Assistenza e Tutela Consumatori, dal 2012 accanto ai contribuenti italiani PER TUTTI GLI ISCRITTI LA CONSULENZA E' GRATUITA

giovedì 27 marzo 2014

Diritti e Famiglia

Aumentano le richieste di informazione e assistenza legate al momento patologico della vita famigliare.
Affidamento e mantenimento dei figli, sia in caso di matrimonio che di convivenza, ripartizione delle spese condivise quali mutuo e utenze, costi e tempi della separazione e del divorzio, diritti e doveri nella separazione, sono solo alcune delle problematiche che la crisi della famiglia ci impone con sempre maggiore frequenza di fronteggiare.
La necessità di dare risposte ad un bisogno crescente di informazione, ha indotto l'associazione "Assistenza e Tutela Consumatori" a predisporre un canale di comunicazione diretta con i cittadini in difficoltà.
Contattando una delle nostre sedi si potranno avere informazioni su tutte le tematiche legate al diritto di famiglia e ai rapporti parentali.
I legali che collaborano con l’Associazione resteranno poi a disposizione presso le nostre. sedi con consulenze personalizzate su problematiche e temi specifici e particolarmente complessi quali :
  • Separazione e Divorzio
  • Affidamento e mantenimento dei figli
  • Revisione delle condizioni della separazione o divorzio;
  • Diritti dei figli nati al di fuori del matrimonio
  • Tutela dei minori
  • Diritti e doveri delle coppie non sposate
  • Divisione delle spese
  • Successioni

domenica 9 marzo 2014

E' SEMPRE POSSIBILE RECEDERE DAL CONTRATTO FANTASMA

   
La liberalizzazione del mercato dell'energia ha introdotto alcune novità di non poco rilievo.
   A tutela dei Consumatori, il Codice del Consumo - artt. 64 e ss. del D.LGS. 20672005 - e la successiva delibera dell'Autorità Garante dell'Energia Elettrica e del Gas stabiliscono che in tutti i casi di contratti stipulati fuori dai locali commerciali, o a distanza, e quindi in tutti i casi di contratti stipulati presso l'abitazione del cliente, presso i centri commerciali o, ancora, telefonicamente,  deve essere specificata la possibilità di recedere dal contratto, mediante invio di una raccomandata a/r, entro 10 gg. lavorativi.
   Tale ermine decorre dalla sottoscrizione del contratto che, nel caso di adesione telefonica, decorrono dal momento della ricezione del contratto sottoscritto.
    In caso di contratto concluso per via telefonica, pertanto, il Consumatore potrà in qualsiasi momento comunicare alla compagnia somministratrice il mancato ricevimento del contratto e la volontà di recedere.