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venerdì 6 dicembre 2013

SMARRIMENTO BAGAGLIO: GRAVA SUL VETTORE L'OBBLIGAZIONE RISARCITORIA

TRASPORTO - TRASPORTO AEREO - SMARRIMENTO BAGAGLI - VETTORE - RESPONSABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI

In caso di smarrimento del bagaglio il viaggiatore ha titolo per agire direttamente, ai fini del ristorio dei danni patrimoniali e non patrimoniali, contro il vettore aereo, il quale, invero, è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati avendo, dal momento della consegna, la custodia degli stessi. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Tribunale Roma, Sezione 9 civile, Sentenza 17 febbraio 2012, n. 3303