Assistenza e Tutela Consumatori, dal 2012 accanto ai contribuenti italiani PER TUTTI GLI ISCRITTI LA CONSULENZA E' GRATUITA

venerdì 22 maggio 2015

ACQUISTI ON LINE DAL SITO TECHMANIA: ECCO COME DIFENDERSI



Nonostante la sanzione inflitta dall’Antitrust di circa 200.000 euro continuano a pervenire numerose segnalazioni da parte di utenti che dopo aver acquistato prodotti dal sito www.techmania.it si vedono costretti a lunghi periodi di attesa per la consegna della merce acquistata ed indicata dalla società come disponibile. 
Si tratta dell'ennesimo caso di diritti dei consumatori violati nel settore dell’e-commerce.
L’Antitrust nel sanzionare la predetta società ha individuato ben due  pratiche commerciali scorrette: aver fornito ai consumatori informazioni non veritiere circa l’effettiva disponibilità e sui tempi di consegna dei prodotti offerti online; non aver predisposto sistemi di informazione corretta sullo stato di evasione degli ordini e aver omesso o ritardato il rimborso del prezzo a fronte dell’annullamento degli ordini.
Attraverso il suo sito web la società Techmania ha venduto prodotti di cui non aveva disponibilità, nonostante affermasse il contrario sul web per “ingannare” l'ignaro consumatore.
La società ha poi eluso le richieste di spiegazioni da parte dei clienti.
Ancora oggi ci continuano ad arrivate diverse denunce da parte di consumatori che riguardano:
  • la mancata consegna della merce ordinata entro i tempi di disponibilità indicati sul sito www.techmania.it ;
  • ritardi oltre i tempi massimi di consegna previsti nelle condizioni di vendita;
  • difficoltà e ritardo nel rimborso delle somme corrisposte a seguito di inadempimento del venditore.
La nostra Associazione sta intraprendendo diverse azioni volte alla tutela degli utenti che hanno segnalato le predette problematiche, predisponendo un servizio di assistenza ed un modello di diffida ritirabile presso le nostre sedi di Mercato San Severino, Noepoli e Sala Consilina.

lunedì 11 maggio 2015

DIVORZIO BREVE: I PUNTI CHIAVE DELLA RIFORMA

Già il Decreto Legge 132/ 14 poi convertito in legge 162 /14 aveva introdotto importanti novità nell'ambito del diritto di famiglia, fornendo ai cittadini nuove strade, alternative alla via giudiziale, per potersi separare. 
Con  l'approvazione del disegno di legge sul divorzio breve che consente ai coniugi di abbreviare i tempi per poter divorziare, non saranno più necessari gli attuali tre anni di attesa dalla comparizione in tribunale.
La cennata disposizione, infatti, in caso di separazione giudiziale riduce da tre anni a dodici mesi l'arco temporale di separazione ininterrotta dei coniugi, necessario per proporre la domanda di divorzio.
Tale nuovo termine, ridotto addurittura a sei mesi, in caso di separazione consensuale, decorre dalla notifica della domanda giudiziale o dal deposito o notifica del ricorso e, i  sei mesi si applicano anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali.
Anticipato anche il momento per chiedere  la divisione dei beni.
La comunione dei beni si potrà sciogliere alla prima udienza presidenziale, quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati e non più come attualmente a seguito di pronuncia definitiva di separazione. L’ordinanza con la quale sempre i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale di stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.
L’applicazione del cd. “divorzio breve” sarà operativo anche per i procedimenti già in corso.

mercoledì 11 febbraio 2015

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L’amministrazione di sostegno è un istituto che opera quando un soggetto (generalmente un anziano) non è più autosufficiente, ma non tanto da diventare incapace di intendere e di volere: in questo caso viene nominato da un giudice un amministratore di sostegno che agisce in nome e per suo conto.
La fattispecie più comune è quella del famigliare che risiede in casa di riposo e che a un certo punto non riesce più a gestire le proprie attività patrimoniali e non patrimoniali: in questo caso viene avanzata la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno per la gestione dei beni dell’anziano (si va dal semplice ritiro della pensione a incarichi più complessi, che vengono comunque tutti messi nero su biancodel decreto del giudice tutelare).
L'ASSOCIAZIONE ASSISTENZA E TUTELA CONSUMATORI con i suoi legali ti aiuterà ad  individuare la soluzione migliore per tutelare gli interessi del congiunto non più autosufficiente.

giovedì 4 dicembre 2014

ECCO LA DELIBERA GORI ALLA BASE DELLE BOLLETTE "RECUPERO PARTITE PREGRESSE ANTE 2012"

Di seguito riportiamo un estratto della delibera dell'Ente d'Ambito Vesuviano Sarnese che ha dato il via alla riscossione delle "Partite Pregresse Ante 2012".
Come ben si può notare nella parte evidenziata, il recupero somme è relativo agli esercizi dal 2003 al 2011, e non come asserisce la società GORI dal 2006 al 2011.
In attesa della definizione dei reclami il Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito Sarnese - Vesuviano ha comunque chiesto alla GORI di sospendere la riscossione delle fatture relative alle partite pregresse fino al 28.12.2014.



Assistenza e Tutela Consumatori
Via V. Alfano 35, Mercato San Severino
Tel. 089/879633 - Fax. 089/8429003 
Cell. 329/9164357 - 340/3415433


lunedì 1 dicembre 2014

MERCATO SAN SEVERINO: BOLLETTE PAZZE GORI, COME TUTELARSI

Nelle ultime settimane i cittadini della Valle dell'Irno si sono visti recapitare bollette del Servizio Idrico Integrato mediante le quali la società "Gori" addebita costi relativi al "Recupero delle partite pregresse ante 2012".
Si tratta di un conguaglio relativo agli anni dal 2003 al 2011, approvato con delibera del 30 giugno 2014  mediante il quale l'Ente D'Ambito Sarnese- Vesuviano punta a recuperare dalle tasche dei cittadini rientranti nella sua circoscrizione, un ammontare pari ad € 122.495.027, in quattro rate annuali di importo costante, dal 2014 al 2017.
Pur sorvolando in questa sede sui vizi di natura amministrativa propri della cennata delibera, che provvederemo ad allegare nei prossimi giorni, non può non rilevarsi la assoluta illegittimità della pretesa avanzata dalla Gori che non fornisce alcuna informazione relativamente ai criteri utilizzati per la determinazione degli importi, in palese violazione con quanto previsto dall'A.E.E.G. in materia di trasparenza.
Va inoltre evidenziato che buona parte dell'importo richiesto è già prescritto, atteso che ai sensi dell'art. 2948 c.c.  tutto ciò  che deve pagarsi periodicamente ad anno o a termini più brevi, e quindi anche il corrispettivo per il servizio idrico, è soggetto a prescrizione quinquennale.
E' possibile, pertanto, proporre reclamo avverso tali fatture per ottenere l'annullamento di parte della somma richiesta, in quanto già soggetta a prescrizione, mediante apposito modulo che potrete ritirare presso la sede dell'Associazione Assistenza e Tutela Consumatori sita in Mercato San Severino alla via Vincenzo Alfano n. 35 (nei pressi della piscina comunale) 

Assistenza e Tutela Consumatori
Via V. Alfano 35, Mercato San Severino
Tel. 089/879633 - Fax. 089/8429003 
Cell. 329/9164357 - 340/3415433 
  

martedì 9 settembre 2014

Assegno Sociale INPS 2014: come e quando chiederlo


L’assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini italiani che abbiano compito 65 anni e tre mesi e versano in condizioni di disagio economico a causa della totale assenza di reddito o in caso di redditi non eccedenti le soglie determinate dall'istituto previdenziale, ovvero, € 5.818,93 € nel caso di assenza di coniuge o figli a carico.
La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente: L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.
L’assegno non è reversibile ai familiari superstiti e non è esportabile oltre i confini italiani.
Sono equiparati ai cittadini italiani e, quindi, possono fare domanda di assegno sociale, qualora sussistano tutti i requisiti richiesti:
a) i cittadini extracomunitari - inclusi i familiari di cittadini comunitari o italiani - in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e i rispettivi familiari ricongiunti*;b) i cittadini extracomunitari ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti;
c) i cittadini comunitari, regolarmente iscritti all’anagrafe del Comune di residenza ed i rispettivi familiari ricongiunti, sia comunitari che extracomunitari.
Dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale, in presenza degli altri requisiti richiesti, è corrisposto agli aventi diritto, a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
La domanda può essere inoltrata esclusivamente direttamente tramite una delle sedi dell'associazione e
sussistendone i requisiti, l’assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).
La misura massima dell’assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato.
In relazione all’entità del reddito personale e/o coniugale, l’assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta.
L’importo mensile dell’assegno è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.

venerdì 5 settembre 2014

COSTI DI DISATTIVAZIONE, SONO DA PAGARE?

Fino al 2007 le chiamavano penali: venivano applicate agli utenti che decidevano di cambiare operatore telefonico oppure di esercitare la propria facoltà di recesso dal contratto telefonico.
Poi la legge 40/2007 ha vietato l’addebito di qualunque penale o spesa che non fosse giustificata da “costi degli operatori”.
E gli operatori che hanno fatto? Hanno cominciato ad applicare i cosiddetti “costi di disattivazione”: cifre piuttosto alte addebitate nelle bollette di chiusura senza alcuna spiegazione…
Ma  cosa prevede la normativa “spiegata” dalle Linee guida stilate dall’Autorità Garante per le Comunicazioni e come contestare l’addebito di importi spropositati per la disattivazione del servizio o per il cambio di operatore?
L'art. 1 comma 3 legge 40/2007: i contratti telefonici (così come i contratti tv) devono prevedere la facoltà del contraente di recedere o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.
Inoltre, sul rispetto di tale normativa vigila l’Agcom che, se riscontra delle violazioni, può direttamente sanzionare le aziende.
Le Linee guida della Direzione Tutela dei Consumatori dell’Agcom:
1) la norma si applica a tutti coloro che sottoscrivono contratti per adesione on operatori di telefonia, inclusi gli utenti finali non residenziali: quindi, non solo consumatori, ma anche clienti business (in genere piccole e medie imprese), esclusi solo quelli di grandi dimensioni che hanno “negoziato” le clausole contrattuali;
2) dalla semplice lettura dei contratti per adesione l’utente deve poter conoscere la facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza senza vincoli temporali, quindi esercitabile in ogni momento (salvo un obbligo di preavviso massimo di 30 giorni): l’eventuale previsione di una durata minima contrattuale è vincolante solo ed esclusivamente per l’operatore; inoltre, dalla lettura delle condizioni contrattuali l’utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per il caso in cui tale facoltà venga esercitata;
3) l’operatore deve compiere tutti gli adempimenti necessari per la disattivazione del servizio entro 30 giorni da quando l’utente ha richiesto il trasferimento dell’utenza oppure ha esercitato il diritto di recesso;
4) l’utente non deve versare alcuna “penale”, comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza: gli unici importi ammessi sono quelli giustificati da “costi” degli operatori”;
5) tali costi devono corrispondere alle spese effettivamente dimostrabili e correlate alle operazioni di disattivazione/trasferimento: l’operatore deve fornire la prova della loro pertinenza e necessità;
6) per i casi di passaggio da un operatore ad un altro, generalmente le attività di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attività tecniche di attivazione effettuate dall’operatore che acquisisce il cliente e sono già remunerate da quest’ultimo: quindi, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell’utentenon sono in linea di massima giustificati.
Cosa fare quando si riceve una bolletta di chiusura recante l’addebito di costi di disattivazione eccessivi?
Chi ha già effettuato il pagamento dell’intera somma fatturata, può chiedere la restituzione dell’importo corrispondente ai costi di disattivazione.
Chi non ha ancora pagato la bolletta, può contestare tale importo e richiederne lo storno.