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mercoledì 25 marzo 2020

ASSEGNO DI MANTENIMENTO: E' POSSIBILE CHIEDERE LA RESTITUZIONE

La Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo che dal momento del divorzio, nel 1987, versava alle figlie 600.000 lire, poi salite a 800.000. In base agli accordi di separazione, sarebbe stato tenuto a farlo fino al termine degli studi universitari di entrambe, nate nel 1968 e nel 1970. L’uomo ha però continuato a pagare alla ex il mantenimento delle figlie anche dopo la laurea e le successive nozze, nonostante il ricorso ai tribunali ordinari e l'evidente raggiungimento dell'autosufficienza. Ora i giudici gli hanno dato ragione, disponendo anche la restituzione delle cifre indebitamente incassate dalla ex coniuge.
Niente più assegni di mantenimento a vita per i figli cresciuti e in grado di essere autosufficienti.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che ha dato ragione a un padre, originario di Taranto, che chiedeva non solo di smettere di pagare la quota mensile alla ex per il mantenimento delle figlie ormai cresciute, e la restituzione di quanto versato “indebitamente” per anni.
I supremi giudici gli hanno dato ragione, con una sentenza che diventa di riferimento: Una sentenza storica perché in qualche modo stabilisce che esiste un'età oltre la quale non si deve più pagare un assegno di mantenimento ai figli, fatta salva l’eccezione in cui siano inabili.
Si tratta di una indicazione in linea con molti dei Paesi europei. In Francia e Niente più assegni di mantenimento a vita per i figli cresciuti e in grado di essere autosufficienti. A maggior ragione se sono sposati. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che ha dato ragione a un padre, originario di Taranto, che chiedeva non solo di smettere di pagare la quota mensile alla ex per il mantenimento per le figlie ormai cresciute, ma persino la restituzione di quanto versato “indebitamente” per anni. I supremi giudici gli hanno dato ragione, con una sentenza che diventa di riferimento.
È una sentenza storica perché in qualche modo stabilisce che esistono un'età oltre la quale non si deve più pagare un assegno di mantenimento ai figli, fatta salva l’eccezione in cui siano inabili.
Si tratta di una indicazione in linea con molti dei Paesi europei.
In Francia e Spagna, per esempio è stata fissata un’età precisa, i 26 anni, dopo i quali decade il diritto all’assegno».

mercoledì 13 giugno 2018

Ritardi aerei e voli cancellati per sciopero? I passeggeri vanno indennizzati


Voli cancellati o in ritardo? Nell’ipotesi in cui la compagnia per sciopero o assenza di personale, si non rispetti il programma dei voli, sarà tenuta ad indennizzare i viaggiatori.
E' Quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea che con la pronuncia depositata il 17 aprile scorso. La CGE ha dato una nuova e più ampia interpretazione della voce “circostanze eccezionali”, in presenza delle quali la compagnia aerea può legittimamente rifiutare di liquidare gli indennizzi previsti dal Regolamento n. 261/2004, a fronte di voli cancellati, ovvero di ritardi prolungati.
Le “circostanze eccezionali” corrisponderebbero ad eventi che, loro stessa natura non afferiscono al normale esercizio dell’attività del vettore aereo, sfuggendo all'effettivo controllo della compagnia.
Di conseguenza, lo sciopero selvaggio,  non è qualificabile come circostanza che sfugge all'effettivo controllo del vettore aereo interessato.
Nella situazione verificatasi presso la compagnia TUIfly nel settembre 2016, il rischio di sciopero doveva essere considerato inerenti al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea interessata.
La Corte ha quindi concluso che lo “sciopero selvaggio” non rappresenta una circostanza che sfugge al controllo della compagnia aerea in quanto trae origine da una decisione della medesima TUIfly, ed inoltre esso, a prescindere dall’elevata percentuale di assenze, è venuto meno dopo l’accordo concluso il 7 ottobre 2016 dalla TUIfly con i rappresentanti del personale.

mercoledì 6 giugno 2018

Linea telefonica interrotta? Sì al risarcimento anche per i professionisti

L’interruzione improvvisa causata dalla compagnia telefonica allo studio professionale, è idonea ad arrecare danni e disagi che devono trovare ristoro mediante il risarcimento dei danni.
Il rapporto contrattuale tra studio professionale e Compagnia telefonica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione a prestazioni corrispettive ed efficacia obbligatoria.
La violazione degli obblighi nascenti dal contratto è quindi inquadrabile come inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c.
In ragione la giurisprudenza di merito ha sosetnuto a più riprese che “deve ritenersi, in applicazione di una regola di esperienza di difficile smentita, che l’interruzione improvvisa della linea telefonica (…) sia stata idonea ad arrecare disagi e danni all’attore”. In particolare, si identifica: il danno emergente nelle spese relative alla divulgazione del nuovo recapito telefonico; il lucro cessante nella perdita di clientela per l’impossibilità di ricevere le prenotazione mediante l’uso del mezzo telefonico.
Da ciò ne consegue il pagamento da parte della società telefonica di un risarcimento (in favore dell’attore) proporzionato al disservizio cagionato alla parte ed al danno che ne è conseguenza.

Risarcimento per danno causato da veicolo fermo

La polizza rc-auto, copre anche se i danni a cose o persone siano stati provocati da veicolo fermo (in sosta) o durante le operazioni di carico e scarico. I giudici di legittimità con una recente sentenza  hanno chiarito che la nozione di circolazione stradale comprende anche tutte quelle operazioni compiute durante la cosiddetta fase statica di circolazione.
Dunque il movimento del veicolo non assurge a elemento essenziale per il risarcimento dei danni causati a terzi essendo sufficiente che nell’operazione compiuta dal mezzo si possa individuare un rischio per gli utenti della strada.Anche un'operazione semplice quale l'apertura o la chiusura di uno sportello, può infatti caginare danni a terzi, o ancora l’errato posizionamento dei carichi sul veicolo.
In tutti tali casi il soggetto danneggiato avrà diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa che copre la responsabilità del veicolo che ha cagionato il danno.

sabato 9 dicembre 2017

ROTTAMAZIONE BIS: LE NOVITA'

Con le nuove norme, in vigore da oggi,  possono infatti presentare domanda tutti i contribuenti con cartelle non pagate relative al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Definizione agevolata anche per eventuali cartelle 2017 non ancora notificate, per le quali arriverà una specifica comunicazione entro il marzo prossimo. Per tutti scadenza delle domande fissata al 15 maggio 2018. 
Sotto il profilo sostanziale, la citata disposizione normativa non si limita a un mero aggiornamento temporale delle disposizioni contenute nell’articolo 6 D.L. 193/2016, bensì aggiorna e modifica sia l’ambito applicativo sia quello procedurale della definizione agevolata dei carichi.
La nuova formulazione di fatto ripristina la possibilità di rottamare tutti i ruoli affidati all’Agente della riscossione rispettivamente:
  • dal 1.1.2000 al 31.12.2016 (nella prima versione erano esclusi);
  • e dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
In particolare, sono definibili i ruoli affidati all’Agente della riscossione nel periodo intercorrente tra il 1.1.2000 e il 31.12.2016:
  1. per i quali è stata presentata l’istanza di definizione, ex articolo 6 D.L. 193/2016, ma non sono state rispettate le scadenze previste per il pagamento delle rate dei mesi di luglio e settembre 2017;
  2. per i quali è stata presentata l’istanza di definizione, ex articolo 6 D.L. 193/2016, ma non è stata accolta dall’Agente della riscossione;
  3. per i quali non è mai stata presentata alcuna istanza di definizione
La nuova rottamazione riguarda anche chi ha piani rateali in corso, compresi coloro che non erano in regola con i pagamenti del 2016.
In questo caso a fronte della presentazione della domanda, sempre entro il 15 maggio, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle somme dovute per regolarizzare le rate del 2016, che dovranno essere versate entro il 31 luglio 2018. Una volta effettuato il pagamento l'Agenzia comunicherà le somme dovute per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti sono possibili  in un’unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. 

In presenza di carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016, per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12, con relativa esclusione dalla definizione agevolata, è possibile ora la (ri)ammissione alla stessa purché:
  1. entro il 31.12.2017 sia presentata istanza di adesione utilizzando l’apposito mod. DA-R;
  2. entro il 31.5.2018 siano versate, in un’unica soluzione, le rate scadute e non pagate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento si determina “l’improcedibilità dell’istanza”;
  3. siano pagate in un massimo di 3 rate (con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018):
  4. le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  5. le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio/rimborso delle spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento;
  6. nonché, a decorrere dall’1.8.2017, gli interessi ex articolo 21, comma 1, D.P.R. 602/1973 (4,5%).
Oltre alle ipotesi di cui sopra, come accennato, viene ripristina la possibilità di definizione agevolata anche per i ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2016 per i quali non è mai stata presentata un’istanza di rottamazione.

RIFORMA TARIFFE LUCE 2018

Dal 1° gennaio 2017 verrà introdotta nella struttura delle tariffe luce domestiche con la nuova tariffa TD, che sostituisce i precedenti profili tariffari e favorisce chi realizza consumi più elevati.

L’introduzione della nuova tariffa TD si inserisce nel più ampio contesto della riforma delle tariffe elettriche già avviata in precedenza e che verrà completata nel 2018.
La riforma elettrica avviata dalle istituzioni e regolamentata dall’Autorità di settore si pone un obiettivo primario: l’eliminazione del criterio di progressività e del cosiddetto meccanismo dei sussidi, in base al quale, paradossalmente, le famiglie numerose si facevano carico di parte della bolletta dei single di tutta Italia!
Come anticipato, la nuova tariffa TD sostituisce la precedente distinzione tra i profili D2 e D3.
In particolare, i vecchi profili erano distinti tra loro per il diverso carico di potenza massima del contatore installato, che nella tariffa D2 era limitato a 3 kW, mentre la tariffa D3 riguardava carichi di potenza superiore.
La tariffa D2, inoltre, era destinata solo a chi avesse la residenza anagrafica nell’immobile presso il quale era installato il contatore.
Entrambi i precedenti profili erano improntati al criterio di progressività. 
Adesso, invece, la nuova tariffa TD supera ogni distinzione e propone una tariffa lineare, in cui i costi crescono di pari passo ai consumi, senza penalizzare le utenze che presentano costi più alti.
Inoltre, in caso di richiesta di aumento di potenza massima, la relativa procedura sarà accompagnata da spese molto più contenute rispetto a quelle sinora previste.
La nuova tariffa TD agevolerà in particolar modo i nuclei familiari numerosi, a scapito di chi consuma poca energia elettrica.
Va aggiunto, infine, che la riforma delle tariffe elettriche 2017 favorisce anche quanti hanno investito in sistemi di efficienza energetica, e in particolare nelle pompe di calore. Questi soggetti, che prima potevano godere della conveniente tariffa D1, usufruiscono già del regime tariffario che entrerà in vigore in maniera generalizzata dal 2017, e che prevede il definitivo superamento, sotto ogni aspetto tariffario, del criterio di progressività.
Dal punto di vista tecnico, la tariffa TD presenta tre diverse componenti:

  • la prima componente è destinata a coprire i costi connessi all’erogazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell’energia elettrica. Per l’anno 2017, il suo valore è pari a 1.896,00 centesimi di euro per punto di prelievo per anno;
  • la seconda componente copre i costi connessi alle infrastrutture relative al servizio di distribuzione. Per l’anno 2017, è pari a 2.148,00 centesimi di euro per kW impegnato per anno;
  • la terza componente va a coprire i costi per le infrastrutture necessarie al servizio di trasmissione e di distribuzione e, per l’anno 2017, è pari a 0,719 centesimi di euro per ogni kWh

venerdì 16 dicembre 2016

PENSIONI, ULTIMI GIORNI PER CHIEDERE IL RIMBORSO

La Legge Fornero ha bloccato la perequazione sulle pensioni per gli anni 2012/13, togliendo così ai pensionati per sempre (anche per il futuro) il 5-6 % della pensione.
La legge è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70/2015, ma il Governo ha poi aggirato la sentenza con il suo Decreto Legge - truffa.
Tale Decreto Legge (D.L. n. 65/2015) ha tolto ai pensionati il diritto a quanto spettante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, poichè alcuni pensionati hanno ottenuto dall' INPS un importo minimo (dal 2% all' 8%), altri addirittura nulla.
Scade il prossimo 31 dicembre  il termine per chiedere il rimborso totale per le pensioni non rivalutate dal 2012.
Sono quindi ancora pochi i giorni utili per richiedere la rivalutazione della pensione e gli arretrati dovuti senza perdere nulla come invece potrebbe accadere a partire dal 2017.
Entro il 31 dicembre 2016 è ancora possibile inviare la lettera di diffida alla sede Inps di Roma o alle sedi provinciali di rispettiva competenza per interrompere ogni termine di prescrizione degli arretrati dei ratei pensionistici.