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mercoledì 25 settembre 2013

GARANZIA: E' CHI VENDE A DOVER DIMOSTRARE LA BUONA QUALITA' DEL PRODOTTO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO

Finalmente non sarà più chi compra a dover dimostrare che il prodotto non funzionava bene già al momento dell'acquisto.
La buona notizia arriva da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, nella quale i Giudici della Suprema Corte hanno affermato che spetta al negoziante che non vuole riconoscere il diritto di garanzia dare prova della buona qualità iniziale di quanto ha venduto.
Dunque se il prodotto acquistato non funziona bene o è difettoso si hanno due anni di tempo dal momento dell'acquisto per far valere il proprio diritto di garanzia.
Ma non solo. Grazie alla recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 20110, 2/09/2013), i consumatori si edranno riconosciuto un nuovo importante diritto: sarà il venditore che - se vuole sottrarsi alla garanzia - dovrà dimostrare che il bene non aveva nessun problema all'origine.
Fino ad ora, invece, le cose funzionavano al contrario: veniva spesso chiesto al cliente, infatti, di fornire la prova che il prodotto fosse difettoso già al momento dell'acquisto.
Si tratta di una vera e propria affermazione di un principio di civiltà, spesso infatti, chi compra non è un ingegnere che analizza la piena funzionalità di un nuovo acquisto conservandone prova. Assolutamente più ragionevole richiedere un simile onere a chi il prodotto lo vende e della sua buona qualità, invece, dovrebbe averne certificazione.

dott.ssa Antonella Valicenti 

domenica 1 settembre 2013

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO: QUANDO VI E' L'ESONERO DALLE VISITE DI REVISIONE

Da ormai sei anni è stato  individuato l'elenco delle patologie escluse dalle visite di controllo per la verifica della permanenza dello stato di invalidità, attuativo dell'art. 6 della Legge 80 del 2006. Il decreto è entrato in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 27 settembre 2007, n. 225).


Dunque i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell' indennita' di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».


Il citato decreto ha approvato l'elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono state individuate 12 voci relative a condizioni patologiche per le quali non saranno più necessari esami di controllo e di verifica per continuare a godere del riconoscimento dello stato invalidante. L'individuazione si basa su due elementi: la gravità della condizione e l'impossibilità di miglioramento. 

Le persone la cui patologia o menomazione rientri tra quelle elencate nel decreto e siano titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono prtanto esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione del loro stato invalidante, a meno che non siano gli stessi interessati a chiedere la revisione.

Occorre precisare che anche se il decreto risale ormai al 2007, i casi in cui l'esonero è riconosciuto sono sempre meno frequenti non ostante si rientri nei requisiti richiesti dalla norma. Quest'attuazione non trova giustificazione nella normativa ma bensì in una prassi che, ormai purtroppo, si sta consolidando. E' importante, dunque, conoscere quanto stabilito dalla norma al momento di effettuare una visita di accertamento, revisione ,aggravamento o controllo.

Nel caso, però, si venga convocati per i controlli straordinari che l'Inps sta attualmente effettuando o risulti fissata una data di scadenza nel verbale di invalidità (revisione programmata) è indispensabile presentarsi a visita, facendo presente in questa sede il diritto alla non rivedibilità della patologia (sempreché sussistano i requisiti) e anche a non essere più sottoposti ad ulteriori visite di controllo.

giovedì 22 agosto 2013

FIRMA FALSA SU ASSEGNO? LA BANCA DEVE RISARCIRE IL CORRENTISTA

Nell'ipotesi in cui un correntista di una banca denunci di non aver sottoscritto un assegno pagato dalla banca ad un terzo, spetta alla banca dimostrare di aver agito con diligenza e di aver verificato, con rigore, la corrispondenza tra la firma sull'assegno e lo specimen depositato. In caso contrario, la banca è tenuta al rimborso integrale delle somme addebitate al proprio cliente per il pagamento dei suddetti assegni. Questo è il principio espresso dal Tribunale di Prato con la sentenza del 11 novembre, con la quale si descrive con chiarezza il profilo della responsabilità della banca per il pagamento di assegni presentati all'incasso anche se con firma falsa, nonché la azioni riconosciute alla banca stessa, nei confronti degli altri istituti di credito o di terzi che hanno beneficiato dell'assegno emesso con firma risultata, successivamente, apocrifa.

La questione oggetto di causa: chi è responsabile per il pagamento di un assegno con firma falsa? All'origine della vicenda per cui è causa vi è la richiesta di risarcimento del danno, da parte del cliente nei confronti della banca presso la quale era correntista, a seguito del pagamento di due assegni effettuato, a suo dire, senza il preventivo accertamento della corrispondenza tra le firme di traenza - apposte sugli assegni - e lo specimen depositato presso la banca stessa.

l Tribunale di Prato ha riconosciuto la responsabilità della banca trattaria per non aver verificato la corrispondenza tra la firma sugli assegni pagati e lo specimen depositato, in violazione del principio di diligenza del c.d. buon banchiere al quale la banca dovrebbe attenersi. Contestualmente, è stata riconosciuta la responsabilità dell'altra banca, chiamata in giudizio, presso la quale un assegno era stato portato all'incasso mentre è stata esclusa qualsiasi responsabilità del terzo chiamato in giudizio e che aveva negoziato uno dei due assegni tratto con firma falsa, avendo verificato, in applicazione della disciplina di circolazione dei titoli di credito, la sua buona fede.

La responsabilità nei confronti della banca trattaria: come e perché. Secondo il Tribunale di Prato, la responsabilità fatta valere dal correntista nei confronti della banca è di tipo contrattuale, basandosi - e la ricostruzione appare condivisibile - sulla c.d. convenzione di assegno, ossia sul contratto che consente al cliente, in presenza di fondi, di emettere assegni, al pagamento dei quali la banca si obbliga. Tale ricostruzione ha effetti notevoli in punto di onere della prova; secondo quanto statuito, infatti, dalla Cassazione con la sentenza n. 13533/2001, ripresa anche dalla pronuncia in commento, spetta al debitore, in termini generali, provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, che costituirebbe il fatto estintivo dell'altrui pretesa, mentre il creditore può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.

Nel caso di specie, il correntista ha allegato le circostanze di fatto alla base della propria domanda e, in particolare, la circostanza relativa agli assegni pagati senza la dovuta verifica; la banca convenuta, oltre a non contestare la apocrifia delle firme sugli assegni, non ha dato prova di adempiere, ai sensi dell'art. 1176 c.c., con la diligenza che dovrebbe caratterizzare il “buon banchiere”. In altri termini, osserva il Tribunale, alla luce del sistema di ripartizione dell'onere della prova in materia contrattuale, non era il correntista a dover provare la falsità della firma della firma di traenza sull'assegno e la mancata corrispondenza con lo specimen, ma semmai la banca trattaria avrebbe dovuto provare di aver erogato il pagamento dell'importo indicato negli assegni dopo opportune verifiche e dopo una rigorosa ed attenta comparazione tra le firme stesse.

La banca trattaria può agire contro il responsabile della falsificazione. Appurato che la banca trattaria, come visto sopra, è responsabile nei confronti del proprio correntista per il pagamento di un assegno con firma falsa, è però possibile che la stessa banca tratta possa agire con l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2033 c.c. nei confronti di chi ha posto l'assegno all'incasso o con l'ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti dell'autore della falsificazione che non abbia materialmente presentato l'assegno all'incasso.

E' però necessario individuare quanto meno il soggetto che ha portato all'incasso l'assegno e, sotto tale profilo, il Tribunale di Prato ritiene che la banca negoziatrice sia obbligata a fornire il nominativo di colui che ha incassato l'assegno, non sussistendo ragioni di privacy che giustifichino tale rifiuto. Nel caso di specie, quindi, rilevato che la banca negoziatrice si è rifiutata di fornire - per ragioni di privacy ritenute infondate - il nominativo dell'effettivo soggetto che ha incassato l'assegno falsificato, la stessa si è vista condannare al risarcimento, in favore della banca trattaria, della somma portata dall'assegno recante firma falsa e negoziato.

E se la firma è “perfettamente falsa”? In caso di assegno falso, la banca è responsabile solo se l'alterazione è rilevabile ictu oculi. Secondo la Cassazione, con la pronuncia n. 20292, depositata il 4 ottobre 2011, la banca può essere considerata responsabile del pagamento di un assegno falsificato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, sulla base di conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.

Il caso preso in esame dalla Corte riguarda una richiesta di condanna nei confronti di una banca che aveva pagato un assegno bancario di 277 milioni di vecchie lire che però recava una sottoscrizione apocrifa. Il Tribunale aveva respinto la domanda e il rigetto veniva confermato anche dalla Corte d'Appello e successivamente dalla Cassazione perché la difformità della firma rispetto allo specimen depositato dal correntista presso la banca, al momento dell'apertura del conto corrente, non era rilevabile attraverso un semplice esame visivo, in ragione della notevole abilità del falsificatore.

venerdì 19 luglio 2013

TELEFONO e ADSL INTERROTTI O SOSPESI SENZA MOTIVO? SI HA DIRITTO AD UN INDENNIZZO

Una delibera dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni): se l’operatore telefonico sospende o interrompe il servizio senza motivo, l’utente ha diritto a ricevere un indennizzo il cui importo varia a seconda del numero di servizi interessati (telefono, fax, adsl) e del numero di giorni in cui non ne ha potuto usufruire.

In casi del genere il pagamento dell’indennizzo dovrebbe essere automatico, cioè il cliente dovrebbe vedersi accreditata la somma nella bolletta successiva oppure, se l’importo è superiore a 50 euro, dovrebbe ricevere un assegno o bonifico bancario entro 60 giorni dall’accertamento del disservizio. Tuttavia, non sempre le società di telefonia si dimostrano diligenti: capita, infatti, che non venga corrisposto alcun indennizzo oppure venga corrisposta una somma molto inferiore a quella dovuta.

Che fare allora quando si rimane senza linea telefonica, adsl o fax senza motivo e senza preavviso?
Per prima cosa bisogna fare la segnalazione al proprio gestore telefonico, chiedendo un pronto intervento.
Una volta risolto il problema e riattivato il servizio, è possibile richiedere all’operatore telefonico l’indennizzo spettante a causa del disservizio subito, specificando se si tratta di cliente privato (consumatore) oppure di professionista/società (utenza affari), visto che gli importi cambiano.

E se l’operatore non corrisponde l’indennizzo dovuto?
La legge prevede che la somma dovuta vada raddoppiata!
Che fare allora? Rivolgetevi alla Ns. Associazione per chiedere assistenza, anche per avviare un’eventuale procedura di conciliazione paritetica e segnalare all’AGCOM il comportamento scorretto dell’operatore

domenica 14 luglio 2013

CLONAZIONE POSTEPAY: ECCO COME DIFENDERSI

La truffa si presenta sotto forma di una email che sembra provenire dal servizio clienti PostePay, un'impressione avvalorata dalla fedele riproduzione del layout originario delle comunicazioni di Poste Italiane. A parte questo elemento, altro fattore che rende questi messaggi particolarmente insidiosi è il fatto che riescano a bypassare facilmente i filtri antispam delle caselle di posta.

Come? Con un trucchetto utilizzato dagli hacker e chiamato "hash buster": si tratta di un programma che genera una stringa di testo che viene inserita nel messaggio di spam, in modo che tale email appaia diversa ogni volta che viene inviata e riesca dunque a ingannare i sistemi di blocco.
Nella fattispecie, la stringa di testo utilizzata è il celebre incipit del monologo dell'Amleto shakespeariano: "essere o non essere". In ogni caso, con l'utilizzo di alcuni strumenti di sicurezza più sofisticati del semplice antispam - come appunto quelli sviluppati da Sophos - è comunque possibile impedire l'accesso nella inbox a questo genere di messaggio. I programmi di protezione, infatti, riescono ad analizzare il film Html allegato alla mail e a identificarlo come come una minaccia di tipo Troj/Ifrin-A.
Poco tempo fa, a gennaio, anche il Centro Innovazione & Diritto (Cindi, un'associazione attiva nel campo della ricerca, formazione e aggiornamento in materia di diritto dell'informatica) ha stilato un decalogo di suggerimenti rivolti agli utenti che vogliano stare alla larga dai rischi connessi al phishing. 
Eccolo:
1) Non aprire una email ricevuta da un indirizzo sconosciuto;
2) Mai comunicare dati personali né via e-mail, né cliccando sul link segnalato;
3) Verificare di persona (o al telefono) con la propria banca/assicurazione l'esistenza delle problematiche segnalate tramite e-mail;
4) Non lasciarsi intimidire dai toni minacciosi della mail o dall'annuncio di imminenti sciagure economico/finanziarie;
5) Non lasciarsi ammaliare da promesse di denaro in cambio della comunicazione dei propri dati personali;
6) Proteggere il proprio computer con efficaci software anti-virus e anti-spam;
7) Non usare password identiche per tutti gli account: è un modo comodo per non riempirsi di post-it o memo, ma ci rende più vulnerabili;
8) Testare la sicurezza del sistema digitando volutamente una password sbagliata e vedere se il sistema la accetta lo stesso;
9) In caso di acquisti online verificare sempre che il sito sia affidabile controllando la presenza della dicitura "https://" nell'indirizzo e dell'icona di un lucchetto in alto a sinistra nella barra del proprio browser e visualizzare il certificato di protezione del sito, facendo il doppio clic sul lucchetto;
10) Monitorare il conto bancario per verificare eventuali ammanchi.

martedì 2 luglio 2013

CALANO I SINISTRI MA LE TARIFFE DELLE ASSICURAZIONI RESTANO TRA LE PIU' ALTE D'EUROPA

E' duello tra compagnie assicurative e Authority sulla Rc auto.
Proprio oggi il ministero dello Sviluppo economico ha annunciato che si sta lavorando alla riforma del sistema della responsabilita' civile della circolazione degli autoveicoli.

E' stato attivato un tavolo di confronto con tutte le categorie interessate per arrivare a una riforma condivisa e sostenibile, spiega il sottosegretario allo Sviluppo economico, Simona Vicari.
  Dallo scorso autunno, sostiene il presidente dell'Ania, Aldo Minucci, durante la relazione all'assemblea annuale dell'associazione, i prezzi delle Rc Auto "sono tornati a diminuire. In particolare, dal settembre 2012 al maggio scorso il prezzo medio delle coperture e' sceso di circa il 6%". "In altri termini, il premio medio, incluse le tasse, e' calato da 560 a 525 euro, che, moltiplicato per il numero dei veicoli assicurati, determina una riduzione complessiva dei premi pari a 1,5 miliardi di euro".

Per Minucci questi dati "sono incontrovertibili e smentiscono le cifre a piu' riprese diffuse da altre fonti". Minucci afferma anche che c'e' concorrenza tra compagnie assicurative e che le critiche che giungono dall'Ivass "non hanno fondamento". Tutti si devono impegnare per fronteggiare il problema dei costi e degli alti prezzi delle polizze per la Rc Auto, piu' elevati in Italia "rispetto agli altri paesi europei". In primis le imprese assicurative: "Ne va della loro reputazione", replica il presidente dell'Ivass, Salvatore Rossi. "Il complesso dei premi pagati dalle famiglie italiane per le assicurazioni obbligatorie puo' essere stimato in circa 13 miliardi di euro, il premio medio per famiglia rappresenta il 2% del reddito familiare medio" ma per quelle con entrate inferiori "puo' superare il 6%".

Il nuovo sistema di assicurazione della responsabilita' civile auto dovrebbe essere "equo, corretto, trasparente, in linea con le migliori esperienze internazionali e con gli auspici, da troppo tempo delusi, di tutti i cittadini italiani", aggiunge. "Le difficolta' concettuali e operative che abbiamo davanti non devono impedirci di muovere verso" questo traguardo.
  Piu' in generale dal rapporto dell'Ania 'L'Assicurazione italiana 2012-2013' emerge che i prezzi dell'assicurazione auto scendono. Nel 2012 il premio medio della copertura r.c. auto risulta sostanzialmente stabile (+0,7%) mentre nei primi tre mesi del 2013 si registra un calo del 5,6%.

 

sabato 29 giugno 2013

Parte la nuova avventura a Sala Consilina

Domani 30 giugno 2013 inaugura a Sala Consilina la nuova sede territoriale dell'Associazione "Assistenza e Tutela Consumatori". La formula è la stessa già sperimentata con successo a Noepoli (PZ) e Mercato San Severino (SA). I cittadini di Sala Consilina, così come i cittadini dei Comuni limitrofi, avranno la possibilità di avvalersi di un servizio di consulenza legale assolutamente gratuito in settori quali il contenzioso tributario (cartelle esattoriali), multe, disservizi legati alle utenze, problemi con le banche, risarcimento danni da circolazione stradale, risarcimenti in genere...ecc
Dunque per qualsiasi problema legato al mondo dei consumatori, il cittadino potrà avvalersi di un valido supporto legale e di professionisti che sapranno indicare di volta in volta la strada da seguire.
L'Associazione Assistenza e Tutela Consumatori, inoltre, offre un servizio di consulenza su questioni attinenti al diritto delle persone (interdizione, amministrazione di sostegno, tutela minori) nonchè al diritto di famiglia con particolare attenzione per le problematiche riguardanti il momento patologico del rapporto matrimoniale, fornendo assistenza durante tutto l'iter che conduce alla separazione dei coniugi, nonchè, alla eventuale seccessiva fase del divorzio.