Assistenza e Tutela Consumatori, dal 2012 accanto ai contribuenti italiani PER TUTTI GLI ISCRITTI LA CONSULENZA E' GRATUITA

venerdì 22 maggio 2015

ACQUISTI ON LINE DAL SITO TECHMANIA: ECCO COME DIFENDERSI



Nonostante la sanzione inflitta dall’Antitrust di circa 200.000 euro continuano a pervenire numerose segnalazioni da parte di utenti che dopo aver acquistato prodotti dal sito www.techmania.it si vedono costretti a lunghi periodi di attesa per la consegna della merce acquistata ed indicata dalla società come disponibile. 
Si tratta dell'ennesimo caso di diritti dei consumatori violati nel settore dell’e-commerce.
L’Antitrust nel sanzionare la predetta società ha individuato ben due  pratiche commerciali scorrette: aver fornito ai consumatori informazioni non veritiere circa l’effettiva disponibilità e sui tempi di consegna dei prodotti offerti online; non aver predisposto sistemi di informazione corretta sullo stato di evasione degli ordini e aver omesso o ritardato il rimborso del prezzo a fronte dell’annullamento degli ordini.
Attraverso il suo sito web la società Techmania ha venduto prodotti di cui non aveva disponibilità, nonostante affermasse il contrario sul web per “ingannare” l'ignaro consumatore.
La società ha poi eluso le richieste di spiegazioni da parte dei clienti.
Ancora oggi ci continuano ad arrivate diverse denunce da parte di consumatori che riguardano:
  • la mancata consegna della merce ordinata entro i tempi di disponibilità indicati sul sito www.techmania.it ;
  • ritardi oltre i tempi massimi di consegna previsti nelle condizioni di vendita;
  • difficoltà e ritardo nel rimborso delle somme corrisposte a seguito di inadempimento del venditore.
La nostra Associazione sta intraprendendo diverse azioni volte alla tutela degli utenti che hanno segnalato le predette problematiche, predisponendo un servizio di assistenza ed un modello di diffida ritirabile presso le nostre sedi di Mercato San Severino, Noepoli e Sala Consilina.

lunedì 11 maggio 2015

DIVORZIO BREVE: I PUNTI CHIAVE DELLA RIFORMA

Già il Decreto Legge 132/ 14 poi convertito in legge 162 /14 aveva introdotto importanti novità nell'ambito del diritto di famiglia, fornendo ai cittadini nuove strade, alternative alla via giudiziale, per potersi separare. 
Con  l'approvazione del disegno di legge sul divorzio breve che consente ai coniugi di abbreviare i tempi per poter divorziare, non saranno più necessari gli attuali tre anni di attesa dalla comparizione in tribunale.
La cennata disposizione, infatti, in caso di separazione giudiziale riduce da tre anni a dodici mesi l'arco temporale di separazione ininterrotta dei coniugi, necessario per proporre la domanda di divorzio.
Tale nuovo termine, ridotto addurittura a sei mesi, in caso di separazione consensuale, decorre dalla notifica della domanda giudiziale o dal deposito o notifica del ricorso e, i  sei mesi si applicano anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali.
Anticipato anche il momento per chiedere  la divisione dei beni.
La comunione dei beni si potrà sciogliere alla prima udienza presidenziale, quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati e non più come attualmente a seguito di pronuncia definitiva di separazione. L’ordinanza con la quale sempre i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale di stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.
L’applicazione del cd. “divorzio breve” sarà operativo anche per i procedimenti già in corso.