Assistenza e Tutela Consumatori, dal 2012 accanto ai contribuenti italiani PER TUTTI GLI ISCRITTI LA CONSULENZA E' GRATUITA

sabato 29 giugno 2013

Parte la nuova avventura a Sala Consilina

Domani 30 giugno 2013 inaugura a Sala Consilina la nuova sede territoriale dell'Associazione "Assistenza e Tutela Consumatori". La formula è la stessa già sperimentata con successo a Noepoli (PZ) e Mercato San Severino (SA). I cittadini di Sala Consilina, così come i cittadini dei Comuni limitrofi, avranno la possibilità di avvalersi di un servizio di consulenza legale assolutamente gratuito in settori quali il contenzioso tributario (cartelle esattoriali), multe, disservizi legati alle utenze, problemi con le banche, risarcimento danni da circolazione stradale, risarcimenti in genere...ecc
Dunque per qualsiasi problema legato al mondo dei consumatori, il cittadino potrà avvalersi di un valido supporto legale e di professionisti che sapranno indicare di volta in volta la strada da seguire.
L'Associazione Assistenza e Tutela Consumatori, inoltre, offre un servizio di consulenza su questioni attinenti al diritto delle persone (interdizione, amministrazione di sostegno, tutela minori) nonchè al diritto di famiglia con particolare attenzione per le problematiche riguardanti il momento patologico del rapporto matrimoniale, fornendo assistenza durante tutto l'iter che conduce alla separazione dei coniugi, nonchè, alla eventuale seccessiva fase del divorzio.



domenica 9 giugno 2013

ASSISTENZA E TUTELA CONSUMATORI: NUOVA SEDE A MERCATO SAN SEVERINO E NUOVI SERVIZI



E' ormai attiva da circa due settimane, la nostra nuova sede territoriale di Mercato San Severino.
L'apertura della nuova sede rappresenta un ulteriore step di un progetto che avviato circa un anno fa con l'apertura della sede di Noepoli (PZ), ci vede impegnati senza sosta per la tutela dei Vs. diritti.
L'associazione Assistenza e Tutela Consumatori offre alle comunità di Mercato San Severino (SA) e Noepoli (PZ), così come ai cittadini dei Comuni limitrofi, la possibilità di avvalersi di un servizio di consulenza legale assolutamente gratuito in settori quali il contenzioso tributario (cartelle esattoriali), multe, disservizi legati alle utenze, problemi con le banche, risarcimento danni da circolazione stradale, risarcimenti in genere...ecc
Dunque per qualsiasi problema legato al mondo dei consumartori, il cittadino potrà avvalersi di un valido supporto legale e di professionisti che sapranno indicare di volta in volta la strada da seguire.
L'Associazione Assistenza e Tutela Consumatori, inoltre, avvalendosi della collaborazione con lo Studio Legale Valicenti (sede Noepoli) e con lo Studio Legale Romano (Sede Mercato San Severino), offre un servizio di consulenza su questioni attinenti al diritto delle persone (interdizione, amministrazione di sostegno, tutela minori) nonchè al diritto di famiglia con particolare attenzione per le problematiche riguardanti il momento patologico del rapporto matrimoniale, fornendo assistenza durante tutto l'iter che conduce alla separazione dei coniugi, nonchè, alla eventuale seccessiva fase del divorzio.

domenica 2 giugno 2013

DANNEGGIAMENTO BAGAGLI: COME CHIEDERE IL RISARCIMENTO

La tutela del viaggiatore-consumatore nei confronti delle Compagnie aeree ha assunto, nel corso degli anni ed in considerazione del forte sviluppo dell’utilizzo di tale mezzo di trasporto, un ruolo di primaria importanza e molteplici sono stati gli interventi nazionali e comunitari, volti a fornire una adeguata regolamentazione della materia, la quale è disciplinata principalmente dal Codice Civile, dalla normativa comunitaria ed internazionale, nonché dal codice della navigazione.

Per quanto attiene la normativa nazionale la materia è disciplinata sia dal combinato disposto di cui agli articoli 1218 e 1681 c.c., secondo il quale il vettore risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, sia dall’art. 951 cod. nav., secondo cui il vettore aereo è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnatigli dal momento in cui le ha ricevute (quindi dal check-in) al momento in cui le riconsegna al destinatario, .
A livello comunitario ed in particolare alle Compagnie aeree dell’Unione Europea si applica la Convenzione di Montreal del 1999, alla quale è stato data esecuzione nel nostro ordinamento mediante la l. 12/2004, nonché il Regolamento comunitario (CE) n. 2027/97, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002, ed il Regolamento (CE) n. 261/2004.
Secondo la richiamata Convenzione, alla Compagnia Aerea spetterà il risarcimento in caso di distruzione, perdita o danno provocato al bagaglio registrato, in tali casi, però, la compagnia aerea è responsabile, anche se il suo comportamento è esente da colpa, fatta eccezione che si riesca a dimostrare a) un difetto inerente al bagaglio stesso e b) che la responsabilità del danno è imputabile al passeggero o che lo stesso vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione.
In caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo nella riconsegna, la responsabilità 
del vettore è prevista dall’art. 22 della Convenzione di Montreal, con un risarcimento fino a 1.000 
DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per passeggero, pari a circa € 1.100.
Chi ritenga, in base al presente regolamento, di aver subito un danno maggiore di quello risarcito 
dalla compagnia aerea, potrà sempre agire per tale danno ulteriore.
Importanza fondamentale assume, tuttavia, la presentazione di un immediato reclamo attraverso apposito modello P.I.R. che sarà possibile richiedere nell'aereoporto e nel quale va denunciato il danneggiamento. 
Nella prassi, il vettore aereo tende a risarcire in primo luogo i danni materiali adeguatamente comprovati 
(ad es. valutazione del valore economico della valigia danneggiata o acquisto di una nuova valigia 
in sostituzione della stessa). 
Nel caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio, invece, la richiesta di rimborso alla compagnia aerea deve farsi per iscritto, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 7 giorni dal ricevimento del bagaglio stesso.
Il PIR, il biglietto aereo, l’etichetta bagaglio, le ricevute di pagamento e/o gli scontrini delle spese 
sostenute devono essere conservati dal passeggero in originale e devono essere inviati in fotocopia 
alla Compagnia aerea allegandoli alla richiesta di rimborso. 

L'associazione Assistenza e Tutela Consumatori è a Vs. disposizione per seguirvi durante tutto l'iter necessario ad ottenere il risarcimento.

E' UN TUO DIRITTO OTTENERE IL MASSIMO ANCHE DAL MINIMO DANNO