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sabato 15 febbraio 2014

PENALE E SPESE DI RECESSO ILLEGITTIME SE NON GIUSTIFICATE DALL'OPERATORE

La legge n. 40 del 2 aprile 2007 ha di fatto vietato alle società telefoniche la possibilità di imporre ai propri clienti che decidano di recedere dal contratto in corso, l'addebito di spese o penali non giustificate dalla necessità di rimborso dei costi sostenuti per la procedura di disattivazione, sempre che siano previste nel contratto e giustificate nel loro preciso ammontare.
Molte compagnie telefoniche, tuttavia, stanno raggirando l'ostacolo ofrendo contratti a prestazioni vantaggiose rispetto alle tariffe ordinarie con durata vincolata e che prevedono specifiche penali in caso di recesso anticipato.
Prima di sottoscrivere qualsiasi contratto sarà pertanto necessario verificare attentamente le risultanze contrattuali e - se del caso - contestare formalmente ogni richiesta di sottoscrizone di clausole ritenute svantaggiose. 
Vincenzo Romano

domenica 9 febbraio 2014

IL CANONE RAI NON E' DOVUTO OLTRE I 75 ANNI

L'art. 1 comma 132 della Legge Finanziaria dell'anno 2008 indica quale requisito per poter essere esentati dal pagamento del canone Rai, il compimento del settantacinquesimo anno di età da parte dell'abbonato.
A tale requisito anagrafico il suddetto articolo aggiunge un requisito di natura patrimoniale ossia un reddito proprio e del coniuge complessivamente non superiore ad € 516,46 mensili.
In presenza di tali requisiti l'abbonato potrà presentare formale disdetta dell'abbonamento e beneficiare delle esenzioni previste dalla indicata normativa.