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giovedì 4 dicembre 2014

ECCO LA DELIBERA GORI ALLA BASE DELLE BOLLETTE "RECUPERO PARTITE PREGRESSE ANTE 2012"

Di seguito riportiamo un estratto della delibera dell'Ente d'Ambito Vesuviano Sarnese che ha dato il via alla riscossione delle "Partite Pregresse Ante 2012".
Come ben si può notare nella parte evidenziata, il recupero somme è relativo agli esercizi dal 2003 al 2011, e non come asserisce la società GORI dal 2006 al 2011.
In attesa della definizione dei reclami il Commissario Straordinario dell'Ente d'Ambito Sarnese - Vesuviano ha comunque chiesto alla GORI di sospendere la riscossione delle fatture relative alle partite pregresse fino al 28.12.2014.



Assistenza e Tutela Consumatori
Via V. Alfano 35, Mercato San Severino
Tel. 089/879633 - Fax. 089/8429003 
Cell. 329/9164357 - 340/3415433


lunedì 1 dicembre 2014

MERCATO SAN SEVERINO: BOLLETTE PAZZE GORI, COME TUTELARSI

Nelle ultime settimane i cittadini della Valle dell'Irno si sono visti recapitare bollette del Servizio Idrico Integrato mediante le quali la società "Gori" addebita costi relativi al "Recupero delle partite pregresse ante 2012".
Si tratta di un conguaglio relativo agli anni dal 2003 al 2011, approvato con delibera del 30 giugno 2014  mediante il quale l'Ente D'Ambito Sarnese- Vesuviano punta a recuperare dalle tasche dei cittadini rientranti nella sua circoscrizione, un ammontare pari ad € 122.495.027, in quattro rate annuali di importo costante, dal 2014 al 2017.
Pur sorvolando in questa sede sui vizi di natura amministrativa propri della cennata delibera, che provvederemo ad allegare nei prossimi giorni, non può non rilevarsi la assoluta illegittimità della pretesa avanzata dalla Gori che non fornisce alcuna informazione relativamente ai criteri utilizzati per la determinazione degli importi, in palese violazione con quanto previsto dall'A.E.E.G. in materia di trasparenza.
Va inoltre evidenziato che buona parte dell'importo richiesto è già prescritto, atteso che ai sensi dell'art. 2948 c.c.  tutto ciò  che deve pagarsi periodicamente ad anno o a termini più brevi, e quindi anche il corrispettivo per il servizio idrico, è soggetto a prescrizione quinquennale.
E' possibile, pertanto, proporre reclamo avverso tali fatture per ottenere l'annullamento di parte della somma richiesta, in quanto già soggetta a prescrizione, mediante apposito modulo che potrete ritirare presso la sede dell'Associazione Assistenza e Tutela Consumatori sita in Mercato San Severino alla via Vincenzo Alfano n. 35 (nei pressi della piscina comunale) 

Assistenza e Tutela Consumatori
Via V. Alfano 35, Mercato San Severino
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martedì 9 settembre 2014

Assegno Sociale INPS 2014: come e quando chiederlo


L’assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini italiani che abbiano compito 65 anni e tre mesi e versano in condizioni di disagio economico a causa della totale assenza di reddito o in caso di redditi non eccedenti le soglie determinate dall'istituto previdenziale, ovvero, € 5.818,93 € nel caso di assenza di coniuge o figli a carico.
La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente: L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.
L’assegno non è reversibile ai familiari superstiti e non è esportabile oltre i confini italiani.
Sono equiparati ai cittadini italiani e, quindi, possono fare domanda di assegno sociale, qualora sussistano tutti i requisiti richiesti:
a) i cittadini extracomunitari - inclusi i familiari di cittadini comunitari o italiani - in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e i rispettivi familiari ricongiunti*;b) i cittadini extracomunitari ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti;
c) i cittadini comunitari, regolarmente iscritti all’anagrafe del Comune di residenza ed i rispettivi familiari ricongiunti, sia comunitari che extracomunitari.
Dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale, in presenza degli altri requisiti richiesti, è corrisposto agli aventi diritto, a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
La domanda può essere inoltrata esclusivamente direttamente tramite una delle sedi dell'associazione e
sussistendone i requisiti, l’assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).
La misura massima dell’assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato.
In relazione all’entità del reddito personale e/o coniugale, l’assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta.
L’importo mensile dell’assegno è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.

venerdì 5 settembre 2014

COSTI DI DISATTIVAZIONE, SONO DA PAGARE?

Fino al 2007 le chiamavano penali: venivano applicate agli utenti che decidevano di cambiare operatore telefonico oppure di esercitare la propria facoltà di recesso dal contratto telefonico.
Poi la legge 40/2007 ha vietato l’addebito di qualunque penale o spesa che non fosse giustificata da “costi degli operatori”.
E gli operatori che hanno fatto? Hanno cominciato ad applicare i cosiddetti “costi di disattivazione”: cifre piuttosto alte addebitate nelle bollette di chiusura senza alcuna spiegazione…
Ma  cosa prevede la normativa “spiegata” dalle Linee guida stilate dall’Autorità Garante per le Comunicazioni e come contestare l’addebito di importi spropositati per la disattivazione del servizio o per il cambio di operatore?
L'art. 1 comma 3 legge 40/2007: i contratti telefonici (così come i contratti tv) devono prevedere la facoltà del contraente di recedere o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni.
Inoltre, sul rispetto di tale normativa vigila l’Agcom che, se riscontra delle violazioni, può direttamente sanzionare le aziende.
Le Linee guida della Direzione Tutela dei Consumatori dell’Agcom:
1) la norma si applica a tutti coloro che sottoscrivono contratti per adesione on operatori di telefonia, inclusi gli utenti finali non residenziali: quindi, non solo consumatori, ma anche clienti business (in genere piccole e medie imprese), esclusi solo quelli di grandi dimensioni che hanno “negoziato” le clausole contrattuali;
2) dalla semplice lettura dei contratti per adesione l’utente deve poter conoscere la facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza senza vincoli temporali, quindi esercitabile in ogni momento (salvo un obbligo di preavviso massimo di 30 giorni): l’eventuale previsione di una durata minima contrattuale è vincolante solo ed esclusivamente per l’operatore; inoltre, dalla lettura delle condizioni contrattuali l’utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per il caso in cui tale facoltà venga esercitata;
3) l’operatore deve compiere tutti gli adempimenti necessari per la disattivazione del servizio entro 30 giorni da quando l’utente ha richiesto il trasferimento dell’utenza oppure ha esercitato il diritto di recesso;
4) l’utente non deve versare alcuna “penale”, comunque denominata, a fronte dell’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento dell’utenza: gli unici importi ammessi sono quelli giustificati da “costi” degli operatori”;
5) tali costi devono corrispondere alle spese effettivamente dimostrabili e correlate alle operazioni di disattivazione/trasferimento: l’operatore deve fornire la prova della loro pertinenza e necessità;
6) per i casi di passaggio da un operatore ad un altro, generalmente le attività di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attività tecniche di attivazione effettuate dall’operatore che acquisisce il cliente e sono già remunerate da quest’ultimo: quindi, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell’utentenon sono in linea di massima giustificati.
Cosa fare quando si riceve una bolletta di chiusura recante l’addebito di costi di disattivazione eccessivi?
Chi ha già effettuato il pagamento dell’intera somma fatturata, può chiedere la restituzione dell’importo corrispondente ai costi di disattivazione.
Chi non ha ancora pagato la bolletta, può contestare tale importo e richiederne lo storno.

domenica 17 agosto 2014

Tim e Vodafone, il servizio Recall diventa a pagamento!

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Dalla fine di luglio il messaggio di testo,che arriva sul cellulare da parte di Tim e Vodafone per informare sulle chiamate ricevute mentre il telefono era spento, fuori rete o occupato, è a pagamento.
Dopo le proteste di utenti e consumatori ora sono l'Antitrust  e l'Autorità garante per le comunicazioni ad accendere il faro sulla questione. 
L'authority per la concorrenza ed il mercato  intende accertare se gli utenti di Tim e Vodafone siano stati adeguatamente informati dell'attivazione del servizio a pagamento e dei suoi costi.
Per evitare addebiti agli utenti che non hanno preso visione del messaggio informativo inviato da Vodafone e Tim per avvisare della modifica, su pressione dell'Autorità per le comunicazioni, le due compagnie hanno già pubblicato nella homepage dei propri siti internet l'informativa sul nuovo avviso a pagamento.
Inoltre le compagnie hanno diffuso ulteriori annunci in merito sui quotidiani di rilevanza nazionale e l'AgCom ha chiesto di modificare il messaggio informativo inviato ogni volta che si usufruisce del servizio informativo di chiamata, per renderne più chiaro il costo. Per Vodafone il servizio costa 6 centesimi al giorno, per Tim, il cui servizio a pagamento è partito dall'11 agosto, 1,90 euro ogni 4 mesi. Per i clienti in abbonamento il servizio rimane gratuito fino al 6 settembre, poi 0,48 euro al mese o 0,96 euro al bimestre a seconda del piano tariffario.
L’Antitrust avrà 5 mesi per valutare se il comportamento dei due operatori sia stato scorretto nella modifica delle condizioni degli avvisi di chiamata dei servizi “LoSai” e “ChiamaOra” di Tim e “Chiamami” e “Recall” di Vodafone. L’Agcom ricorda poi ai clienti che i servizi in questione possono sempre essere disattivati contattando l'operatore. Per Tim si deve chiamare al 40920, per Vodafone al 42070, al 42592 per informazioni.

lunedì 12 maggio 2014

CELLULARI-PORTAFOGLIO, ECCO IL NUOVO TREND ....MA ATTENZIONE AI RISCHI

Le statistiche dei primi mesi del 2014 sembrano confermare la ormai dilagante tendenza ad utilizzare il cellulare per effettuare i pagamenti. 
Ebbene quello che solo pochi anni fa appariva ai più come un futuro lontano, è oggi realtà grazie anche alla diffusione della nuova tecnologia N.F.C. (Near Field Communication) che permette di effettuare pagamenti semplicemente avvicinando lo smatphone ad un Pos abilitato alla ricezionedel segnale.
Associando una carta di credito, o anche di debito, o semplicemente una carta prepagata la nuova tecnologia contactless permette di effettuare pagamenti senza nemmeno la necessità della strisciata.
Sempre più italiani utilizzano l'apparecchio telefonico come un vero e proprio portafoglio virtuale, ma al di là degli evidenti vantaggi in termini di comodità, tra i punti deboli di questa nuova tecnologia vi è sicuramente la sicurezza.
Anche se gli esperti sottolineano che i pericoli su questo fronte sono molto ridotti, considerato che per accedere ai portafogli virtuali ed effettuare transazioni bisogna inserire delle password di autenticazione, è anche vero che smartphone e tablet possono essere infettati da virus e malware capaci di sottrarre i dati relativi alle carte di credito e all'identità del titolare.
Al fine di difendersi da tali pericoli si rende necessario avere un antivirus sempre aggiornato e non dimenticare che se si utilizza lo smartphone per i pagamenti, andrebbe custodito con la stessa cura delle carte di credito.  

domenica 4 maggio 2014

L'ESTRATTO DI RUOLO E' IMPUGNABILE?

Impugnabilità o non impugnabilità? E' questo il dilemma amletico cui si cerca di dare risposta dopo che la Suprema Corte di Cassazione qualche mese fa si era espressa in senso negativo affermando che "è possibile impugnare il ruolo soltanto a seguito di notifica di un atto impositivo, per la ragione che, diversamente, mancherebbe un interesse concreto ed  attuale ex art. 100 c.p.c. ad impugnare un'imposizione che mai è venuta ad esistenza, poichè il ruolo è un semplice atto intero dell'amministrazione".
Ma facciamo un passo indietro, cos'è l'estratto di ruolo? L'estratto di ruolo è un documento che è possibile richiedere presso gli sportelli dell'Agente della riscossione territorialmente competente, da cui è possibile evincere la posizione debitoria che il contribuente ha presso l'agente della riscossione.
Ebbene dopo i recenti tentennamenti e dietrofront della giurisprudenza di legittimità è intervenuta sul punto una recentissima sentenza della Commissione Tributaria di Milano, che ha cercato di fare chiarezza affermando la impugnabilità degli estratti di ruolo ogni qual volta la contestazione riguardi la notifica di atti presupposti.

giovedì 27 marzo 2014

Diritti e Famiglia

Aumentano le richieste di informazione e assistenza legate al momento patologico della vita famigliare.
Affidamento e mantenimento dei figli, sia in caso di matrimonio che di convivenza, ripartizione delle spese condivise quali mutuo e utenze, costi e tempi della separazione e del divorzio, diritti e doveri nella separazione, sono solo alcune delle problematiche che la crisi della famiglia ci impone con sempre maggiore frequenza di fronteggiare.
La necessità di dare risposte ad un bisogno crescente di informazione, ha indotto l'associazione "Assistenza e Tutela Consumatori" a predisporre un canale di comunicazione diretta con i cittadini in difficoltà.
Contattando una delle nostre sedi si potranno avere informazioni su tutte le tematiche legate al diritto di famiglia e ai rapporti parentali.
I legali che collaborano con l’Associazione resteranno poi a disposizione presso le nostre. sedi con consulenze personalizzate su problematiche e temi specifici e particolarmente complessi quali :
  • Separazione e Divorzio
  • Affidamento e mantenimento dei figli
  • Revisione delle condizioni della separazione o divorzio;
  • Diritti dei figli nati al di fuori del matrimonio
  • Tutela dei minori
  • Diritti e doveri delle coppie non sposate
  • Divisione delle spese
  • Successioni

domenica 9 marzo 2014

E' SEMPRE POSSIBILE RECEDERE DAL CONTRATTO FANTASMA

   
La liberalizzazione del mercato dell'energia ha introdotto alcune novità di non poco rilievo.
   A tutela dei Consumatori, il Codice del Consumo - artt. 64 e ss. del D.LGS. 20672005 - e la successiva delibera dell'Autorità Garante dell'Energia Elettrica e del Gas stabiliscono che in tutti i casi di contratti stipulati fuori dai locali commerciali, o a distanza, e quindi in tutti i casi di contratti stipulati presso l'abitazione del cliente, presso i centri commerciali o, ancora, telefonicamente,  deve essere specificata la possibilità di recedere dal contratto, mediante invio di una raccomandata a/r, entro 10 gg. lavorativi.
   Tale ermine decorre dalla sottoscrizione del contratto che, nel caso di adesione telefonica, decorrono dal momento della ricezione del contratto sottoscritto.
    In caso di contratto concluso per via telefonica, pertanto, il Consumatore potrà in qualsiasi momento comunicare alla compagnia somministratrice il mancato ricevimento del contratto e la volontà di recedere.

sabato 15 febbraio 2014

PENALE E SPESE DI RECESSO ILLEGITTIME SE NON GIUSTIFICATE DALL'OPERATORE

La legge n. 40 del 2 aprile 2007 ha di fatto vietato alle società telefoniche la possibilità di imporre ai propri clienti che decidano di recedere dal contratto in corso, l'addebito di spese o penali non giustificate dalla necessità di rimborso dei costi sostenuti per la procedura di disattivazione, sempre che siano previste nel contratto e giustificate nel loro preciso ammontare.
Molte compagnie telefoniche, tuttavia, stanno raggirando l'ostacolo ofrendo contratti a prestazioni vantaggiose rispetto alle tariffe ordinarie con durata vincolata e che prevedono specifiche penali in caso di recesso anticipato.
Prima di sottoscrivere qualsiasi contratto sarà pertanto necessario verificare attentamente le risultanze contrattuali e - se del caso - contestare formalmente ogni richiesta di sottoscrizone di clausole ritenute svantaggiose. 
Vincenzo Romano

domenica 9 febbraio 2014

IL CANONE RAI NON E' DOVUTO OLTRE I 75 ANNI

L'art. 1 comma 132 della Legge Finanziaria dell'anno 2008 indica quale requisito per poter essere esentati dal pagamento del canone Rai, il compimento del settantacinquesimo anno di età da parte dell'abbonato.
A tale requisito anagrafico il suddetto articolo aggiunge un requisito di natura patrimoniale ossia un reddito proprio e del coniuge complessivamente non superiore ad € 516,46 mensili.
In presenza di tali requisiti l'abbonato potrà presentare formale disdetta dell'abbonamento e beneficiare delle esenzioni previste dalla indicata normativa.

venerdì 24 gennaio 2014

EQUITALIA: SANATORIA E SCONTI ENTRO IL 28 FEBBRAIO


Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014, entro il prossimo 28 febbraio i contribuenti potranno pagare in un'unica soluzione, senza interessi di mora le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi sonsegnati alla società di riscossione Equitalia entro il 31 ottobre 2013.
Rientrano nella sanatoria i tributi di competenza delle Agenzie Fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli, oltre che i tributi di competenza degli Enti Locali e dell'Erario quali ad esempio l'IVA e l'Irpef.
Per avere contezza delle somme iscritte ai danni dei e degli avvisi di accertamento affidati ad Equitalia entro il suddetto termine, i conribuenti potranno richiedere estratti di ruolo presso le sedi Equitalia.
Entro il 28 febbraio pagando in un'unica soluzione sarà possibile ottenere uno sconto pari agli interessi di mora maturati, ossia a quegli interessi giornalieri che maturano dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella esattoriale.
I pagamenti potranno essere effettuati presso gli uffici postali o presso le sedi territoriali di Equitalia.

mercoledì 22 gennaio 2014

TARSU: LA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI

Con la sentenza n. 4283/2010, depositata il 23/02/2010, la Suprema Corte ha fissato in cinque anni il termine prescrizionale per la riscossione di diversi tributi fra i quali anche la Tarsu.
Tale termine prescrizionale si applica successivamente alla notificazione della cartella di pagamento per la notificazione della quale, almeno nelle ipotesi relative alla riscossione  a mezzo ruolo, si applicano i diversi termini di cui all’articolo 25 D.P.R. 602/1973 o i termini stabiliti dalle singole leggi d’imposta (è il caso della tarsu per la quale vigono i termini sanciti dal cosiddetto mini testo unico sui tributi locali).
Il ragionamento fatto dalla Corte di Cassazione che ha ribaltato le precedenti pronunce delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale si fonda sull’applicabilità al caso di specie della prescrizione quinquennale  di cui all’art. 2948, n. 4 del Codice Civile e non della prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Tale applicabilità muove dall’assunto che nei casi portati all’attenzione della Corte (Tarsu, contributi consortili e canoni per passo carrabile e occupazione aree pubbliche) il contribuente paga per una prestazione periodica autonoma (annuale o infra - annuale) sempre, però, che il servizio gli venga effettivamente reso.
Il pagamento, cioè, della Tarsu è stato assimilato ai pagamenti dei corrispettivi dovuti per forniture elettriche o idriche.
Tale sentenza apre importanti prospettive sarà possibile adire il Giudice competente (Commissione Tributaria) facendo valere, ove trascorsa, la prescrizione quinquennale rispetto alla notifica dell'atto impositivo impugnato.

domenica 12 gennaio 2014

Più Tasse meno giustizia!

E' senza dubbio un 2014 che inizia all’insegna degli aumenti.
A rimetterci ancora una volta saranno soprattutto i dipendenti pubblici e i pensionati che dovranno ovviare  ai nuovi aumenti a fronte di stipendi e pensioni bloccate da anni.
Gli aumenti colpiranno infatti vari settori della vita a partire dal caffè che, insieme a snack e bibite dei distributori automatici, diventerà più caro per il passaggio dell’Iva dal 4 al 10%.

Poi c’è la patente: rinnovarla, a partire dal 9 gennaio, costerà 26 euro in più. Nonostante i costi della procedura siano rimasti formalmente invariati (25 euro, 16 per la vecchia marca da bollo e 9 euro per i diritti di Motorizzazione), vanno aggiunti 6,80 euro per la posta assicurata da saldare al momento del ritiro della patente presso l’ufficio postale (mentre prima il vecchio bollino adesivo arrivava direttamente a casa), 15 euro in più per la visita medica (essendo aumentati i compiti dei medici) e minimo 4 euro per le nuove foto tessera (se si sceglie la macchinetta e non si va da un fotografo).

Il costo dell'Energia salirà dello 0,7%, i pedaggi autostradali sono aumentati dal 1° gennaio del 3,9%. Gli aumenti di raccomandate (1,80 euro, da 3,60 a 5,40, + 50%) e lettere (0,25 euro, da 0,70 a 0,95, +35%) sono stati per il momento congelati da Poste Italiane ma sono possibili in qualunque giorno da domani al 2016, essendo già stati autorizzati da Agcom.

Infine, per iscrivere una causa a ruolo ci vorrà una marca da bollo di oltre tre volte superiore a quella attualmente in uso.
Dunque la classica marca da bollo da 8 euro costerà ora ben 27 euro .
Trattandosi di un importo fisso che – a differenza del contributo unificato – prescinde dal valore della causa, essa andrà ad incidere notevolmente sulle cause di valore esiguo, in alcuni casi arrivando a renderle quasi antieconomiche, di fatto limitando l'accesso alla giustizia di quelle che sono considerate le "fasce deboli" del nostro Paese, calpestando ancora una volta quel diritto alla difesa che la nostra Carta Costituzionale annovera tra i diritti fondamentali di ogni cittadino!