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sabato 9 dicembre 2017

ROTTAMAZIONE BIS: LE NOVITA'

Con le nuove norme, in vigore da oggi,  possono infatti presentare domanda tutti i contribuenti con cartelle non pagate relative al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Definizione agevolata anche per eventuali cartelle 2017 non ancora notificate, per le quali arriverà una specifica comunicazione entro il marzo prossimo. Per tutti scadenza delle domande fissata al 15 maggio 2018. 
Sotto il profilo sostanziale, la citata disposizione normativa non si limita a un mero aggiornamento temporale delle disposizioni contenute nell’articolo 6 D.L. 193/2016, bensì aggiorna e modifica sia l’ambito applicativo sia quello procedurale della definizione agevolata dei carichi.
La nuova formulazione di fatto ripristina la possibilità di rottamare tutti i ruoli affidati all’Agente della riscossione rispettivamente:
  • dal 1.1.2000 al 31.12.2016 (nella prima versione erano esclusi);
  • dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
In particolare, sono definibili i ruoli affidati all’Agente della riscossione nel periodo intercorrente tra il 1.1.2000 e il 31.12.2016:
  1. per i quali è stata presentata l’istanza di definizione, ex articolo 6 D.L. 193/2016, ma non sono state rispettate le scadenze previste per il pagamento delle rate dei mesi di luglio e settembre 2017;
  2. per i quali è stata presentata l’istanza di definizioneex articolo 6 D.L. 193/2016, ma non è stata accolta dall’Agente della riscossione;
  3. per i quali non è mai stata presentata alcuna istanza di definizione
La nuova rottamazione riguarda anche chi ha piani rateali in corso, compresi coloro che non erano in regola con i pagamenti del 2016.
In questo caso a fronte della presentazione della domanda, sempre entro il 15 maggio, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle somme dovute per regolarizzare le rate del 2016, che dovranno essere versate entro il 31 luglio 2018. Una volta effettuato il pagamento l'Agenzia comunicherà le somme dovute per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti sono possibili  in un’unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. 

In presenza di carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016, per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12, con relativa esclusione dalla definizione agevolata, è possibile ora la (ri)ammissione alla stessa purché:
  1. entro il 31.12.2017 sia presentata istanza di adesione utilizzando l’apposito mod. DA-R;
  2. entro il 31.5.2018 siano versate, in un’unica soluzione, le rate scadute e non pagate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento si determina “l’improcedibilità dell’istanza”;
  3. siano pagate in un massimo di 3 rate (con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018):
  4. le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  5. le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio/rimborso delle spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento;
  6. nonché, a decorrere dall’1.8.2017, gli interessi ex articolo 21, comma 1, D.P.R. 602/1973 (4,5%).
Oltre alle ipotesi di cui sopra, come accennato, viene ripristina la possibilità di definizione agevolata anche per i ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2016 per i quali non è mai stata presentata un’istanza di rottamazione.

RIFORMA TARIFFE LUCE 2018

Dal 1° gennaio 2017 verrà introdotta nella struttura delle tariffe luce domestiche con la nuova tariffa TD, che sostituisce i precedenti profili tariffari e favorisce chi realizza consumi più elevati.

L’introduzione della nuova tariffa TD si inserisce nel più ampio contesto della riforma delle tariffe elettriche già avviata in precedenza e che verrà completata nel 2018.
La riforma elettrica avviata dalle istituzioni e regolamentata dall’Autorità di settore si pone un obiettivo primario: l’eliminazione del criterio di progressività e del cosiddetto meccanismo dei sussidi, in base al quale, paradossalmente, le famiglie numerose si facevano carico di parte della bolletta dei single di tutta Italia!
Come anticipato, la nuova tariffa TD sostituisce la precedente distinzione tra i profili D2 e D3.
In particolare, i vecchi profili erano distinti tra loro per il diverso carico di potenza massima del contatore installato, che nella tariffa D2 era limitato a 3 kW, mentre la tariffa D3 riguardava carichi di potenza superiore.
La tariffa D2, inoltre, era destinata solo a chi avesse la residenza anagrafica nell’immobile presso il quale era installato il contatore.
Entrambi i precedenti profili erano improntati al criterio di progressività. 
Adesso, invece, la nuova tariffa TD supera ogni distinzione e propone una tariffa lineare, in cui i costi crescono di pari passo ai consumi, senza penalizzare le utenze che presentano costi più alti.
Inoltre, in caso di richiesta di aumento di potenza massima, la relativa procedura sarà accompagnata da spese molto più contenute rispetto a quelle sinora previste.
La nuova tariffa TD agevolerà in particolar modo i nuclei familiari numerosi, a scapito di chi consuma poca energia elettrica.
Va aggiunto, infine, che la riforma delle tariffe elettriche 2017 favorisce anche quanti hanno investito in sistemi di efficienza energetica, e in particolare nelle pompe di calore. Questi soggetti, che prima potevano godere della conveniente tariffa D1, usufruiscono già del regime tariffario che entrerà in vigore in maniera generalizzata dal 2017, e che prevede il definitivo superamento, sotto ogni aspetto tariffario, del criterio di progressività.
Dal punto di vista tecnico, la tariffa TD presenta tre diverse componenti:

  • la prima componente è destinata a coprire i costi connessi all’erogazione dei servizi di trasmissione, di distribuzione e di misura dell’energia elettrica. Per l’anno 2017, il suo valore è pari a 1.896,00 centesimi di euro per punto di prelievo per anno;
  • la seconda componente copre i costi connessi alle infrastrutture relative al servizio di distribuzione. Per l’anno 2017, è pari a 2.148,00 centesimi di euro per kW impegnato per anno;
  • la terza componente va a coprire i costi per le infrastrutture necessarie al servizio di trasmissione e di distribuzione e, per l’anno 2017, è pari a 0,719 centesimi di euro per ogni kWh