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venerdì 6 dicembre 2013

SMARRIMENTO BAGAGLIO: GRAVA SUL VETTORE L'OBBLIGAZIONE RISARCITORIA

TRASPORTO - TRASPORTO AEREO - SMARRIMENTO BAGAGLI - VETTORE - RESPONSABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI

In caso di smarrimento del bagaglio il viaggiatore ha titolo per agire direttamente, ai fini del ristorio dei danni patrimoniali e non patrimoniali, contro il vettore aereo, il quale, invero, è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati avendo, dal momento della consegna, la custodia degli stessi. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Tribunale Roma, Sezione 9 civile, Sentenza 17 febbraio 2012, n. 3303

 

venerdì 29 novembre 2013

OPERAZIONE BOLLETTA TRASPARENTE: SERVIZI DI VENDITA, SERVIZI DI RETE

Con la bolletta dell’energia elettrica, famiglie e piccoli consumatori serviti in maggior tutela pagano sostanzialmente per le seguenti voci di spesa:
i servizi di vendita, ovvero il prezzo dell'energia; i servizi di rete per il trasporto dell'elettricità dalle centrali nelle abitazioni e la gestione del contatore; le imposte.
L'Autorità ha stabilito che queste voci e le relativa spesa siano indicate con chiarezza nel quadro di riepilogo alla prima pagina della bolletta.


I SERVIZI DI VENDITA
Sono la principale voce di costo della bolletta dell'utente domestico tipo (con consumi annui pari a 2700 kWh e potenza pari a 3 kW) residente e servito in maggior tutela. Comprendono tutti i servizi e le attività svolte dal fornitore per acquistare e rivendere l'energia elettrica ai clienti. Sono suddivisi in tre principali voci di spesa:
- prezzo dell'energia
- prezzo commercializzazione e vendita
- prezzo del dispacciamento
Il prezzo dell'energia corrisponde al costo per l'acquisto dell'energia elettrica, comprensivo delle perdite sulle reti di trasmissione e di distribuzione.
I clienti che dopo il 1° luglio 2007 hanno cambiato fornitore passando al mercato libero, pagano i servizi di vendita in base alla soluzione commerciale scelta. Per coloro che non hanno cambiato fornitore e usufruiscono del servizio di maggior tutela, è l'Autorità a fissare e aggiornare il "prezzo energia" (PE) ogni tre mesi, con una metodologia che tiene conto di quanto speso dall'Acquirente Unico (l'organismo incaricato degli acquisti per i clienti in maggior tutela) per approvvigionarsi sul mercato all'ingrosso, fino al momento dell'aggiornamento trimestrale, e delle stime su quanto prevede di spendere nei mesi successivi.

Il prezzo di commercializzazione e vendita si riferisce alle spese che le società di vendita sostengono per rifornire i loro clienti. Per i clienti serviti in maggior tutela questa voce viene fissata dall'Autorità sulla base dei costi sostenuti mediamente da un operatore del mercato libero

Il prezzo del dispacciamento si riferisce alle attività per il mantenimento in costante equilibrio del sistema elettrico. Il dispacciamento assicura che ad ogni quantitativo di elettricità prelevato dalla rete per soddisfare i consumi, corrisponda un quantitativo uguale immesso dagli impianti produttivi. I clienti in maggior tutela pagano per questo servizio in proporzione ai consumi, secondo un valore aggiornato ogni tre mesi dall'Autorità; nei contratti di mercato libero può essere previsto diversamente.
I SERVIZI DI RETE
In tale voce sono comprese le attività di trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali, di distribuzione locale e comprendono la gestione del contatore. Per i servizi di rete non si paga un prezzo (come per l'energia) ma una tariffa fissata dall'Autorità sulla base di precisi indicatori, con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dell'inflazione, degli investimenti realizzati e degli obiettivi di recupero di efficienza.
La differenza fra servizi di vendita e servizi di rete è sostanziale. Infatti, è sui servizi di vendita che si gioca la concorrenza e quindi la possibilità di risparmiare a seconda delle offerte commerciali dei diversi fornitori sul mercato libero. Sui servizi di rete, invece, non c'è concorrenza perché il trasporto e la distribuzione dell'energia avvengono attraverso infrastrutture che non possono essere replicate e che vengono utilizzate da tutti i fornitori per servire tutti i consumatori
All'interno dei servizi di rete, si pagano gli oneri generali di sistema che vengono dettagliati in bolletta in modo puntuale una volta l'anno per ragioni di semplificazione. Servono per pagare oneri introdotti da diverse leggi e decreti ministeriali (tra questi, i più rilevanti sono il decreto legislativo n. 79/99, il decreto del 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria e le leggi n. 83/03 e n. 368/03).
In ordine di incidenza sulla bolletta sono:
promozione dell'efficienza energetica (componente UC7)
oneri per la messa in sicurezza del nucleare e compensazioni territoriali (componenti A2 e MCT).
regimi tariffari speciali per la società Ferrovie dello Stato (componente A4)
compensazioni per le imprese elettriche minori (componente UC4)
sostegno alla ricerca di sistema (componente A5),
copertura del bonus elettrico (componente As),
Il denaro raccolto per queste componenti viene trasferito alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in un apposito Conto di gestione il cui utilizzo e gestione sono disciplinati dall'Autorità.
Fanno eccezione la componente A3, il cui gettito affluisce per circa il 98% direttamente al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) e la componente As (bonus

mercoledì 23 ottobre 2013

CONTROLLO CONTRIBUTI? ECCO IL FASCICOLO PREVIDENZIALE PER IL CITTADINO

Quanti anni di contributi ho versato nelle capienti casse dell’Inps e quanto mi manca per andare in pensione?”
Ormai da qualche tempo è possibile rispondere a queste domende evitando inutili ed interminabili file presso gli sportelli INPS.
Il sito dell'INPS consente al cittadino di conoscere e accedere comodamente dal proprio p.c. a ciascuno dei 15 servizi che l'Istituto mette a loro disposizione.
I servizi a disposizione sono:

 
  • Fascicolo previdenziale del cittadino: estratto contributivo unificato, informazioni su pensioni, stampa modelli CUD ed OBIS/M, pagamenti di prestazioni e richieste presentate all'Istituto.
  • Accesso ai servizi Equitalia.
  • Richiesta accredito del servizio di leva.
  • Versamenti, situazione debitoria, modello F24 e calcolo eccedente il minimale per artigiani e commercianti.
  • Variazione dell'indirizzo di residenza.
  • Servizi rapporto di lavoro domestico.
  • Invio moduli on line.
  • Pagamento on line contributi di uno o più riscatti e/o ricongiunzioni.
  • Pagamento on line contributi lavoratori domestici di uno o più rapporti di lavoro.
  • Pagamento on line contributi versamenti volontari.
  • Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito.
  • Dichiarazione reddituale.
  • Detrazioni d'imposta.
  • Domanda di pensione on line.
  • Cassetta postale on line.
Condizione necessaria per la fruizione del servizio è il possesso di un codice PIN rilasciato su richiesta dalla stessa INPS.
Presso ciascuna delle sedi di Mercato San Severino, Noepoli e Sala Consilina, l'associazione Assistenza e Tutela Consumatori mette a disposizione i moduli per la richiesta del PIN, nonchè un servizio guida sia nella compilazione, che nella successiva fase dei controlli.


martedì 15 ottobre 2013

COME DIFENDERSI DALLE COMPAGNIE TELEFONICHE


Spesso ci si trova di fronte a bollette in cui si riscontrano servizi non richiesti, costi addebitati due volte, o ancore ci si trova a far fronte a problemi di migrazione verso altri operatori o attivazione della linea.
Sono solo alcuni dei problemi che possono rendere difficile il nostro rapporto con l’operatore telefonico che abbiamo scelto per l'utenza domestica, l’ufficio o il telefonino.

In tutti questi casi la prima cosa da fare è sicuramente contattare il servizio clienti per cercare di risolvere celermente il problema riscontrato.
Spesso tuttavia i call center non rispondono o ci lasciano in attesa per decine di minuti, oppure ci si trova di fronte ad operatori ai quali, ogni volta, bisogna raccontare da capo le nostre disavventure.
Se vi trovate in una di queste situazioni, allora la prima cosa è inviare un reclamo scritto alla vostra compagnia telefonica.
Qualora abbiate difficoltà a capire dove mandare il reclamo o cosa scriverci potrete contattare la nostra associazione che vi seguirà passo passo durante tutto l'iter.
Se non ricevete risposta entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo (in tal caso avete diritto anche al pagamento di un indennizzo), o se la risposta non vi soddisfa, potete avviare la conciliazione o presso il CO.RE.COM della vostra regione, oppure potete rivolgervi alla direttamente o tramite la nostra Associazione.

A conclusione della procedura di conciliazione, il conciliatore vi sottoporrà una proposta di definizione della controversia: se concordate potete semplicemente sottoscriverla per accettazione, in caso contrario sarete liberi di ricorrere al Giudice (nel settore della telefonia il tentativo di conciliazione prima di ricorrere all’autorità giudiziaria è in ogni caso obbligatorio).

mercoledì 25 settembre 2013

GARANZIA: E' CHI VENDE A DOVER DIMOSTRARE LA BUONA QUALITA' DEL PRODOTTO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO

Finalmente non sarà più chi compra a dover dimostrare che il prodotto non funzionava bene già al momento dell'acquisto.
La buona notizia arriva da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, nella quale i Giudici della Suprema Corte hanno affermato che spetta al negoziante che non vuole riconoscere il diritto di garanzia dare prova della buona qualità iniziale di quanto ha venduto.
Dunque se il prodotto acquistato non funziona bene o è difettoso si hanno due anni di tempo dal momento dell'acquisto per far valere il proprio diritto di garanzia.
Ma non solo. Grazie alla recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 20110, 2/09/2013), i consumatori si edranno riconosciuto un nuovo importante diritto: sarà il venditore che - se vuole sottrarsi alla garanzia - dovrà dimostrare che il bene non aveva nessun problema all'origine.
Fino ad ora, invece, le cose funzionavano al contrario: veniva spesso chiesto al cliente, infatti, di fornire la prova che il prodotto fosse difettoso già al momento dell'acquisto.
Si tratta di una vera e propria affermazione di un principio di civiltà, spesso infatti, chi compra non è un ingegnere che analizza la piena funzionalità di un nuovo acquisto conservandone prova. Assolutamente più ragionevole richiedere un simile onere a chi il prodotto lo vende e della sua buona qualità, invece, dovrebbe averne certificazione.

dott.ssa Antonella Valicenti 

domenica 1 settembre 2013

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO: QUANDO VI E' L'ESONERO DALLE VISITE DI REVISIONE

Da ormai sei anni è stato  individuato l'elenco delle patologie escluse dalle visite di controllo per la verifica della permanenza dello stato di invalidità, attuativo dell'art. 6 della Legge 80 del 2006. Il decreto è entrato in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 27 settembre 2007, n. 225).


Dunque i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell' indennita' di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».


Il citato decreto ha approvato l'elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono state individuate 12 voci relative a condizioni patologiche per le quali non saranno più necessari esami di controllo e di verifica per continuare a godere del riconoscimento dello stato invalidante. L'individuazione si basa su due elementi: la gravità della condizione e l'impossibilità di miglioramento. 

Le persone la cui patologia o menomazione rientri tra quelle elencate nel decreto e siano titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono prtanto esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione del loro stato invalidante, a meno che non siano gli stessi interessati a chiedere la revisione.

Occorre precisare che anche se il decreto risale ormai al 2007, i casi in cui l'esonero è riconosciuto sono sempre meno frequenti non ostante si rientri nei requisiti richiesti dalla norma. Quest'attuazione non trova giustificazione nella normativa ma bensì in una prassi che, ormai purtroppo, si sta consolidando. E' importante, dunque, conoscere quanto stabilito dalla norma al momento di effettuare una visita di accertamento, revisione ,aggravamento o controllo.

Nel caso, però, si venga convocati per i controlli straordinari che l'Inps sta attualmente effettuando o risulti fissata una data di scadenza nel verbale di invalidità (revisione programmata) è indispensabile presentarsi a visita, facendo presente in questa sede il diritto alla non rivedibilità della patologia (sempreché sussistano i requisiti) e anche a non essere più sottoposti ad ulteriori visite di controllo.

giovedì 22 agosto 2013

FIRMA FALSA SU ASSEGNO? LA BANCA DEVE RISARCIRE IL CORRENTISTA

Nell'ipotesi in cui un correntista di una banca denunci di non aver sottoscritto un assegno pagato dalla banca ad un terzo, spetta alla banca dimostrare di aver agito con diligenza e di aver verificato, con rigore, la corrispondenza tra la firma sull'assegno e lo specimen depositato. In caso contrario, la banca è tenuta al rimborso integrale delle somme addebitate al proprio cliente per il pagamento dei suddetti assegni. Questo è il principio espresso dal Tribunale di Prato con la sentenza del 11 novembre, con la quale si descrive con chiarezza il profilo della responsabilità della banca per il pagamento di assegni presentati all'incasso anche se con firma falsa, nonché la azioni riconosciute alla banca stessa, nei confronti degli altri istituti di credito o di terzi che hanno beneficiato dell'assegno emesso con firma risultata, successivamente, apocrifa.

La questione oggetto di causa: chi è responsabile per il pagamento di un assegno con firma falsa? All'origine della vicenda per cui è causa vi è la richiesta di risarcimento del danno, da parte del cliente nei confronti della banca presso la quale era correntista, a seguito del pagamento di due assegni effettuato, a suo dire, senza il preventivo accertamento della corrispondenza tra le firme di traenza - apposte sugli assegni - e lo specimen depositato presso la banca stessa.

l Tribunale di Prato ha riconosciuto la responsabilità della banca trattaria per non aver verificato la corrispondenza tra la firma sugli assegni pagati e lo specimen depositato, in violazione del principio di diligenza del c.d. buon banchiere al quale la banca dovrebbe attenersi. Contestualmente, è stata riconosciuta la responsabilità dell'altra banca, chiamata in giudizio, presso la quale un assegno era stato portato all'incasso mentre è stata esclusa qualsiasi responsabilità del terzo chiamato in giudizio e che aveva negoziato uno dei due assegni tratto con firma falsa, avendo verificato, in applicazione della disciplina di circolazione dei titoli di credito, la sua buona fede.

La responsabilità nei confronti della banca trattaria: come e perché. Secondo il Tribunale di Prato, la responsabilità fatta valere dal correntista nei confronti della banca è di tipo contrattuale, basandosi - e la ricostruzione appare condivisibile - sulla c.d. convenzione di assegno, ossia sul contratto che consente al cliente, in presenza di fondi, di emettere assegni, al pagamento dei quali la banca si obbliga. Tale ricostruzione ha effetti notevoli in punto di onere della prova; secondo quanto statuito, infatti, dalla Cassazione con la sentenza n. 13533/2001, ripresa anche dalla pronuncia in commento, spetta al debitore, in termini generali, provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, che costituirebbe il fatto estintivo dell'altrui pretesa, mentre il creditore può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento.

Nel caso di specie, il correntista ha allegato le circostanze di fatto alla base della propria domanda e, in particolare, la circostanza relativa agli assegni pagati senza la dovuta verifica; la banca convenuta, oltre a non contestare la apocrifia delle firme sugli assegni, non ha dato prova di adempiere, ai sensi dell'art. 1176 c.c., con la diligenza che dovrebbe caratterizzare il “buon banchiere”. In altri termini, osserva il Tribunale, alla luce del sistema di ripartizione dell'onere della prova in materia contrattuale, non era il correntista a dover provare la falsità della firma della firma di traenza sull'assegno e la mancata corrispondenza con lo specimen, ma semmai la banca trattaria avrebbe dovuto provare di aver erogato il pagamento dell'importo indicato negli assegni dopo opportune verifiche e dopo una rigorosa ed attenta comparazione tra le firme stesse.

La banca trattaria può agire contro il responsabile della falsificazione. Appurato che la banca trattaria, come visto sopra, è responsabile nei confronti del proprio correntista per il pagamento di un assegno con firma falsa, è però possibile che la stessa banca tratta possa agire con l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2033 c.c. nei confronti di chi ha posto l'assegno all'incasso o con l'ordinaria azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti dell'autore della falsificazione che non abbia materialmente presentato l'assegno all'incasso.

E' però necessario individuare quanto meno il soggetto che ha portato all'incasso l'assegno e, sotto tale profilo, il Tribunale di Prato ritiene che la banca negoziatrice sia obbligata a fornire il nominativo di colui che ha incassato l'assegno, non sussistendo ragioni di privacy che giustifichino tale rifiuto. Nel caso di specie, quindi, rilevato che la banca negoziatrice si è rifiutata di fornire - per ragioni di privacy ritenute infondate - il nominativo dell'effettivo soggetto che ha incassato l'assegno falsificato, la stessa si è vista condannare al risarcimento, in favore della banca trattaria, della somma portata dall'assegno recante firma falsa e negoziato.

E se la firma è “perfettamente falsa”? In caso di assegno falso, la banca è responsabile solo se l'alterazione è rilevabile ictu oculi. Secondo la Cassazione, con la pronuncia n. 20292, depositata il 4 ottobre 2011, la banca può essere considerata responsabile del pagamento di un assegno falsificato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi, sulla base di conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo.

Il caso preso in esame dalla Corte riguarda una richiesta di condanna nei confronti di una banca che aveva pagato un assegno bancario di 277 milioni di vecchie lire che però recava una sottoscrizione apocrifa. Il Tribunale aveva respinto la domanda e il rigetto veniva confermato anche dalla Corte d'Appello e successivamente dalla Cassazione perché la difformità della firma rispetto allo specimen depositato dal correntista presso la banca, al momento dell'apertura del conto corrente, non era rilevabile attraverso un semplice esame visivo, in ragione della notevole abilità del falsificatore.

venerdì 19 luglio 2013

TELEFONO e ADSL INTERROTTI O SOSPESI SENZA MOTIVO? SI HA DIRITTO AD UN INDENNIZZO

Una delibera dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni): se l’operatore telefonico sospende o interrompe il servizio senza motivo, l’utente ha diritto a ricevere un indennizzo il cui importo varia a seconda del numero di servizi interessati (telefono, fax, adsl) e del numero di giorni in cui non ne ha potuto usufruire.

In casi del genere il pagamento dell’indennizzo dovrebbe essere automatico, cioè il cliente dovrebbe vedersi accreditata la somma nella bolletta successiva oppure, se l’importo è superiore a 50 euro, dovrebbe ricevere un assegno o bonifico bancario entro 60 giorni dall’accertamento del disservizio. Tuttavia, non sempre le società di telefonia si dimostrano diligenti: capita, infatti, che non venga corrisposto alcun indennizzo oppure venga corrisposta una somma molto inferiore a quella dovuta.

Che fare allora quando si rimane senza linea telefonica, adsl o fax senza motivo e senza preavviso?
Per prima cosa bisogna fare la segnalazione al proprio gestore telefonico, chiedendo un pronto intervento.
Una volta risolto il problema e riattivato il servizio, è possibile richiedere all’operatore telefonico l’indennizzo spettante a causa del disservizio subito, specificando se si tratta di cliente privato (consumatore) oppure di professionista/società (utenza affari), visto che gli importi cambiano.

E se l’operatore non corrisponde l’indennizzo dovuto?
La legge prevede che la somma dovuta vada raddoppiata!
Che fare allora? Rivolgetevi alla Ns. Associazione per chiedere assistenza, anche per avviare un’eventuale procedura di conciliazione paritetica e segnalare all’AGCOM il comportamento scorretto dell’operatore

domenica 14 luglio 2013

CLONAZIONE POSTEPAY: ECCO COME DIFENDERSI

La truffa si presenta sotto forma di una email che sembra provenire dal servizio clienti PostePay, un'impressione avvalorata dalla fedele riproduzione del layout originario delle comunicazioni di Poste Italiane. A parte questo elemento, altro fattore che rende questi messaggi particolarmente insidiosi è il fatto che riescano a bypassare facilmente i filtri antispam delle caselle di posta.

Come? Con un trucchetto utilizzato dagli hacker e chiamato "hash buster": si tratta di un programma che genera una stringa di testo che viene inserita nel messaggio di spam, in modo che tale email appaia diversa ogni volta che viene inviata e riesca dunque a ingannare i sistemi di blocco.
Nella fattispecie, la stringa di testo utilizzata è il celebre incipit del monologo dell'Amleto shakespeariano: "essere o non essere". In ogni caso, con l'utilizzo di alcuni strumenti di sicurezza più sofisticati del semplice antispam - come appunto quelli sviluppati da Sophos - è comunque possibile impedire l'accesso nella inbox a questo genere di messaggio. I programmi di protezione, infatti, riescono ad analizzare il film Html allegato alla mail e a identificarlo come come una minaccia di tipo Troj/Ifrin-A.
Poco tempo fa, a gennaio, anche il Centro Innovazione & Diritto (Cindi, un'associazione attiva nel campo della ricerca, formazione e aggiornamento in materia di diritto dell'informatica) ha stilato un decalogo di suggerimenti rivolti agli utenti che vogliano stare alla larga dai rischi connessi al phishing. 
Eccolo:
1) Non aprire una email ricevuta da un indirizzo sconosciuto;
2) Mai comunicare dati personali né via e-mail, né cliccando sul link segnalato;
3) Verificare di persona (o al telefono) con la propria banca/assicurazione l'esistenza delle problematiche segnalate tramite e-mail;
4) Non lasciarsi intimidire dai toni minacciosi della mail o dall'annuncio di imminenti sciagure economico/finanziarie;
5) Non lasciarsi ammaliare da promesse di denaro in cambio della comunicazione dei propri dati personali;
6) Proteggere il proprio computer con efficaci software anti-virus e anti-spam;
7) Non usare password identiche per tutti gli account: è un modo comodo per non riempirsi di post-it o memo, ma ci rende più vulnerabili;
8) Testare la sicurezza del sistema digitando volutamente una password sbagliata e vedere se il sistema la accetta lo stesso;
9) In caso di acquisti online verificare sempre che il sito sia affidabile controllando la presenza della dicitura "https://" nell'indirizzo e dell'icona di un lucchetto in alto a sinistra nella barra del proprio browser e visualizzare il certificato di protezione del sito, facendo il doppio clic sul lucchetto;
10) Monitorare il conto bancario per verificare eventuali ammanchi.

martedì 2 luglio 2013

CALANO I SINISTRI MA LE TARIFFE DELLE ASSICURAZIONI RESTANO TRA LE PIU' ALTE D'EUROPA

E' duello tra compagnie assicurative e Authority sulla Rc auto.
Proprio oggi il ministero dello Sviluppo economico ha annunciato che si sta lavorando alla riforma del sistema della responsabilita' civile della circolazione degli autoveicoli.

E' stato attivato un tavolo di confronto con tutte le categorie interessate per arrivare a una riforma condivisa e sostenibile, spiega il sottosegretario allo Sviluppo economico, Simona Vicari.
  Dallo scorso autunno, sostiene il presidente dell'Ania, Aldo Minucci, durante la relazione all'assemblea annuale dell'associazione, i prezzi delle Rc Auto "sono tornati a diminuire. In particolare, dal settembre 2012 al maggio scorso il prezzo medio delle coperture e' sceso di circa il 6%". "In altri termini, il premio medio, incluse le tasse, e' calato da 560 a 525 euro, che, moltiplicato per il numero dei veicoli assicurati, determina una riduzione complessiva dei premi pari a 1,5 miliardi di euro".

Per Minucci questi dati "sono incontrovertibili e smentiscono le cifre a piu' riprese diffuse da altre fonti". Minucci afferma anche che c'e' concorrenza tra compagnie assicurative e che le critiche che giungono dall'Ivass "non hanno fondamento". Tutti si devono impegnare per fronteggiare il problema dei costi e degli alti prezzi delle polizze per la Rc Auto, piu' elevati in Italia "rispetto agli altri paesi europei". In primis le imprese assicurative: "Ne va della loro reputazione", replica il presidente dell'Ivass, Salvatore Rossi. "Il complesso dei premi pagati dalle famiglie italiane per le assicurazioni obbligatorie puo' essere stimato in circa 13 miliardi di euro, il premio medio per famiglia rappresenta il 2% del reddito familiare medio" ma per quelle con entrate inferiori "puo' superare il 6%".

Il nuovo sistema di assicurazione della responsabilita' civile auto dovrebbe essere "equo, corretto, trasparente, in linea con le migliori esperienze internazionali e con gli auspici, da troppo tempo delusi, di tutti i cittadini italiani", aggiunge. "Le difficolta' concettuali e operative che abbiamo davanti non devono impedirci di muovere verso" questo traguardo.
  Piu' in generale dal rapporto dell'Ania 'L'Assicurazione italiana 2012-2013' emerge che i prezzi dell'assicurazione auto scendono. Nel 2012 il premio medio della copertura r.c. auto risulta sostanzialmente stabile (+0,7%) mentre nei primi tre mesi del 2013 si registra un calo del 5,6%.

 

sabato 29 giugno 2013

Parte la nuova avventura a Sala Consilina

Domani 30 giugno 2013 inaugura a Sala Consilina la nuova sede territoriale dell'Associazione "Assistenza e Tutela Consumatori". La formula è la stessa già sperimentata con successo a Noepoli (PZ) e Mercato San Severino (SA). I cittadini di Sala Consilina, così come i cittadini dei Comuni limitrofi, avranno la possibilità di avvalersi di un servizio di consulenza legale assolutamente gratuito in settori quali il contenzioso tributario (cartelle esattoriali), multe, disservizi legati alle utenze, problemi con le banche, risarcimento danni da circolazione stradale, risarcimenti in genere...ecc
Dunque per qualsiasi problema legato al mondo dei consumatori, il cittadino potrà avvalersi di un valido supporto legale e di professionisti che sapranno indicare di volta in volta la strada da seguire.
L'Associazione Assistenza e Tutela Consumatori, inoltre, offre un servizio di consulenza su questioni attinenti al diritto delle persone (interdizione, amministrazione di sostegno, tutela minori) nonchè al diritto di famiglia con particolare attenzione per le problematiche riguardanti il momento patologico del rapporto matrimoniale, fornendo assistenza durante tutto l'iter che conduce alla separazione dei coniugi, nonchè, alla eventuale seccessiva fase del divorzio.



domenica 9 giugno 2013

ASSISTENZA E TUTELA CONSUMATORI: NUOVA SEDE A MERCATO SAN SEVERINO E NUOVI SERVIZI



E' ormai attiva da circa due settimane, la nostra nuova sede territoriale di Mercato San Severino.
L'apertura della nuova sede rappresenta un ulteriore step di un progetto che avviato circa un anno fa con l'apertura della sede di Noepoli (PZ), ci vede impegnati senza sosta per la tutela dei Vs. diritti.
L'associazione Assistenza e Tutela Consumatori offre alle comunità di Mercato San Severino (SA) e Noepoli (PZ), così come ai cittadini dei Comuni limitrofi, la possibilità di avvalersi di un servizio di consulenza legale assolutamente gratuito in settori quali il contenzioso tributario (cartelle esattoriali), multe, disservizi legati alle utenze, problemi con le banche, risarcimento danni da circolazione stradale, risarcimenti in genere...ecc
Dunque per qualsiasi problema legato al mondo dei consumartori, il cittadino potrà avvalersi di un valido supporto legale e di professionisti che sapranno indicare di volta in volta la strada da seguire.
L'Associazione Assistenza e Tutela Consumatori, inoltre, avvalendosi della collaborazione con lo Studio Legale Valicenti (sede Noepoli) e con lo Studio Legale Romano (Sede Mercato San Severino), offre un servizio di consulenza su questioni attinenti al diritto delle persone (interdizione, amministrazione di sostegno, tutela minori) nonchè al diritto di famiglia con particolare attenzione per le problematiche riguardanti il momento patologico del rapporto matrimoniale, fornendo assistenza durante tutto l'iter che conduce alla separazione dei coniugi, nonchè, alla eventuale seccessiva fase del divorzio.

domenica 2 giugno 2013

DANNEGGIAMENTO BAGAGLI: COME CHIEDERE IL RISARCIMENTO

La tutela del viaggiatore-consumatore nei confronti delle Compagnie aeree ha assunto, nel corso degli anni ed in considerazione del forte sviluppo dell’utilizzo di tale mezzo di trasporto, un ruolo di primaria importanza e molteplici sono stati gli interventi nazionali e comunitari, volti a fornire una adeguata regolamentazione della materia, la quale è disciplinata principalmente dal Codice Civile, dalla normativa comunitaria ed internazionale, nonché dal codice della navigazione.

Per quanto attiene la normativa nazionale la materia è disciplinata sia dal combinato disposto di cui agli articoli 1218 e 1681 c.c., secondo il quale il vettore risponde dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, sia dall’art. 951 cod. nav., secondo cui il vettore aereo è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnatigli dal momento in cui le ha ricevute (quindi dal check-in) al momento in cui le riconsegna al destinatario, .
A livello comunitario ed in particolare alle Compagnie aeree dell’Unione Europea si applica la Convenzione di Montreal del 1999, alla quale è stato data esecuzione nel nostro ordinamento mediante la l. 12/2004, nonché il Regolamento comunitario (CE) n. 2027/97, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 889/2002, ed il Regolamento (CE) n. 261/2004.
Secondo la richiamata Convenzione, alla Compagnia Aerea spetterà il risarcimento in caso di distruzione, perdita o danno provocato al bagaglio registrato, in tali casi, però, la compagnia aerea è responsabile, anche se il suo comportamento è esente da colpa, fatta eccezione che si riesca a dimostrare a) un difetto inerente al bagaglio stesso e b) che la responsabilità del danno è imputabile al passeggero o che lo stesso vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione.
In caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo nella riconsegna, la responsabilità 
del vettore è prevista dall’art. 22 della Convenzione di Montreal, con un risarcimento fino a 1.000 
DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per passeggero, pari a circa € 1.100.
Chi ritenga, in base al presente regolamento, di aver subito un danno maggiore di quello risarcito 
dalla compagnia aerea, potrà sempre agire per tale danno ulteriore.
Importanza fondamentale assume, tuttavia, la presentazione di un immediato reclamo attraverso apposito modello P.I.R. che sarà possibile richiedere nell'aereoporto e nel quale va denunciato il danneggiamento. 
Nella prassi, il vettore aereo tende a risarcire in primo luogo i danni materiali adeguatamente comprovati 
(ad es. valutazione del valore economico della valigia danneggiata o acquisto di una nuova valigia 
in sostituzione della stessa). 
Nel caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio, invece, la richiesta di rimborso alla compagnia aerea deve farsi per iscritto, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 7 giorni dal ricevimento del bagaglio stesso.
Il PIR, il biglietto aereo, l’etichetta bagaglio, le ricevute di pagamento e/o gli scontrini delle spese 
sostenute devono essere conservati dal passeggero in originale e devono essere inviati in fotocopia 
alla Compagnia aerea allegandoli alla richiesta di rimborso. 

L'associazione Assistenza e Tutela Consumatori è a Vs. disposizione per seguirvi durante tutto l'iter necessario ad ottenere il risarcimento.

E' UN TUO DIRITTO OTTENERE IL MASSIMO ANCHE DAL MINIMO DANNO

venerdì 17 maggio 2013

LICENZIAMENTO: GIUSTIFICATO MOTIVO E GIUSTA CAUSA


Il licenziamento disciplinare è il tipo più frequente di licenziamento e riguarda comportamenti colposi o dolosi del lavoratore, la cui gravità non consente la prosecuzione del rapporto lavorativo, a causa della rottura del vincolo fiduciario.
Nell'ordinamento italiano, in relazione alla gravità della condotta, si distingue tra
licenziamento per “giusta causa” e licenziamento per “giustificato motivo”.

- la “giusta causa” trova disciplina nell'art. 2119 c.c. Il quale prevede che “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.
Viene utilizzato il termine “giusta causa” per rappresentare un comportamento talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure a titolo temporaneo, perché c'è una compromissione del rapporto fiduciario.
Possono costituire giusta causa di licenziamento, a titolo di esempio:
1. il rifiuto ingiustificato e reiterato di eseguire la prestazione lavorativa;
2. insubordinazione, ovvero la violazione da parte del lavoratore degli obblighi di diligenza e obbedienza sanciti dall'art. 2104 del codice civile;
3. il rifiuto a riprendere il lavoro dopo una visita medica che ha constatato l'insussistenza di una malattia;
4. lavoro prestato a favore di terzi durante il periodo di malattia, se tale attività pregiudica la pronta guarigione e il ritorno al lavoro;
5. sottrazione di beni aziendali nell'esercizio delle proprie mansioni;
6. condotta extra-lavorativa penalmente rilevante e idonea a far venir meno il vincolo fiduciario, ad esempio una rapina commessa da un dipendente bancario.
Al riguardo la Cassazione ha specificato che la giusta causa si sostanzia in un inadempimento talmente grave che qualsiasi altra sanzione, diversa dal licenziamento, risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro. (Cass. 24/07/03 n. 11516).
- Il “giustificato motivo” è un'ipotesi meno grave di inadempimento degli obblighi contrattuali. In questo caso il licenziamento è giustificato, ma vi è l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di concedere il preavviso previsto e di pagarne il relativo ammontare.
Ipotesi di giustificato motivo possono essere:
1.l'abbandono ingiustificato del posto di lavoro;
2.minacce o percosse;
3.reiterate violazioni del codice disciplinare di gravità tale da condurre al licenziamento.

Al di là degli esempi proposti, la condotta del lavoratore dipendente deve essere valutata con riguardo alle modalità concrete del comportamento posto in essere e all'elemento soggettivo.
Sul piano pratico, la differenza tra le due nozioni, si basa sulla maggiore o minore gravità del comportamento. Nel caso di licenziamento per giustificato motivo, il datore è tenuto a dare un periodo di preavviso, stabilito dai contratti collettivi. Qualora, invece, volesse estromettere subito il lavoratore dall'azienda, dovrà corrispondere a quest'ultimo un indennità di mancato preavviso, che corrisponde alla retribuzione complessiva che gli sarebbe spettata se avesse lavorato durante tale periodo. In caso di licenziamento per giusta causa, il rapporto si interrompe immediatamente e il datore di lavoro non deve corrispondere nessuna indennità.

lunedì 8 aprile 2013

Il Tar boccia l'Università... e il numero chiuso

Dal Tar del Lazio arriva l’ennesima bomba destinata a fare traballare dalle fondamenta le Università Italiane e le iscrizioni a "numero chiuso".

Il Tribunale amministrativo ha infatti attraverso alcune ordinanze (in tutto, sono più di 20 le ordinanze di sospensiva pronunciate tra fine dicembre e la prima settimana di gennaio 2013 dai diversi Tar italiani che hanno ammesso "con riserva" all'università decine di studenti esclusi dai test) ammesso ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria decine di studenti che non erano riusciti a raggiungere il punteggio minimo previsto nel test di ammissione svoltisi lo scorso settembre. Il Tar ha accolto il ricorso degli studenti consentirà loro di frequentare le lezioni finché sul numero chiuso non si pronuncerà la Corte costituzionale che ne dovrà valutare l’incostituzionalità o meno.

Quindi, nonostante già il governo Monti, attraverso il Ministro dell’Università Francesco Profumo, era intervenuto sulla selezione a Medicina, la facoltà più ambita (circa 80 mila studenti per poco più di 9mila posti). Quest'anno, il test di ammissione valeva per un intero raggruppamento di atenei e non più per una sola università. Ma secondo i giudici amministrativi ciò non è bastato per evitare disparità di trattamento. Di fatto un ragazzo estromesso a Milano con un certo punteggio sarebbe stato ammesso in un'altra università, magari al Sud. Ed è proprio su questo aspetto che si è pronunciato il Tar lo scorso 21 dicembre. I giudici di Roma hanno riammesso nei rispettivi atenei gruppi di studenti di Milano, Firenze, Parma, e Messina che erano stati esclusi per il punteggio troppo basso, e fuori dai posti messi a concorso, ma che con lo stesso punteggio sarebbero stati ammessi invece alla Sapienza di Roma.

Nell’attesa di conoscere il verdetto, che dovrebbe arrivare prima dell’estate, il Tar del Lazio ha in ogni caso riconosciuto “l’illogicità della previsione di un punteggio minimo applicabile che non consente lo scorrimento della graduatoria in presenza di posti vacanti”, che pure erano disponibili in mancanza di un numero sufficiente di idonei. Nello specifico gli studenti ammessi dal tribunale, competente a livello nazionale, avevano svolto la prova presso la Statale di Milano.

Ma il ricorso presentato al Tar del Lazio è solo l’ultimo di una lunga serie e che riguarda anche altri aspetti della questione. A Campobasso il locale Tar ha annullato la graduatoria del test di ammissione a Medicina per l'intera macroarea  -  Campobasso, Bari e Foggia  -  perché la Commissione avrebbe richiesto ai candidati di lasciare sul banco la carta d'identità accanto al codice della prova, consentendone l'identificazione e la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta. In altre regioni i Tar hanno invece fatto rientrare alcuni studenti di medicina dalla Romania, dalla Spagna e dal Belgio, che erano stati costretti ad emigrare a causa del numero chiuso.

A Cosenza e l'Aquila invece è saltato il numero chiuso a Scienze della formazione, che prevede un punteggio minimo di ammissione anche se tutti i posti non vengono coperti. Secondo il Tar Lazio se i posti sono disponibili vanno occupati anche se i concorrenti non hanno raggiunto il minimo per l’accesso ai corsi.

Stesso discorso per la facoltà di i posti destinati agli studenti extracomunitari e per i posti rimasti vacanti alla facoltà di Architettura.

martedì 26 marzo 2013

CONTRATTI TRUFFA? CONSUMATORI RISARCITI

Un’associazione di consumatori di Bari, a fine gennaio 2012, è riuscita ad ottenere il risarcimento di quasi mille euro – anche per danni non patrimoniali - a favore di un consumatore in conseguenza del mancato avviso di passaggio di gestione tra due compagnie di fornitura elettrica.
Da sottolineare che il passaggio dalla gestione tutelata al mercato libero  era avvenuto senza alcun consenso da parte dell’utente, che oltretutto si vedeva recapitare le fatture dei due gestori di energia elettrica.
In seguito alla sospensione del pagamento delle fatture del vecchio gestore, il consumatore era rimasto 20 giorni senza energia elettrica per morosità, presso il proprio esercizio commerciale, dove svolgeva la sua attività lavorativa.
Il Giudice di Pace ha condannato la società somministratrice al risarcimento del danno causato da stress, disagio e peggioramento della situazione lavorativa.
La sentenza assume un valore notevole, in quanto riconosce il risarcimento anche dei danni non patrimoniali, ossia quelli legati all’ansia, stress, depressione, che esperienze del genere causano ai consumatori, con evidente peggioramento dello stile di vita.
Una vittoria che rassicura i consumatori che si trovano nella stessa situazione, ad avviare una causa, per la tutela dei propri diritti.

INFORTUNIO IN PALESTRA? NE RISPONDE L'ISTRUTTORE O IL PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

 


Si tratta di un tema che sta particolarmente a cuore a tutti gli operatori del settore: dal gestore e/o proprietario di un impianto sportivo, all’istruttore, all’assistente ai bagnanti.
Effettivamente, come abbiamo già messo in evidenza, in ogni caso in cui, malauguratamente, si verifichi un sinistro in un impianto, tutti gli operatori di tale impianto potrebbero essere coinvolti dalla relativa responsabilità civile o, addirittura, penale. A conferma di ciò, segnaliamo due sentenze del Tribunale di Genova.

La prima sentenza è la n. 905 del 10.3.2003 di cui riportiamo alcune massime:
“Per le lesioni subite da un alunno durante l’ora di educazione fisica, deve riconoscersi la responsabilità dell’insegnante (ISTRUTTORE), laddove egli stesso abbia predisposto gli strumenti ginnici utilizzati nel corso dell’esercizio e non siano state adottate le opportune cautele per evitare il verificarsi di una situazione pericolosa (nella specie l’alunno doveva superare correndo due materassi di gomma piuma di considerevole spessore che, a causa del precedente passaggio dei compagni, si erano distaccati, creando una pericolosa intercapedine)”.

“Il Ministero dell’Istruzione deve rispondere dei danni cagionati dall’operato del proprio
personale docente”.

“Per le lesioni subite durante lo svolgimento della lezione di educazione fisica svoltasi presso la palestra di proprietà del Comune (GESTORE DELL'IMPIANTO) non può ravvisarsi la responsabilità di quest’ultimo, se è accertato che l’evento dannoso non è stato causato da carente o difettosa manutenzione della struttura”.

Avuto a riguardo alla prima delle massime riportate, tale sentenza riconosce la responsabilità dell’insegnante sulla base di un principio che ben potrebbe essere applicato anche all’istruttore in relazione ad un sinistro eventualmente verificatosi durante una lezione del suo corso: si tratta del principio secondo cui sussiste la colpa dell’insegnante e, quindi, la sua responsabilità, per non aver adottato “le opportune cautele per evitare il verificarsi di una situazione pericolosa” nella predisposizione degli strumenti necessari per l’esercizio dell’attività sportiva.
Evidentemente non è mera retorica l’affermare che l’insegnante e/o l’istruttore non debba mai lasciarsi andare ad atteggiamenti superficiali, perdendo la concentrazione sulle potenzialità dannose di ogni singolo esercizio sportivo (non v’è dubbio che il mestiere dell’istruttore non è un mestiere semplice).

La seconda sentenza interessa maggiormente la categoria dei gestori e/o proprietari di impianti sportivi la cui responsabilità civile è stata ravvisata in ragione della colpa consistente dell’aver, perlomeno, tollerato la presenza di un elemento strutturale pericoloso sussistente nell’impianto:
“Poiché l’insidia nel campo da gioco è riferibile alla condotta dei responsabili della struttura di gioco che hanno progettato o almeno tollerato l’installazione di ricoperture sintetiche intervallate da un solco e predisposto una rampa inclinata immediatamente a ridosso dell’area di gioco, non si versa in tale caso nell’ipotesi della responsabilità oggettiva ex art. 2051, c.c.. Al contrario, si versa nell’ipotesi di colpa concreta, pur se non imputabile ad un soggetto compiutamente identificato ma comunque legato alla società sportiva convenuta, che è tenuta al risarcimento del danno (nel caso in oggetto l’attore durante una partita di calcio a livello amatoriale aveva subito lesioni con postumi invalidanti permanenti a seguito della caduta a terra determinata dall’inciampo su una grata collocata appena fuori del campo e nascosta da un dislivello e dall’erba)”
(Trib. Genova, 12.5.2003, n. 1711).

Il gestore e/o proprietario dell’impianto, pertanto, oltre a dover esercitare un’attività di controllo sull’operato dei propri dipendenti, non potrà mai perdere di vista le potenzialità dannose della struttura che gestisce.

mercoledì 20 marzo 2013

EQUITALIA: GLI INTERESSI DI MORA AUMENTANO DEL 15%

Brutte notizie per le famiglie italiane indebitate fino al collo: dal primo maggio il tasso degli interessi di mora applicato da Equitali aumenterà del 15%, passando dal 4,55% al 5,22%.
Non bastava l’aumento dei prezzi e delle tariffe, non bastava la caduta verticale del potere di acquisto (-14,1% dal 2008) e non bastava neanche l’incredibile livello raggiunto dalla pressione fiscale nel nostro Paese (con aumenti solo nel 2013 di +421 Euro).
Anche Equitalia dà un ulteriore contributo per accrescere la preoccupazione e lo stato di vera e propria esasperazione in cui si trovano le famiglie”. “Una vera e propria assurdità! – affermano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, presidenti di Federconsumatori e Adusbef – che cade proprio in un momento drammatico per le famiglie italiane che, in molti casi, si trovano in estrema difficoltà anche nel far fronte alle spese più elementari". Per le associazioni piuttosto che pensare ad aumentare i tassi di mora, Equitalia dovrebbe dare la priorità ad una decisa riorganizzazione della struttura, migliorando i pessimi rapporti con il pubblico.
Intanto si sta per avviare una petizione popolare nazionale contro Equitalia che sarà presentata al Parlamento e al Governo. “Con il sistema di interessi applicato – ha spiegato Codici - sia in termini di aggio che in termini di anatocismo esercitato, risulta impossibile per il cittadino sanare la propria posizione debitoria. Quest’ultimo, così, si vede pignorare la casa dove vive, o fermare la macchina con cui lavora, facendo venir meno la possibilità di creare un reddito. Tali fenomeni sono contrari ai principi costituzionali che garantiscono il diritto alla casa e al lavoro ( Artt. 1,2,3 e 47 Costituzione Italiana)”.

venerdì 15 marzo 2013

L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO NON RICHIESTO PUO' COMPORTARE IL RISARCIMENTO DEL DANNO








E' risarcibile il danno da stress subito dal consumatore in ragione dell'arbitraria attivazione di un servizio non richiesto sulla linea telefonica.
Questo è quanto stabilito da diverse sentenze di merito, nelle quali i giudici evidenziando una  violazione del principio della buona fede contrattuale da parte delle compagnie telefoniche, hanno condannato queste ultime a risarcire lo stress subito dagli utenti, costretti a reiterare innumerevoli volte le proprie richieste  di risoluzione e del problema.
      Tali pronunce aprono la strada a possibili analoghe azioni contro le compagnie telefoniche che, abusando dei propri poteri, provocano disagi di non poco conto agli utenti che spesso si trovano addebitati in bolletta voci relative a servizi mai richiesti.

lunedì 11 marzo 2013

VIAGGIO DI NOZZE ROVINATO?...LA RESPONSABILITA' E' DEL TOUR OPERATOR!!!


E’ risarcibile, in virtù del combinato disposto dagli art. 2059 c.c. e 32 della Cost., il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, consistente nel pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, tanto più grave ove si tratti di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile.
Così ha deciso il Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza in commento, in linea con i precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità in materia.
Nella fattispecie in esame, l’attore aveva acquistato un pacchetto turistico per il viaggio di nozze. Nel viaggio aereo di andata, dopo la consegna al check in per l’imbarco, il bagaglio veniva smarrito e mai più rinvenuto, sicché l’attore era stato costretto ad acquistare alcuni beni di prima necessità.
Pertanto agiva in giudizio per la condanna al risarcimento nei confronti del vettore del danno patrimoniale corrispondente al valore degli oggetti contenuti nel bagaglio smarrito (entro il massimale stabilito dalla convenzione di Montreal del 28.5.1999 di € 1.170,83); nei confronti dell’assicurazione del danno patrimoniale derivante dalla differenza tra il valore del bagaglio smarrito e quanto risarcito dal vettore; e, infine, nei confronti del vettore e del tour operator in solido tra loro del danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute per l’acquisto di beni di prima necessità, nonché del danno non patrimoniale.
Sia il vettore che il tour operator sono stati inoltre condannati a risarcire all’attore il danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” considerato che, anche dopo la riparametrazione dei confini del danno non patrimoniale operata dalle Sezioni Unite (sentenze n. 26972-5/2008), la Suprema Corte ha ribadito la configurabilità ontologica del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, di particolare gravità nel caso di viaggio di nozze (ex multis Cass. n. 7256/2012).
La Corte ha precisato inoltre che il turista-consumatore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da parte dell’organizzatore o dal venditore, anche se la responsabilità sia ascrivibile ad altri prestatori di servizi.

mercoledì 6 marzo 2013

I MISTERIOSI ADDEBITI DEL "PIANETA 3"




Gentili lettori,
sembra quasi il titolo di un film, eppure nelle ultime settimane ci sono pervenute diverse segnalazioni di utenti che dopo avere attivato i nuovi piani tariffari della società di telecomunicazioni "3" comprensivi di internet, all'esito della configurazionedel telefono celluare, secondo le impostazioni inviate dalla medesima società di telecomunicazioni, hanno notato continue erosioni del credito, documentate nell’infocosti del sito 3 come dovute a “Pagine sotto copertura 3”, al costo di 0,09 euro ciascuna.
Ebbene si tratta di una vera e propria pratica artatamente scorretta utilizzata dalla  Compagnia telefonica che, all'esito della configurazione inviata a mezzo sms, imposta quale pagina iniziale del browser la pagina "pianeta tre" o "App&Store ", senza di fatto avvertire l'ignaro consumatore che per ogni visualizzazione della gli saranno addebitati € 0,09.
Rilevata la scorrettezza e l'illegittimità di tali addebiti, anche alla luce della violazione del principio della buona fede, l' Associazione "Assistenza e Tutela Consumatori" è disponibile ad inoltrare per conto di chi ne farà richiesta reclami diretti ad ottenere dal gestore 3 il rimborso delle somme indebitamente percette, valorizzando, altresì, eventuali profili risarcitori.
Potrete chiedere info ed inviare segnalazioni all'indeirizzo mail: tutelaconsumatori@live.it
         Affettuosi saluti

sabato 2 marzo 2013

EQUITALIA ED ISCRIZIONE DI IPOTECA: COME FARE RICORSO


Avere a che fare con Equitalia si sa, non è mai piacevole.
Di certo c’è un evento che più di altri può rappresentare per un contribuente, un vero e proprio incubo. Si tratta infatti di una procedura della massima gravità e che oltretutto prevede una trafila burocratica molto complicata per essere definitivamente annullata.
Sul punto degna di nota è la recentissima sentenza n. 7051/2012 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l’impugnabilità dell’iscrizione di ipoteca illegittima, sottolineando nel contempo la perentorietà dei termini entro i quali l’impugnazione medesima deve essere proposta.
L’impugnazione di ipoteca, infatti, è da qualificarsi come impugnazione contro gli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., disposizione che prevede due diverse modalità: l’atto di citazione, se l’esecuzione non è ancora iniziata, ovvero il ricorso, se l’esecuzione è già iniziata. Punto in comune è la necessità che essa sia proposta entro il termine di 20 giorni dal compimento dell’atto impugnato o dalla sua acquisita notizia .
Diverso è il caso in cui oggetto della creditoria posta a fondamento della iscrizione ipotecaria sia un tributo rientrante nella competenza della Commissione Tributaria.
In questo caso il contribuente potrà presentare ricorso alla Commissione Trbutaria competente entro il termine di giorni 60!
E' poi da sottolineare che a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. n. 106/2011 al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 è stato aggiunto all’art. 77 il punto 2-bis laddove si afferma “L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva”.
La comunicazione preventiva è, quindi, il primo elemento della sequela procedimentale di costituzione del diritto reale di garanzia e la sua mancata notifica da parte dell'Agente della riscossione determina la nullità della successiva iscrizione di ipoteca.
 

sabato 23 febbraio 2013

CARTELLA ESATTORIALE: COME DIFENDERSI




Una cartella esattoriale non e' mai "cosa da niente" o da sottovalutare.
Essa e' infatti un documento che da' la possibilita' all'agente della riscossione (ad oggi Equitalia Spa ), in caso di mancato pagamento, di agire e di rifarsi sui beni del debitore con provvedimenti come il fermo amministrativo, l'ipoteca della casa od addirittura il pignoramento della stessa con successiva vendita coatta.
La cartella, infatti, e' un "titolo esecutivo" al pari di una cambiale impagata o di una sentenza divenuta definitiva. Questo per spiegare che quando si riceve una cartella esattoriale si deve essere consapevoli della forza del documento che ci e' giunto. 
E' quindi nostro diritto (e dovere) capire questo documento, verificare cosa ci viene richiesto, ma soprattutto dotarsi degli strumenti per poter decidere il "cosa fare", compreso il contestare quando la pretesa e' ingiusta (perche' magari si e' gia' pagato) o illegittima.

COS'E' LA CARTELLA ESATTORIALE E COME SI LEGGE
La cartella esattoriale e' un documento emesso dal concessionario  o agente della riscossione,  per la riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo, multe  etc.etc.) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore rilevato da un controllo od accertamento dell'amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria.
Il ruolo e' l'elenco dei debitori e delle somme da questi dovute a seguito del mancato pagamento di tasse, tributi, sanzioni amministrative, etc., formato dall'ufficio dell'ente creditore (Comune, Agenzia delle entrate, Inps, etc.etc.) e periodicamente inviato all'agente della riscossione competente per territorio affinche' siano svolte tutte le attivita' di riscossione coattiva.
L'ambito di competenza degli agenti della riscossione e' provinciale, e fa fede il domicilio fiscale del debitore.
In ogni caso, qualora l'attivita' di riscossione debba essere svolta in un ambito diverso da quello dell'agente che ha ricevuto il ruolo, quest'ultimo delega a tal scopo l'agente competente.
Questa delega riguarda anche la notifica della cartella esattoriale e la sua riscossione.
L'agente della riscossione -o "concessionario"- funge quindi da "intermediario" tra l'ente creditore e il cittadino debitore, e la cartella esattoriale e' il suo strumento operativo primario.
La procedura di riscossione attivata con la cartella puo' riguardare tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali.
In dettaglio si puo' dire che possono essere riscossi tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, Ici, Tarsu, Tia, imposte comunali sulla pubblicita', sulle pubbliche affissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc. Anche le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.
FORMA E CONTENUTO
La cartella di pagamento e' formata di piu' pagine con le quali vengono comunicate al cittadino/contribuente le somme da lui dovute iscritte a ruolo.
E' l'atto che assolve la funzione di: - comunicazione formale al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell'erario o degli altri creditori; - atto di precetto, ovvero formale intimazione a provvedere al pagamento entro TOT giorni (nel caso specifico 60) con avvertenza che, in mancanza, si potra' agire tramite le classiche procedure esecutive (fermo amministrativo auto, ipoteca, pignoramento, etc.). - titolo esecutivo (relativamente all'iscrizione a ruolo), ovvero atto riferito ad un diritto certo, in base al quale puo' essere iniziata l'esecuzione forzata.
COME LEGGERLA?
Dettagli sul contenuto
Prima pagina:
- spazio dedicato alla relata di notifica riportato in alto (per informazioni sulla notifica vedi piu' avanti);
- numero della cartella riportato sulla destra e al centro, sopra i dati del debitore;
- dati dell'agente della riscossione che ha emesso la cartella sulla sinistra (Equitalia Serit, Equitalia Cerit, etc.);
- nome del contribuente/debitore, indirizzo e codice fiscale;
- totale da pagare, ovvero somma dell'importo iscritto a ruolo, compensi di riscossione e diritti di notifica;
- la causale, ovvero la natura del debito (sanzioni amministrative, infrazioni al codice della strada, imposte dirette, contributi inps, etc); - l'ente creditore, ovvero il Comune, l'Agenzia delle entrate, l'Inps, etc. ;
- una breve sintesi delle modalita' di pagamento e sulle conseguenze legate al mancato adempimento, ovvero l'aggiunta di interessi e ulteriori compensi di riscossione nonche' le procedure amministrative che si rischia di dover subire (fermo amministrativo dell'auto, ipoteca sugli immobili, etc).

Pagine successive Sezione DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI:

- la denominazione dell'ente creditore/impositore (Comune, etc.);
- la descrizione del debito con numero del ruolo e la data in cui lo stesso e' diventato esecutivo tramite la sottoscrizione dell'ufficio dell'ente creditore (esempio: sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/81 con riferimento al verbale in caso di multe al codice della strada, etc.);
- i dati del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (vedi nota *);
- le maggiorazioni, le spese e i compensi di riscossione applicati nel caso di pagamento entro 60gg e nel caso di pagamento in ritardo (vedi nota **);
Sezione ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO:
- Scadenza e modalita' di pagamento (es. sportelli dell'agente di riscossione, uffici postali, sportelli bancari, etc.);
Sezione DATI AD USO DEGLI UFFICI:

vi sono riportati i dati identificativi della cartella, ovvero:
- l'anno di compilazione e il numero del ruolo; - il codice tributo da pagare (diverso a seconda del tributo, per le multe al codice della strada la sanzione puo' aver codice 5242, 5060 oppure 5010, la maggiorazione semestrale 5061, 5011 oppure 5013 e le spese 5354);
- l'anno di riferimento, ovvero dell'atto che ha originato il debito (per es. l'anno in cui e' stato emesso il verbale di violazione al c.d.s.);
- le rate (normalmente una);
- l'importo del tributo; - i compensi della riscossione (vedi nota **);
- gli estremi dell'atto che ha originato il debito (per es. numero e data del verbale di violazione al c.d.s.).
Sezione COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE:
Vi vengono normalmente riportati gli indirizzi e gli orari di apertura degli sportelli dell'agente della riscossione.
Nel nuovo modello di cartella questo spazio contiene anche i dati del soggetto responsabile del procedimento di emissione e di notifica della cartella nonche' notizie sulla possibilita' di pagare a rate secondo le nuove disposizioni della legge 31/2008 (vedi nota *). Informazioni sulle modalita' di rateizzazione si trovano piu' avanti, nella sezione "come pagare".
Sezione AVVERTENZE (fogli allegati alla cartella):
Si tratta di una nuova sezione prevista per il nuovo modello di cartella esattoriale (vedi nota *) dove vengono riportate informazioni sull'autotutela (riesame ed eventuale annullamento delle cartelle palesemente illecite od errate) e sul ricorso giudiziale.
Note:
(*) Dati presenti nel nuovo modello di cartella esattoriale predisposto dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 44128 del 22/4/08. L'obbligo di indicazione del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella del e' stato sancito dalla legge 31/2008 (che ha convertito il decreto "milleproroghe", d.l.248/2007) all'art.36 comma 4ter e vale per le cartelle i cui ruoli saranno consegnati all'agente della riscossione a partire dal 1 Giugno 2008, pena la nullita' della cartella stessa. Per le cartelle inerenti ruoli consegnati prima di questa data (ricordiamo che la data di consegna del ruolo e' un momento difficile da individuare e comunque sicuramente precedente sia l'emissione che la notifica della cartella) la legge dispone una vera e propria "sanatoria", precisando che l'eventuale mancanza dell'indicazione del soggetto responsabile NON puo' causare la nullita' del documento. Questa disposizione ha suscitato notevoli polemiche, delle quali pero' non ci occupiamo in questa scheda, prettamente informativa.
(**) Le spese e maggiorazioni dovute all'ente creditore dipendono dal tipo di tributo. Per le sanzioni amministrative (comprendenti le multe al codice della strada) la maggiorazione e' del 10% semestrale. Essa e' fissata dall'art.27 della legge 689/81 e viene calcolata da quando la sanzione e' diventata esigibile (solitamente la scadenza dei 60 gg utili per pagare la multa) fino al giorno di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione. Le spese di notifica nonche' i compensi della riscossione -dovuti all'agente della riscossione- sono invece disciplinati dall'art.17 del d.lgs. 112/99 e possono essere modificati con decreto del Ministero delle finanze. Le attuali spese di notifica dovrebbero essere di euro 5,56, cosi' come modificate dalla legge 286/06 (precedentemente erano state di 5,88 e di 3,10 euro). I compensi della riscossione sono attualmente del 4,65% sugli importi iscritti a ruolo. In caso di mancato pagamento entro 60gg sono dovuti ulteriori compensi ed interessi di mora, dei quali trattiamo piu' avanti.
LA NOTIFICA
Notificare, giuridicamente parlando, significa "portare a conoscenza del cittadino/debitore la sua posizione debitoria" e l'obbligo di provvedere al pagamento entro un termine (in questo caso di 60 giorni). La cartella esattoriale, in generale, puo' essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.
Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore (casa di abitazione, ufficio, azienda) e viene certificata con la cosiddetta relata di notifica, ovvero la dichiarazione con cui il messo notificatore attesta la data, l'ora e luogo di consegna dell'atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonche' le ricerche effettuate e le motivazioni dell'eventuale mancata consegna.
In caso di invio tramite posta la relata di notifica viene scritta prima dell'invio ed e' completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull'avviso dall'ufficio postale che lo restituisce).
La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell'avvenuta notifica.
La relata di notifica e' un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.
Non e' percio' opponibile ne' contestabile se non con una querela penale.
NOTIFICA NELLE MANI PROPRIE DEL DESTINATARIO
Per quanto previsto dal codice di procedura civile la notifica avviene di regola mediante consegna dell'atto nelle mani proprie del destinatario, presso l'abitazione od ovunque questo si trovi nell'ambito di competenza dell'ufficiale stesso.
Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto l'ufficiale annota la cosa sulla relata e la notifica si da' comunque per avvenuta.
NOTIFICA A SOGGETTI TERZI
Questo tipo di notifica puo' avvenire solo presso il domicilio del destinatario (casa di abitazione, ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non e' presente.
L'atto, infatti, puo' essere consegnato nelle mani di terzi, che possono essere: - persona di famiglia, purche' non minore di 14 anni o palesemente incapace;
- gli addetti alla casa (o all'ufficio o azienda), purche' non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
- il portiere dello stabile;
- i vicini di casa che accettino il ricevimento;
In questi casi l'atto dev'essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).
Chi accetta l'atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.
Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r.
In caso di notifica a mezzo posta questa regola, ovvero l'obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un'ulteriore raccomandata a/r, e' valida per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008 (vedi note).
E' interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione n.1258/2007, con la quale e' stato decretato che la notifica al portiere e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto.
La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l'assenza del destinatario e di tali persone.
Questa sentenza conferma inoltre l'orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno "stretto dominio" , sia necessario l'invio di un avviso per raccomandata a/r.
La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita' della notifica.
Note importanti:
-in caso di notifica postale l'obbligo di avviso al destinatario della consegna del plico nelle mani di terzi -con invio di una seconda raccomandata a/r- non esisteva fino alla conversione in legge del decreto "milleproroghe" (d.l.248/2007 convertito nella legge 31/2008).
La legge 31/2008, infatti, all'art.36 comma 2 -quater e quinquies- ha modificato l'art.7 della legge 890/82, sancendo l'esistenza di tale obbligo per le notifiche postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore, ovvero dal 1/3/2008.

E' in parte superata, quindi, l'ordinanza della Corte Costituzionale 131/2007 che evidenziava la diversita' della notifica tramite ufficiale giudiziario (piu' garantista per il contribuente) da quella postale.

-In caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle modalita' di notifica a persona diversa dal destinatario) non puo' essere messa in dubbio la validita' della notifica, ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio all'immagine eventualmente subito. Il d.lgs.196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la risarcibilita' sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.
NOTIFICA PER GIACENZA
Se l'atto non puo' essere personalmente notificato ne' al debitore ne' a soggetti terzi, esso viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell'albo del comune di residenza e contestuale suo invio al debitore tramite raccomandata a/r, con invito al ritiro dell'atto.
In questo caso la notifica si da' per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale.
Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu' abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'"irreperibilita' assoluta", la procedura e' la stessa (escluso l'invio della raccomandata a/r), ma la notifica si da' per avvenuta l'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Se viene utilizzato il servizio postale la cosa cambia un po', nel senso che in caso di mancata consegna l'atto viene depositato presso l'ufficio postale e al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle poste) inerente la giacenza.
In questo caso l'atto si da' per notificato decorsi 10 giorni senza ritiro da parte del destinatario (ritiro che potra' comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i quali l'atto torna al mittente).
NOTIFICA ALL'ESTERO
Le cartelle destinate ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE devono essere trasmesse dagli agenti della riscossione agli uffici locali dell'agenzia delle entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del debitore, ovvero del luogo dove il soggetto ha prodotto il proprio reddito.
L'agenzia delle entrate avvia quindi una procedura di mutua assistenza tra paesi esteri in materia di notifiche affinche' l'atto giunga al destinatario (in primis deve tener conto delle eventuali convenzioni internazionali tra i paesi interessati, poi puo' tentare l'utilizzo delle autorita' consolari per poi arrivare all'affissione di un avviso nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti a cui si procede con spedizione di una copia al destinatario per raccomandata a/r, come recita l'art.142 c.p.c.).
Queste nuove modalita' sono state introdotte grazie ad un accordo tra Equitalia e Agenzia delle entrate conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n.366/07 che ha sancito l'illegittimita' delle precedenti disposizioni di notifica (disciplinate dal dpr 600/73 art.58 e 60 e dal dpr 602/73 art.26) che prevedevano il deposito dell'atto presso la cassa comunale del luogo dove il soggetto aveva avuto l'ultima residenza nello Stato italiano, con contemporanea affissione di avviso nell'albo dello stesso comune. (Fonte: Direttiva Equitalia del 19/3/08)
PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA
E' importante sapere che la notifica si perfeziona:
- per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla prescrizione, nel momento in cui l'atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste;
- per il destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, conta la data di ricezione (in sua mano o in quella di terzi abilitati) oppure la data in cui si compie la giacenza presso la casa comunale o l'ufficio postale, stante la corretta notifica dei relativi avvisi.
Fonti: Codice procedura civile artt. dal 136 al 149 art.26 dpr 602/73 (notifica cartelle di pagamento) art.60 dpr 600/73 (notificazioni) legge 890/82 (notifiche postali), con modifiche apportate dalla legge 80/2005 e dalla legge 31/2008 sentenza Corte Costituzionale n.346/1998 (inerente il secondo avviso necessario per perfezionare la notifica per giacenza postale).
A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI
Per quanto riguarda strettamente la cartella (informazioni sulla notifica, su come pagare, sulla scadenza, sugli interessi, etc.etc.) e le eventuali procedure che seguono il mancato pagamento della stessa (fermo amministrativo dell'auto, ipoteca, etc.), le informazioni possono essere richieste direttamente al concessionario emittente.
Si tenga presente, in merito, che l'agente della riscossione deve conservare le relate di notifica (dettagli sui tempi e modi di notifica della cartella) e le ricevute di ritorno per cinque anni, ed e' tenuto ad esibirle su richiesta del contribuente.
Per quanto riguarda invece il tributo in se' e gli atti precedenti -pur se in taluni casi il concessionario potrebbe rivelarsi utile (se per esempio ci fa la cortesia di inviarci copia degli atti oppure ci informa sulle precedenti notifiche), l'organo a cui rivolgersi e' l'ente impositore specificato nella sezione "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI" (Il comune, l'agenzia delle entrate, etc.etc.). Ricordiamoci, infatti, che il concessionario e' un intermediario che si occupa esclusivamente della riscossione.
COME PAGARE, RATEIZZAZIONE
Se si accerta che le somme sono dovute il pagamento dev'essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure a rate nel caso che vi sia un accordo in tal senso. Normalmente il pagamento e' eseguibile presso gli sportelli dell'agente della riscossione, tramite pagamento del bollettino postale allegato o presso la propria banca.
RATEIZZAZIONE
Dal 1/3/08 (vedi nota*) la rateizzazione, richiedibile nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficolta' finanziaria, deve essere richiesta all'agente della riscossione che la concedera' valutando liberamente il caso. Non vi e', a tal proposito, alcun obbligo di legge.
Ad oggi la legge prevede la possibilita' di ottenere la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili sulle quali sono applicati gli interessi.
Equitalia, con varie direttive di gruppo (del 3/3, 27/3 e 13/5/08), ha chiarito la procedura rendendola omogenea per tutte le societa' di riscossione ad essa collegate.
La domanda (istanza) va presentata od inviata agli uffici dell'esattore che ha emesso la cartella (Equitalia Cerit, Equitalia Esatri etc.).
Essa deve essere redatta in carta semplice (il bollo non occorre, come specificato dalla stessa Equitalia a seguito di interpello dell'Agenzia delle entrate), esponendo le ragioni della temporanea difficolta' e allegando copia della cartella.
Il nostro studio puo' assistervi per la presentazione dell'istanza di rateizzazione,redatta su apposita modulistica approntata da Equitalia.
Le situazioni tipiche di "temporanea difficolta'" sono definite da Equitalia, a titolo prettamente esemplificativo, come:
- la carenza temporanea di liquidita' finanziaria;
- lo stato di crisi aziedale dovuto ad eventi di carattere transitorio (situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, etc.);
- la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
- la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi e contributi;
- la precaria situazione reddituale.
Alla presentazione dell'istanza segue, da parte dell'agente della riscossione, la consegna o notifica (anche tramite fax od email) di una comunicazione di avvio del procedimento, con indicazione del responsabile.
Il contribuente dovra' a tal fine fornire un indirizzo (domicilio speciale) dedicato a tutte le comunicazioni inerenti la pratica.
La conclusione dell'istruttoria, quindi l'accettazione o il rigetto della richiesta, dovra' essere motivato e comunicato entro 90 gg dalla presentazione della domanda.
Il contribuente avra' a questo punto dieci giorni di tempo per avanzare le proprie osservazioni, dopodiche' l'agenzia di riscossione notifichera' il provvedimento definitivo e motivato.
Se la rateizzazione viene accettata al provvedimenti di accoglimento viene allegato un piano di ammortamento contenente le rate e la loro scadenza.
Esse sono tutte uguali tranne la prima (che contiene gli interessi di mora e tutte le spese) di importo non inferiore ai 100 euro se non in casi di particolare e comprovata indigenza.
Per il pagamento della prima rata dovranno essere concessi almeno otto giorni di tempo.
Sono state definite anche delle istruzioni particolarmente favorevoli per i "piccoli" debitori:
Per debiti di importo inferiore a 5.000 euro il concessionario/agente della riscossione dovra' concedere la rateizzazione sulla base di una semplice autocertificazione del contribuente (quindi in pratica in base alla richiesta di rateizzazione), per:
- massimo 18 rate per i debiti fino a 2.000 euro;
- massimo 24 rate per i debiti da 2001 a 3500 euro;
- massimo 36 rate per i debiti da 3501 a 5.000 euro.
Per debiti di importo superiore ai 5.000 euro e fino a 10.000 euro la verifica dovra' essere semplificata, mentre per quelli che non superano i 50.000 euro saranno effettuati accertamenti (in ambedue i casi le rate massime sono 72).
Le modalita' di verifica in caso di debiti superiori ai 5.000 euro cambiano a seconda che a presentare la domanda sia una persona fisica o un'azienda.
Per le persone fisiche (nonche' per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) viene preso in considerazione in via principale l'indicatore ISEE del nucleo familiare del debitore/richiedente, dal quale si desume una "soglia di debito" oltre la quale il contribuente non e' in condizione di assolvere l'obbligazione in un'unica soluzione.
La cerificazione dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente, volgarmente detto "riccometro") puo' essere ottenuta presso un C.A.F. (centro di assistenza fiscale) o in Comune.