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venerdì 6 dicembre 2013

SMARRIMENTO BAGAGLIO: GRAVA SUL VETTORE L'OBBLIGAZIONE RISARCITORIA

TRASPORTO - TRASPORTO AEREO - SMARRIMENTO BAGAGLI - VETTORE - RESPONSABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI

In caso di smarrimento del bagaglio il viaggiatore ha titolo per agire direttamente, ai fini del ristorio dei danni patrimoniali e non patrimoniali, contro il vettore aereo, il quale, invero, è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati avendo, dal momento della consegna, la custodia degli stessi. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Tribunale Roma, Sezione 9 civile, Sentenza 17 febbraio 2012, n. 3303

 

venerdì 29 novembre 2013

OPERAZIONE BOLLETTA TRASPARENTE: SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE

Con la bolletta dell’energia elettrica, famiglie e piccoli consumatori serviti in maggior tutela pagano sostanzialmente per le seguenti voci di spesa:
i servizi di vendita, ovvero il prezzo dell'energia; i servizi di rete per il trasporto dell'elettricità dalle centrali nelle abitazioni e la gestione del contatore; le imposte.
L'Autorità ha stabilito che queste voci e le relativa spesa siano indicate con chiarezza nel quadro di riepilogo alla prima pagina della bolletta.


I SERVIZI DI VENDITA
Sono la principale voce di costo della bolletta dell'utente domestico tipo (con consumi annui pari a 2700 kWh e potenza pari a 3 kW) residente e servito in maggior tutela. Comprendono tutti i servizi e le attività svolte dal fornitore per acquistare e rivendere l'energia elettrica ai clienti. Sono suddivisi in tre principali voci di spesa:
- prezzo dell'energia
- prezzo commercializzazione e vendita
- prezzo del dispacciamento
Il prezzo dell'energia corrisponde al costo per l'acquisto dell'energia elettrica, comprensivo delle perdite sulle reti di trasmissione e di distribuzione.
I clienti che dopo il 1° luglio 2007 hanno cambiato fornitore passando al mercato libero, pagano i servizi di vendita in base alla soluzione commerciale scelta. Per coloro che non hanno cambiato fornitore e usufruiscono del servizio di maggior tutela, è l'Autorità a fissare e aggiornare il "prezzo energia" (PE) ogni tre mesi, con una metodologia che tiene conto di quanto speso dall'Acquirente Unico (l'organismo incaricato degli acquisti per i clienti in maggior tutela) per approvvigionarsi sul mercato all'ingrosso, fino al momento dell'aggiornamento trimestrale, e delle stime su quanto prevede di spendere nei mesi successivi.

Il prezzo di commercializzazione e vendita si riferisce alle spese che le società di vendita sostengono per rifornire i loro clienti. Per i clienti serviti in maggior tutela questa voce viene fissata dall'Autorità sulla base dei costi sostenuti mediamente da un operatore del mercato libero

Il prezzo del dispacciamento si riferisce alle attività per il mantenimento in costante equilibrio del sistema elettrico. Il dispacciamento assicura che ad ogni quantitativo di elettricità prelevato dalla rete per soddisfare i consumi, corrisponda un quantitativo uguale immesso dagli impianti produttivi. I clienti in maggior tutela pagano per questo servizio in proporzione ai consumi, secondo un valore aggiornato ogni tre mesi dall'Autorità; nei contratti di mercato libero può essere previsto diversamente.
I SERVIZI DI RETE
In tale voce sono comprese le attività di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali, di distribuzione locale e comprendono la gestione del contatore. Per i servizi di rete non si paga un prezzo (come per l'energia) ma una tariffa fissata dall'Autorità sulla base di precisi indicatori, con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dell'inflazione, degli investimenti realizzati e degli obiettivi di recupero di efficienza.
La differenza fra servizi di vendita e servizi di rete è sostanziale. Infatti, è sui servizi di vendita che si gioca la concorrenza e quindi la possibilità di risparmiare a seconda delle offerte commerciali dei diversi fornitori sul mercato libero. Sui servizi di rete, invece, non c'è concorrenza perché il trasporto e la distribuzione dell'energia avvengono attraverso infrastrutture che non possono essere replicate e che vengono utilizzate da tutti i fornitori per servire tutti i consumatori
All'interno dei servizi di rete, si pagano gli oneri generali di sistema che vengono dettagliati in bolletta in modo puntuale una volta l'anno per ragioni di semplificazione. Servono per pagare oneri introdotti da diverse leggi e decreti ministeriali (tra questi, i più rilevanti sono il decreto legislativo n. 79/99, il decreto del 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria e le leggi n. 83/03 e n. 368/03).
In ordine di incidenza sulla bolletta sono:
promozione dell'efficienza energetica (componente UC7)
oneri per la messa in sicurezza del nucleare e compensazioni territoriali (componenti A2 e MCT).
regimi tariffari speciali per la società Ferrovie dello Stato (componente A4)
compensazioni per le imprese elettriche minori (componente UC4)
sostegno alla ricerca di sistema (componente A5),
copertura del bonus elettrico (componente As),
Il denaro raccolto per queste componenti viene trasferito alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in un apposito Conto di gestione il cui utilizzo e gestione sono disciplinati dall'Autorità.
Fanno eccezione la componente A3, il cui gettito affluisce per circa il 98% direttamente al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) e la componente As (bonus

mercoledì 23 ottobre 2013

CONTROLLO CONTRIBUTI? ECCO IL FASCICOLO PREVIDENZIALE PER IL CITTADINO

Quanti anni di contributi ho versato nelle capienti casse dell’Inps e quanto mi manca per andare in pensione?”
Ormai da qualche tempo è possibile rispondere a queste domende evitando inutili ed interminabili file presso gli sportelli INPS.
Il sito dell'INPS consente al cittadino di conoscere e accedere comodamente dal proprio p.c. a ciascuno dei 15 servizi che l'Istituto mette a loro disposizione.
I servizi a disposizione sono:

 
  • Fascicolo previdenziale del cittadino: estratto contributivo unificato, informazioni su pensioni, stampa modelli CUD ed OBIS/M, pagamenti di prestazioni e richieste presentate all'Istituto.
  • Accesso ai servizi Equitalia.
  • Richiesta accredito del servizio di leva.
  • Versamenti, situazione debitoria, modello F24 e calcolo eccedente il minimale per artigiani e commercianti.
  • Variazione dell'indirizzo di residenza.
  • Servizi rapporto di lavoro domestico.
  • Invio moduli on line.
  • Pagamento on line contributi di uno o più riscatti e/o ricongiunzioni.
  • Pagamento on line contributi lavoratori domestici di uno o più rapporti di lavoro.
  • Pagamento on line contributi versamenti volontari.
  • Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito.
  • Dichiarazione reddituale.
  • Detrazioni d'imposta.
  • Domanda di pensione on line.
  • Cassetta postale on line.
Condizione necessaria per la fruizione del servizio è il possesso di un codice PIN rilasciato su richiesta dalla stessa INPS.
Presso ciascuna delle sedi di Mercato San Severino, Noepoli e Sala Consilina, l'associazione Assistenza e Tutela Consumatori mette a disposizione i moduli per la richiesta del PIN, nonchè un servizio guida sia nella compilazione, che nella successiva fase dei controlli.


martedì 15 ottobre 2013

COME DIFENDERSI DALLE COMPAGNIE TELEFONICHE


Spesso ci si trova di fronte a bollette in cui si riscontrano servizi non richiesti, costi addebitati due volte, o ancore ci si trova a far fronte a problemi di migrazione verso altri operatori o attivazione della linea.
Sono solo alcuni dei problemi che possono rendere difficile il nostro rapporto con l’operatore telefonico che abbiamo scelto per l'utenza domestica, l’ufficio o il telefonino.

In tutti questi casi la prima cosa da fare è sicuramente contattare il servizio clienti per cercare di risolvere celermente il problema riscontrato.
Spesso tuttavia i call center non rispondono o ci lasciano in attesa per decine di minuti, oppure ci si trova di fronte ad operatori ai quali, ogni volta, bisogna raccontare da capo le nostre disavventure.
Se vi trovate in una di queste situazioni, allora la prima cosa è inviare un reclamo scritto alla vostra compagnia telefonica.
Qualora abbiate difficoltà a capire dove mandare il reclamo o cosa scriverci potrete contattare la nostra associazione che vi seguirà passo passo durante tutto l'iter.
Se non ricevete risposta entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo (in tal caso avete diritto anche al pagamento di un indennizzo), o se la risposta non vi soddisfa, potete avviare la conciliazione o presso il CO.RE.COM della vostra regione, oppure potete rivolgervi alla direttamente o tramite la nostra Associazione.

A conclusione della procedura di conciliazione, il conciliatore vi sottoporrà una proposta di definizione della controversia: se concordate potete semplicemente sottoscriverla per accettazione, in caso contrario sarete liberi di ricorrere al Giudice (nel settore della telefonia il tentativo di conciliazione prima di ricorrere all’autorità giudiziaria è in ogni caso obbligatorio).

mercoledì 25 settembre 2013

GARANZIA: E' CHI VENDE A DOVER DIMOSTRARE LA BUONA QUALITA' DEL PRODOTTO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO

Finalmente non sarà più chi compra a dover dimostrare che il prodotto non funzionava bene già al momento dell'acquisto.
La buona notizia arriva da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, nella quale i Giudici della Suprema Corte hanno affermato che spetta al negoziante che non vuole riconoscere il diritto di garanzia dare prova della buona qualità iniziale di quanto ha venduto.
Dunque se il prodotto acquistato non funziona bene o è difettoso si hanno due anni di tempo dal momento dell'acquisto per far valere il proprio diritto di garanzia.
Ma non solo. Grazie alla recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 20110, 2/09/2013), i consumatori si edranno riconosciuto un nuovo importante diritto: sarà il venditore che - se vuole sottrarsi alla garanzia - dovrà dimostrare che il bene non aveva nessun problema all'origine.
Fino ad ora, invece, le cose funzionavano al contrario: veniva spesso chiesto al cliente, infatti, di fornire la prova che il prodotto fosse difettoso già al momento dell'acquisto.
Si tratta di una vera e propria affermazione di un principio di civiltà, spesso infatti, chi compra non è un ingegnere che analizza la piena funzionalità di un nuovo acquisto conservandone prova. Assolutamente più ragionevole richiedere un simile onere a chi il prodotto lo vende e della sua buona qualità, invece, dovrebbe averne certificazione.

dott.ssa Antonella Valicenti 

domenica 1 settembre 2013

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO: QUANDO VI E' L'ESONERO DALLE VISITE DI REVISIONE

Da ormai sei anni è stato  individuato l'elenco delle patologie escluse dalle visite di controllo per la verifica della permanenza dello stato di invalidità, attuativo dell'art. 6 della Legge 80 del 2006. Il decreto è entrato in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 27 settembre 2007, n. 225).


Dunque i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell' indennita' di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».


Il citato decreto ha approvato l'elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono state individuate 12 voci relative a condizioni patologiche per le quali non saranno più necessari esami di controllo e di verifica per continuare a godere del riconoscimento dello stato invalidante. L'individuazione si basa su due elementi: la gravità della condizione e l'impossibilità di miglioramento. 

Le persone la cui patologia o menomazione rientri tra quelle elencate nel decreto e siano titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono prtanto esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione del loro stato invalidante, a meno che non siano gli stessi interessati a chiedere la revisione.

Occorre precisare che anche se il decreto risale ormai al 2007, i casi in cui l'esonero è riconosciuto sono sempre meno frequenti non ostante si rientri nei requisiti richiesti dalla norma. Quest'attuazione non trova giustificazione nella normativa ma bensì in una prassi che, ormai purtroppo, si sta consolidando. E' importante, dunque, conoscere quanto stabilito dalla norma al momento di effettuare una visita di accertamento, revisione ,aggravamento o controllo.

Nel caso, però, si venga convocati per i controlli straordinari che l'Inps sta attualmente effettuando o risulti fissata una data di scadenza nel verbale di invalidità (revisione programmata) è indispensabile presentarsi a visita, facendo presente in questa sede il diritto alla non rivedibilità della patologia (sempreché sussistano i requisiti) e anche a non essere più sottoposti ad ulteriori visite di controllo.

giovedì 22 agosto 2013

FIRMA FALSA SU ASSEGNO? LA BANCA DEVE RISARCIRE IL CORRENTISTA

Nell'ipotesi in cui un correntista di una banca denunci di non aver sottoscritto un assegno pagato dalla banca ad un terzo, spetta alla banca dimostrare di aver agito con diligenza e di aver verificato, con rigore, la corrispondenza tra la firma sull'assegno e lo specimen depositato. In caso contrario, la banca è tenuta al rimborso integrale delle somme addebitate al proprio cliente per il pagamento dei suddetti assegni. Questo è il principio espresso dal Tribunale di Prato con la sentenza del 11 novembre, con la quale si descrive con chiarezza il profilo della responsabilità della banca per il pagamento di assegni presentati all'incasso anche se con firma falsa, nonché la azioni riconosciute alla banca stessa, nei confronti degli altri istituti di credito o di terzi che hanno beneficiato dell'assegno emesso con firma risultata, successivamente, apocrifa.

La questione oggetto di causa: chi è responsabile per il pagamento di un assegno con firma falsa? All'origine della vicenda per cui è causa vi è la richiesta di risarcimento del danno, da parte del cliente nei confronti della banca presso la quale era correntista, a seguito del pagamento di due assegni effettuato, a suo dire, senza il preventivo accertamento della corrispondenza tra le firme di traenza - apposte sugli assegni - e lo specimen depositato presso la banca stessa.

l Tribunale di Prato ha riconosciuto la responsabilità della banca trattaria per non aver verificato la corrispondenza tra la firma sugli assegni pagati e lo specimen depositato, in violazione del principio di diligenza del c.d. buon banchiere al quale la banca dovrebbe attenersi. Contestualmente, è stata riconosciuta la responsabilità dell'altra banca, chiamata in giudizio, presso la quale un assegno era stato portato all'incasso mentre è stata esclusa qualsiasi responsabilità del terzo chiamato in giudizio e che aveva negoziato uno dei due assegni tratto con firma falsa, avendo verificato, in applicazione della disciplina di circolazione dei titoli di credito, la sua buona fede.

La responsabilità nei confronti della banca trattaria: come e perché. Secondo il Tribunale di Prato, la responsabilità fatta valere dal correntista nei confronti della banca è di tipo contrattuale, basandosi - e la ricostruzione appare condivisibile - sulla c.d. convenzione di assegno, ossia sul contratto che consente al cliente, in presenza di fondi, di emettere assegni, al pagamento dei quali la banca si obbliga. Tale ricostruzione ha effetti notevoli in punto di onere della prova; secondo quanto statuito, infatti, dalla Cassazione con la sentenza n. 13533/2001, ripresa anche dalla pronuncia in commento, spetta al debitore, in termini generali, provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, che costituirebbe il fatto estintivo dell'altrui pretesa, mentre il creditore può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.

Nel caso di specie, il correntista ha allegato le circostanze di fatto alla base della propria domanda e, in particolare, la circostanza relativa agli assegni pagati senza la dovuta verifica; la banca convenuta, oltre a non contestare la apocrifia delle firme sugli assegni, non ha dato prova di adempiere, ai sensi dell'art. 1176 c.c., con la diligenza che dovrebbe caratterizzare il “buon banchiere”. In altri termini, osserva il Tribunale, alla luce del sistema di ripartizione dell'onere della prova in materia contrattuale, non era il correntista a dover provare la falsità della firma della firma di traenza sull'assegno e la mancata corrispondenza con lo specimen, ma semmai la banca trattaria avrebbe dovuto provare di aver erogato il pagamento dell'importo indicato negli assegni dopo opportune verifiche e dopo una rigorosa ed attenta comparazione tra le firme stesse.

La banca trattaria può agire contro il responsabile della falsificazione. Appurato che la banca trattaria, come visto sopra, è responsabile nei confronti del proprio correntista per il pagamento di un assegno con firma falsa, è però possibile che la stessa banca tratta possa agire con l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2033 c.c. nei confronti di chi ha posto l'assegno all'incasso o con l'ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti dell'autore della falsificazione che non abbia materialmente presentato l'assegno all'incasso.

E' però necessario individuare quanto meno il soggetto che ha portato all'incasso l'assegno e, sotto tale profilo, il Tribunale di Prato ritiene che la banca negoziatrice sia obbligata a fornire il nominativo di colui che ha incassato l'assegno, non sussistendo ragioni di privacy che giustifichino tale rifiuto. Nel caso di specie, quindi, rilevato che la banca negoziatrice si è rifiutata di fornire - per ragioni di privacy ritenute infondate - il nominativo dell'effettivo soggetto che ha incassato l'assegno falsificato, la stessa si è vista condannare al risarcimento, in favore della banca trattaria, della somma portata dall'assegno recante firma falsa e negoziato.

E se la firma è “perfettamente falsa”? In caso di assegno falso, la banca è responsabile solo se l'alterazione è rilevabile ictu oculi. Secondo la Cassazione, con la pronuncia n. 20292, depositata il 4 ottobre 2011, la banca può essere considerata responsabile del pagamento di un assegno falsificato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, sulla base di conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.

Il caso preso in esame dalla Corte riguarda una richiesta di condanna nei confronti di una banca che aveva pagato un assegno bancario di 277 milioni di vecchie lire che però recava una sottoscrizione apocrifa. Il Tribunale aveva respinto la domanda e il rigetto veniva confermato anche dalla Corte d'Appello e successivamente dalla Cassazione perché la difformità della firma rispetto allo specimen depositato dal correntista presso la banca, al momento dell'apertura del conto corrente, non era rilevabile attraverso un semplice esame visivo, in ragione della notevole abilità del falsificatore.