terzo, spetta alla banca dimostrare di aver agito con diligenza e di aver verificato, con rigore, la corrispondenza tra la firma sull'assegno e lo specimen depositato. In caso contrario, la banca è tenuta al rimborso integrale delle somme addebitate al proprio cliente per il pagamento dei suddetti assegni. Questo è il principio espresso dal Tribunale di Prato con la sentenza del 11 novembre, con la quale si descrive con chiarezza il profilo della responsabilità della banca per il pagamento di assegni presentati all'incasso anche se con firma falsa, nonché la azioni riconosciute alla banca stessa, nei confronti degli altri istituti di credito o di terzi che hanno beneficiato dell'assegno emesso con firma risultata, successivamente, apocrifa.

La questione oggetto di causa: chi è responsabile per il pagamento di un assegno con firma falsa? All'origine della vicenda per cui è causa vi è la richiesta di risarcimento del danno, da parte del cliente nei confronti della banca presso la quale era correntista, a seguito del pagamento di due assegni effettuato, a suo dire, senza il preventivo accertamento della corrispondenza tra le firme di traenza - apposte sugli assegni - e lo specimen depositato presso la banca stessa.

l Tribunale di Prato ha riconosciuto la responsabilità della banca trattaria per non aver verificato la corrispondenza tra la firma sugli assegni pagati e lo specimen depositato, in violazione del principio di diligenza del c.d. buon banchiere al quale la banca dovrebbe attenersi. Contestualmente, è stata riconosciuta la responsabilità dell'altra banca, chiamata in giudizio, presso la quale un assegno era stato portato all'incasso mentre è stata esclusa qualsiasi responsabilità del terzo chiamato in giudizio e che aveva negoziato uno dei due assegni tratto con firma falsa, avendo verificato, in applicazione della disciplina di circolazione dei titoli di credito, la sua buona fede.

La responsabilità nei confronti della banca trattaria: come e perché. Secondo il Tribunale di Prato, la responsabilità fatta valere dal correntista nei confronti della banca è di tipo contrattuale, basandosi - e la ricostruzione appare condivisibile - sulla c.d. convenzione di assegno, ossia sul contratto che consente al cliente, in presenza di fondi, di emettere assegni, al pagamento dei quali la banca si obbliga. Tale ricostruzione ha effetti notevoli in punto di onere della prova; secondo quanto statuito, infatti, dalla Cassazione con la sentenza n. 13533/2001, ripresa anche dalla pronuncia in commento, spetta al debitore, in termini generali, provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, che costituirebbe il fatto estintivo dell'altrui pretesa, mentre il creditore può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.

Nel caso di specie, il correntista ha allegato le circostanze di fatto alla base della propria domanda e, in particolare, la circostanza relativa agli assegni pagati senza la dovuta verifica; la banca convenuta, oltre a non contestare la apocrifia delle firme sugli assegni, non ha dato prova di adempiere, ai sensi dell'art. 1176 c.c., con la diligenza che dovrebbe caratterizzare il “buon banchiere”. In altri termini, osserva il Tribunale, alla luce del sistema di ripartizione dell'onere della prova in materia contrattuale, non era il correntista a dover provare la falsità della firma della firma di traenza sull'assegno e la mancata corrispondenza con lo specimen, ma semmai la banca trattaria avrebbe dovuto provare di aver erogato il pagamento dell'importo indicato negli assegni dopo opportune verifiche e dopo una rigorosa ed attenta comparazione tra le firme stesse.

La banca trattaria può agire contro il responsabile della falsificazione. Appurato che la banca trattaria, come visto sopra, è responsabile nei confronti del proprio correntista per il pagamento di un assegno con firma falsa, è però possibile che la stessa banca tratta possa agire con l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2033 c.c. nei confronti di chi ha posto l'assegno all'incasso o con l'ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti dell'autore della falsificazione che non abbia materialmente presentato l'assegno all'incasso.

E' però necessario individuare quanto meno il soggetto che ha portato all'incasso l'assegno e, sotto tale profilo, il Tribunale di Prato ritiene che la banca negoziatrice sia obbligata a fornire il nominativo di colui che ha incassato l'assegno, non sussistendo ragioni di privacy che giustifichino tale rifiuto. Nel caso di specie, quindi, rilevato che la banca negoziatrice si è rifiutata di fornire - per ragioni di privacy ritenute infondate - il nominativo dell'effettivo soggetto che ha incassato l'assegno falsificato, la stessa si è vista condannare al risarcimento, in favore della banca trattaria, della somma portata dall'assegno recante firma falsa e negoziato.

E se la firma è “perfettamente falsa”? In caso di assegno falso, la banca è responsabile solo se l'alterazione è rilevabile ictu oculi. Secondo la Cassazione, con la pronuncia n. 20292, depositata il 4 ottobre 2011, la banca può essere considerata responsabile del pagamento di un assegno falsificato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, sulla base di conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.

Il caso preso in esame dalla Corte riguarda una richiesta di condanna nei confronti di una banca che aveva pagato un assegno bancario di 277 milioni di vecchie lire che però recava una sottoscrizione apocrifa. Il Tribunale aveva respinto la domanda e il rigetto veniva confermato anche dalla Corte d'Appello e successivamente dalla Cassazione perché la difformità della firma rispetto allo specimen depositato dal correntista presso la banca, al momento dell'apertura del conto corrente, non era rilevabile attraverso un semplice esame visivo, in ragione della notevole abilità del falsificatore.

venerdì 19 luglio 2013

TELEFONO e ADSL INTERROTTI O SOSPESI SENZA MOTIVO? SI HA DIRITTO AD UN INDENNIZZO

Una delibera dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni): se l’operatore telefonico sospende o interrompe il servizio senza motivo, l’utente ha diritto a ricevere un indennizzo il cui importo varia a seconda del numero di servizi interessati (telefono, fax, adsl) e del numero di giorni in cui non ne ha potuto usufruire.

In casi del genere il pagamento dell’indennizzo dovrebbe essere automatico, cioè il cliente dovrebbe vedersi accreditata la somma nella bolletta successiva oppure, se l’importo è superiore a 50 euro, dovrebbe ricevere un assegno o bonifico bancario entro 60 giorni dall’accertamento del disservizio. Tuttavia, non sempre le società di telefonia si dimostrano diligenti: capita, infatti, che non venga corrisposto alcun indennizzo oppure venga corrisposta una somma molto inferiore a quella dovuta.

Che fare allora quando si rimane senza linea telefonica, adsl o fax senza motivo e senza preavviso?
Per prima cosa bisogna fare la segnalazione al proprio gestore telefonico, chiedendo un pronto intervento.
Una volta risolto il problema e riattivato il servizio, è possibile richiedere all’operatore telefonico l’indennizzo spettante a causa del disservizio subito, specificando se si tratta di cliente privato (consumatore) oppure di professionista/società (utenza affari), visto che gli importi cambiano.

E se l’operatore non corrisponde l’indennizzo dovuto?
La legge prevede che la somma dovuta vada raddoppiata!
Che fare allora? Rivolgetevi alla Ns. Associazione per chiedere assistenza, anche per avviare un’eventuale procedura di conciliazione paritetica e segnalare all’AGCOM il comportamento scorretto dell’operatore

domenica 14 luglio 2013

CLONAZIONE POSTEPAY: ECCO COME DIFENDERSI

La truffa si presenta sotto forma di una email che sembra provenire dal servizio clienti PostePay, un'impressione avvalorata dalla fedele riproduzione del layout originario delle comunicazioni di Poste Italiane. A parte questo elemento, altro fattore che rende questi messaggi particolarmente insidiosi è il fatto che riescano a bypassare facilmente i filtri antispam delle caselle di posta.

Come? Con un trucchetto utilizzato dagli hacker e chiamato "hash buster": si tratta di un programma che genera una stringa di testo che viene inserita nel messaggio di spam, in modo che tale email appaia diversa ogni volta che viene inviata e riesca dunque a ingannare i sistemi di blocco.
Nella fattispecie, la stringa di testo utilizzata è il celebre incipit del monologo dell'Amleto shakespeariano: "essere o non essere". In ogni caso, con l'utilizzo di alcuni strumenti di sicurezza più sofisticati del semplice antispam - come appunto quelli sviluppati da Sophos - è comunque possibile impedire l'accesso nella inbox a questo genere di messaggio. I programmi di protezione, infatti, riescono ad analizzare il film Html allegato alla mail e a identificarlo come come una minaccia di tipo Troj/Ifrin-A.
Poco tempo fa, a gennaio, anche il Centro Innovazione & Diritto (Cindi, un'associazione attiva nel campo della ricerca, formazione e aggiornamento in materia di diritto dell'informatica) ha stilato un decalogo di suggerimenti rivolti agli utenti che vogliano stare alla larga dai rischi connessi al phishing. 
Eccolo:
1) Non aprire una email ricevuta da un indirizzo sconosciuto;
2) Mai comunicare dati personali né via e-mail, né cliccando sul link segnalato;
3) Verificare di persona (o al telefono) con la propria banca/assicurazione l'esistenza delle problematiche segnalate tramite e-mail;
4) Non lasciarsi intimidire dai toni minacciosi della mail o dall'annuncio di imminenti sciagure economico/finanziarie;
5) Non lasciarsi ammaliare da promesse di denaro in cambio della comunicazione dei propri dati personali;
6) Proteggere il proprio computer con efficaci software anti-virus e anti-spam;
7) Non usare password identiche per tutti gli account: è un modo comodo per non riempirsi di post-it o memo, ma ci rende più vulnerabili;
8) Testare la sicurezza del sistema digitando volutamente una password sbagliata e vedere se il sistema la accetta lo stesso;
9) In caso di acquisti online verificare sempre che il sito sia affidabile controllando la presenza della dicitura "https://" nell'indirizzo e dell'icona di un lucchetto in alto a sinistra nella barra del proprio browser e visualizzare il certificato di protezione del sito, facendo il doppio clic sul lucchetto;
10) Monitorare il conto bancario per verificare eventuali ammanchi.

domenica 9 giugno 2013

ASSISTENZA E TUTELA CONSUMATORI: NUOVA SEDE A MERCATO SAN SEVERINO E NUOVI SERVIZI



E' ormai attiva da circa due settimane, la nostra nuova sede territoriale di Mercato San Severino.
L'apertura della nuova sede rappresenta un ulteriore step di un progetto che avviato circa un anno fa con l'apertura della sede di Noepoli (PZ), ci vede impegnati senza sosta per la tutela dei Vs. diritti.
L'associazione Assistenza e Tutela Consumatori offre alle comunità di Mercato San Severino (SA) e Noepoli (PZ), così come ai cittadini dei Comuni limitrofi, la possibilità di avvalersi di un servizio di consulenza legale assolutamente gratuito in settori quali il contenzioso tributario (cartelle esattoriali), multe, disservizi legati alle utenze, problemi con le banche, risarcimento danni da circolazione stradale, risarcimenti in genere...ecc
Dunque per qualsiasi problema legato al mondo dei consumartori, il cittadino potrà avvalersi di un valido supporto legale e di professionisti che sapranno indicare di volta in volta la strada da seguire.
L'Associazione Assistenza e Tutela Consumatori, inoltre, avvalendosi della collaborazione con lo Studio Legale Valicenti (sede Noepoli) e con lo Studio Legale Romano (Sede Mercato San Severino), offre un servizio di consulenza su questioni attinenti al diritto delle persone (interdizione, amministrazione di sostegno, tutela minori) nonchè al diritto di famiglia con particolare attenzione per le problematiche riguardanti il momento patologico del rapporto matrimoniale, fornendo assistenza durante tutto l'iter che conduce alla separazione dei coniugi, nonchè, alla eventuale seccessiva fase del divorzio.