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mercoledì 13 giugno 2018

Ritardi aerei e voli cancellati per sciopero? I passeggeri vanno indennizzati


Voli cancellati o in ritardo? Nell’ipotesi in cui la compagnia per sciopero o assenza di personale, si non rispetti il programma dei voli, sarà tenuta ad indennizzare i viaggiatori.
E' Quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea che con la pronuncia depositata il 17 aprile scorso. La CGE ha dato una nuova e più ampia interpretazione della voce “circostanze eccezionali”, in presenza delle quali la compagnia aerea può legittimamente rifiutare di liquidare gli indennizzi previsti dal Regolamento n. 261/2004, a fronte di voli cancellati, ovvero di ritardi prolungati.
Le “circostanze eccezionali” corrisponderebbero ad eventi che, loro stessa natura non afferiscono al normale esercizio dell’attività del vettore aereo, sfuggendo all'effettivo controllo della compagnia.
Di conseguenza, lo sciopero selvaggio,  non è qualificabile come circostanza che sfugge all'effettivo controllo del vettore aereo interessato.
Nella situazione verificatasi presso la compagnia TUIfly nel settembre 2016, il rischio di sciopero doveva essere considerato inerenti al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea interessata.
La Corte ha quindi concluso che lo “sciopero selvaggio” non rappresenta una circostanza che sfugge al controllo della compagnia aerea in quanto trae origine da una decisione della medesima TUIfly, ed inoltre esso, a prescindere dall’elevata percentuale di assenze, è venuto meno dopo l’accordo concluso il 7 ottobre 2016 dalla TUIfly con i rappresentanti del personale.

mercoledì 6 giugno 2018

Linea telefonica interrotta? Sì al risarcimento anche per i professionisti

L’interruzione improvvisa causata dalla compagnia telefonica allo studio professionale, è idonea ad arrecare danni e disagi che devono trovare ristoro mediante il risarcimento dei danni.
Il rapporto contrattuale tra studio professionale e Compagnia telefonica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione a prestazioni corrispettive ed efficacia obbligatoria.
La violazione degli obblighi nascenti dal contratto è quindi inquadrabile come inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c.
In ragione la giurisprudenza di merito ha sosetnuto a più riprese che “deve ritenersi, in applicazione di una regola di esperienza di difficile smentita, che l’interruzione improvvisa della linea telefonica (…) sia stata idonea ad arrecare disagi e danni all’attore”. In particolare, si identifica: il danno emergente nelle spese relative alla divulgazione del nuovo recapito telefonico; il lucro cessante nella perdita di clientela per l’impossibilità di ricevere le prenotazione mediante l’uso del mezzo telefonico.
Da ciò ne consegue il pagamento da parte della società telefonica di un risarcimento (in favore dell’attore) proporzionato al disservizio cagionato alla parte ed al danno che ne è conseguenza.

Risarcimento per danno causato da veicolo fermo

La polizza rc-auto, copre anche se i danni a cose o persone siano stati provocati da veicolo fermo (in sosta) o durante le operazioni di carico e scarico. I giudici di legittimità con una recente sentenza  hanno chiarito che la nozione di circolazione stradale comprende anche tutte quelle operazioni compiute durante la cosiddetta fase statica di circolazione.
Dunque il movimento del veicolo non assurge a elemento essenziale per il risarcimento dei danni causati a terzi essendo sufficiente che nell’operazione compiuta dal mezzo si possa individuare un rischio per gli utenti della strada.Anche un'operazione semplice quale l'apertura o la chiusura di uno sportello, può infatti caginare danni a terzi, o ancora l’errato posizionamento dei carichi sul veicolo.
In tutti tali casi il soggetto danneggiato avrà diritto ad essere risarcito dalla compagnia assicurativa che copre la responsabilità del veicolo che ha cagionato il danno.