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domenica 17 agosto 2014

Tim e Vodafone, il servizio Recall diventa a pagamento!

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Dalla fine di luglio il messaggio di testo,che arriva sul cellulare da parte di Tim e Vodafone per informare sulle chiamate ricevute mentre il telefono era spento, fuori rete o occupato, è a pagamento.
Dopo le proteste di utenti e consumatori ora sono l'Antitrust  e l'Autorità garante per le comunicazioni ad accendere il faro sulla questione. 
L'authority per la concorrenza ed il mercato  intende accertare se gli utenti di Tim e Vodafone siano stati adeguatamente informati dell'attivazione del servizio a pagamento e dei suoi costi.
Per evitare addebiti agli utenti che non hanno preso visione del messaggio informativo inviato da Vodafone e Tim per avvisare della modifica, su pressione dell'Autorità per le comunicazioni, le due compagnie hanno già pubblicato nella homepage dei propri siti internet l'informativa sul nuovo avviso a pagamento.
Inoltre le compagnie hanno diffuso ulteriori annunci in merito sui quotidiani di rilevanza nazionale e l'AgCom ha chiesto di modificare il messaggio informativo inviato ogni volta che si usufruisce del servizio informativo di chiamata, per renderne più chiaro il costo. Per Vodafone il servizio costa 6 centesimi al giorno, per Tim, il cui servizio a pagamento è partito dall'11 agosto, 1,90 euro ogni 4 mesi. Per i clienti in abbonamento il servizio rimane gratuito fino al 6 settembre, poi 0,48 euro al mese o 0,96 euro al bimestre a seconda del piano tariffario.
L’Antitrust avrà 5 mesi per valutare se il comportamento dei due operatori sia stato scorretto nella modifica delle condizioni degli avvisi di chiamata dei servizi “LoSai” e “ChiamaOra” di Tim e “Chiamami” e “Recall” di Vodafone. L’Agcom ricorda poi ai clienti che i servizi in questione possono sempre essere disattivati contattando l'operatore. Per Tim si deve chiamare al 40920, per Vodafone al 42070, al 42592 per informazioni.

lunedì 12 maggio 2014

CELLULARI-PORTAFOGLIO, ECCO IL NUOVO TREND ....MA ATTENZIONE AI RISCHI

Le statistiche dei primi mesi del 2014 sembrano confermare la ormai dilagante tendenza ad utilizzare il cellulare per effettuare i pagamenti. 
Ebbene quello che solo pochi anni fa appariva ai più come un futuro lontano, è oggi realtà grazie anche alla diffusione della nuova tecnologia N.F.C. (Near Field Communication) che permette di effettuare pagamenti semplicemente avvicinando lo smatphone ad un Pos abilitato alla ricezionedel segnale.
Associando una carta di credito, o anche di debito, o semplicemente una carta prepagata la nuova tecnologia contactless permette di effettuare pagamenti senza nemmeno la necessità della strisciata.
Sempre più italiani utilizzano l'apparecchio telefonico come un vero e proprio portafoglio virtuale, ma al di là degli evidenti vantaggi in termini di comodità, tra i punti deboli di questa nuova tecnologia vi è sicuramente la sicurezza.
Anche se gli esperti sottolineano che i pericoli su questo fronte sono molto ridotti, considerato che per accedere ai portafogli virtuali ed effettuare transazioni bisogna inserire delle password di autenticazione, è anche vero che smartphone e tablet possono essere infettati da virus e malware capaci di sottrarre i dati relativi alle carte di credito e all'identità del titolare.
Al fine di difendersi da tali pericoli si rende necessario avere un antivirus sempre aggiornato e non dimenticare che se si utilizza lo smartphone per i pagamenti, andrebbe custodito con la stessa cura delle carte di credito.  

domenica 4 maggio 2014

L'ESTRATTO DI RUOLO E' IMPUGNABILE?

Impugnabilità o non impugnabilità? E' questo il dilemma amletico cui si cerca di dare risposta dopo che la Suprema Corte di Cassazione qualche mese fa si era espressa in senso negativo affermando che "è possibile impugnare il ruolo soltanto a seguito di notifica di un atto impositivo, per la ragione che, diversamente, mancherebbe un interesse concreto ed  attuale ex art. 100 c.p.c. ad impugnare un'imposizione che mai è venuta ad esistenza, poichè il ruolo è un semplice atto intero dell'amministrazione".
Ma facciamo un passo indietro, cos'è l'estratto di ruolo? L'estratto di ruolo è un documento che è possibile richiedere presso gli sportelli dell'Agente della riscossione territorialmente competente, da cui è possibile evincere la posizione debitoria che il contribuente ha presso l'agente della riscossione.
Ebbene dopo i recenti tentennamenti e dietrofront della giurisprudenza di legittimità è intervenuta sul punto una recentissima sentenza della Commissione Tributaria di Milano, che ha cercato di fare chiarezza affermando la impugnabilità degli estratti di ruolo ogni qual volta la contestazione riguardi la notifica di atti presupposti.

giovedì 27 marzo 2014

Diritti e Famiglia

Aumentano le richieste di informazione e assistenza legate al momento patologico della vita famigliare.
Affidamento e mantenimento dei figli, sia in caso di matrimonio che di convivenza, ripartizione delle spese condivise quali mutuo e utenze, costi e tempi della separazione e del divorzio, diritti e doveri nella separazione, sono solo alcune delle problematiche che la crisi della famiglia ci impone con sempre maggiore frequenza di fronteggiare.
La necessità di dare risposte ad un bisogno crescente di informazione, ha indotto l'associazione "Assistenza e Tutela Consumatori" a predisporre un canale di comunicazione diretta con i cittadini in difficoltà.
Contattando una delle nostre sedi si potranno avere informazioni su tutte le tematiche legate al diritto di famiglia e ai rapporti parentali.
I legali che collaborano con l’Associazione resteranno poi a disposizione presso le nostre. sedi con consulenze personalizzate su problematiche e temi specifici e particolarmente complessi quali :
  • Separazione e Divorzio
  • Affidamento e mantenimento dei figli
  • Revisione delle condizioni della separazione o divorzio;
  • Diritti dei figli nati al di fuori del matrimonio
  • Tutela dei minori
  • Diritti e doveri delle coppie non sposate
  • Divisione delle spese
  • Successioni

domenica 9 marzo 2014

E' SEMPRE POSSIBILE RECEDERE DAL CONTRATTO FANTASMA

   
La liberalizzazione del mercato dell'energia ha introdotto alcune novità di non poco rilievo.
   A tutela dei Consumatori, il Codice del Consumo - artt. 64 e ss. del D.LGS. 20672005 - e la successiva delibera dell'Autorità Garante dell'Energia Elettrica e del Gas stabiliscono che in tutti i casi di contratti stipulati fuori dai locali commerciali, o a distanza, e quindi in tutti i casi di contratti stipulati presso l'abitazione del cliente, presso i centri commerciali o, ancora, telefonicamente,  deve essere specificata la possibilità di recedere dal contratto, mediante invio di una raccomandata a/r, entro 10 gg. lavorativi.
   Tale ermine decorre dalla sottoscrizione del contratto che, nel caso di adesione telefonica, decorrono dal momento della ricezione del contratto sottoscritto.
    In caso di contratto concluso per via telefonica, pertanto, il Consumatore potrà in qualsiasi momento comunicare alla compagnia somministratrice il mancato ricevimento del contratto e la volontà di recedere.

sabato 15 febbraio 2014

PENALE E SPESE DI RECESSO ILLEGITTIME SE NON GIUSTIFICATE DALL'OPERATORE

La legge n. 40 del 2 aprile 2007 ha di fatto vietato alle società telefoniche la possibilità di imporre ai propri clienti che decidano di recedere dal contratto in corso, l'addebito di spese o penali non giustificate dalla necessità di rimborso dei costi sostenuti per la procedura di disattivazione, sempre che siano previste nel contratto e giustificate nel loro preciso ammontare.
Molte compagnie telefoniche, tuttavia, stanno raggirando l'ostacolo ofrendo contratti a prestazioni vantaggiose rispetto alle tariffe ordinarie con durata vincolata e che prevedono specifiche penali in caso di recesso anticipato.
Prima di sottoscrivere qualsiasi contratto sarà pertanto necessario verificare attentamente le risultanze contrattuali e - se del caso - contestare formalmente ogni richiesta di sottoscrizone di clausole ritenute svantaggiose. 
Vincenzo Romano

domenica 9 febbraio 2014

IL CANONE RAI NON E' DOVUTO OLTRE I 75 ANNI

L'art. 1 comma 132 della Legge Finanziaria dell'anno 2008 indica quale requisito per poter essere esentati dal pagamento del canone Rai, il compimento del settantacinquesimo anno di età da parte dell'abbonato.
A tale requisito anagrafico il suddetto articolo aggiunge un requisito di natura patrimoniale ossia un reddito proprio e del coniuge complessivamente non superiore ad € 516,46 mensili.
In presenza di tali requisiti l'abbonato potrà presentare formale disdetta dell'abbonamento e beneficiare delle esenzioni previste dalla indicata normativa.