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martedì 26 marzo 2013

CONTRATTI TRUFFA? CONSUMATORI RISARCITI

Un’associazione di consumatori di Bari, a fine gennaio 2012, è riuscita ad ottenere il risarcimento di quasi mille euro – anche per danni non patrimoniali - a favore di un consumatore in conseguenza del mancato avviso di passaggio di gestione tra due compagnie di fornitura elettrica.
Da sottolineare che il passaggio dalla gestione tutelata al mercato libero  era avvenuto senza alcun consenso da parte dell’utente, che oltretutto si vedeva recapitare le fatture dei due gestori di energia elettrica.
In seguito alla sospensione del pagamento delle fatture del vecchio gestore, il consumatore era rimasto 20 giorni senza energia elettrica per morosità, presso il proprio esercizio commerciale, dove svolgeva la sua attività lavorativa.
Il Giudice di Pace ha condannato la società somministratrice al risarcimento del danno causato da stress, disagio e peggioramento della situazione lavorativa.
La sentenza assume un valore notevole, in quanto riconosce il risarcimento anche dei danni non patrimoniali, ossia quelli legati all’ansia, stress, depressione, che esperienze del genere causano ai consumatori, con evidente peggioramento dello stile di vita.
Una vittoria che rassicura i consumatori che si trovano nella stessa situazione, ad avviare una causa, per la tutela dei propri diritti.

INFORTUNIO IN PALESTRA? NE RISPONDE L'ISTRUTTORE O IL PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

 


Si tratta di un tema che sta particolarmente a cuore a tutti gli operatori del settore: dal gestore e/o proprietario di un impianto sportivo, all’istruttore, all’assistente ai bagnanti.
Effettivamente, come abbiamo già messo in evidenza, in ogni caso in cui, malauguratamente, si verifichi un sinistro in un impianto, tutti gli operatori di tale impianto potrebbero essere coinvolti dalla relativa responsabilità civile o, addirittura, penale. A conferma di ciò, segnaliamo due sentenze del Tribunale di Genova.

La prima sentenza è la n. 905 del 10.3.2003 di cui riportiamo alcune massime:
“Per le lesioni subite da un alunno durante l’ora di educazione fisica, deve riconoscersi la responsabilità dell’insegnante (ISTRUTTORE), laddove egli stesso abbia predisposto gli strumenti ginnici utilizzati nel corso dell’esercizio e non siano state adottate le opportune cautele per evitare il verificarsi di una situazione pericolosa (nella specie l’alunno doveva superare correndo due materassi di gomma piuma di considerevole spessore che, a causa del precedente passaggio dei compagni, si erano distaccati, creando una pericolosa intercapedine)”.

“Il Ministero dell’Istruzione deve rispondere dei danni cagionati dall’operato del proprio
personale docente”.

“Per le lesioni subite durante lo svolgimento della lezione di educazione fisica svoltasi presso la palestra di proprietà del Comune (GESTORE DELL'IMPIANTO) non può ravvisarsi la responsabilità di quest’ultimo, se è accertato che l’evento dannoso non è stato causato da carente o difettosa manutenzione della struttura”.

Avuto a riguardo alla prima delle massime riportate, tale sentenza riconosce la responsabilità dell’insegnante sulla base di un principio che ben potrebbe essere applicato anche all’istruttore in relazione ad un sinistro eventualmente verificatosi durante una lezione del suo corso: si tratta del principio secondo cui sussiste la colpa dell’insegnante e, quindi, la sua responsabilità, per non aver adottato “le opportune cautele per evitare il verificarsi di una situazione pericolosa” nella predisposizione degli strumenti necessari per l’esercizio dell’attività sportiva.
Evidentemente non è mera retorica l’affermare che l’insegnante e/o l’istruttore non debba mai lasciarsi andare ad atteggiamenti superficiali, perdendo la concentrazione sulle potenzialità dannose di ogni singolo esercizio sportivo (non v’è dubbio che il mestiere dell’istruttore non è un mestiere semplice).

La seconda sentenza interessa maggiormente la categoria dei gestori e/o proprietari di impianti sportivi la cui responsabilità civile è stata ravvisata in ragione della colpa consistente dell’aver, perlomeno, tollerato la presenza di un elemento strutturale pericoloso sussistente nell’impianto:
“Poiché l’insidia nel campo da gioco è riferibile alla condotta dei responsabili della struttura di gioco che hanno progettato o almeno tollerato l’installazione di ricoperture sintetiche intervallate da un solco e predisposto una rampa inclinata immediatamente a ridosso dell’area di gioco, non si versa in tale caso nell’ipotesi della responsabilità oggettiva ex art. 2051, c.c.. Al contrario, si versa nell’ipotesi di colpa concreta, pur se non imputabile ad un soggetto compiutamente identificato ma comunque legato alla società sportiva convenuta, che è tenuta al risarcimento del danno (nel caso in oggetto l’attore durante una partita di calcio a livello amatoriale aveva subito lesioni con postumi invalidanti permanenti a seguito della caduta a terra determinata dall’inciampo su una grata collocata appena fuori del campo e nascosta da un dislivello e dall’erba)”
(Trib. Genova, 12.5.2003, n. 1711).

Il gestore e/o proprietario dell’impianto, pertanto, oltre a dover esercitare un’attività di controllo sull’operato dei propri dipendenti, non potrà mai perdere di vista le potenzialità dannose della struttura che gestisce.

mercoledì 20 marzo 2013

EQUITALIA: GLI INTERESSI DI MORA AUMENTANO DEL 15%

Brutte notizie per le famiglie italiane indebitate fino al collo: dal primo maggio il tasso degli interessi di mora applicato da Equitali aumenterà del 15%, passando dal 4,55% al 5,22%.
Non bastava l’aumento dei prezzi e delle tariffe, non bastava la caduta verticale del potere di acquisto (-14,1% dal 2008) e non bastava neanche l’incredibile livello raggiunto dalla pressione fiscale nel nostro Paese (con aumenti solo nel 2013 di +421 Euro).
Anche Equitalia dà un ulteriore contributo per accrescere la preoccupazione e lo stato di vera e propria esasperazione in cui si trovano le famiglie”. “Una vera e propria assurdità! – affermano Rosario Trefiletti ed Elio Lannutti, presidenti di Federconsumatori e Adusbef – che cade proprio in un momento drammatico per le famiglie italiane che, in molti casi, si trovano in estrema difficoltà anche nel far fronte alle spese più elementari". Per le associazioni piuttosto che pensare ad aumentare i tassi di mora, Equitalia dovrebbe dare la priorità ad una decisa riorganizzazione della struttura, migliorando i pessimi rapporti con il pubblico.
Intanto si sta per avviare una petizione popolare nazionale contro Equitalia che sarà presentata al Parlamento e al Governo. “Con il sistema di interessi applicato – ha spiegato Codici - sia in termini di aggio che in termini di anatocismo esercitato, risulta impossibile per il cittadino sanare la propria posizione debitoria. Quest’ultimo, così, si vede pignorare la casa dove vive, o fermare la macchina con cui lavora, facendo venir meno la possibilità di creare un reddito. Tali fenomeni sono contrari ai principi costituzionali che garantiscono il diritto alla casa e al lavoro ( Artt. 1,2,3 e 47 Costituzione Italiana)”.

venerdì 15 marzo 2013

L'ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO NON RICHIESTO PUO' COMPORTARE IL RISARCIMENTO DEL DANNO








E' risarcibile il danno da stress subito dal consumatore in ragione dell'arbitraria attivazione di un servizio non richiesto sulla linea telefonica.
Questo è quanto stabilito da diverse sentenze di merito, nelle quali i giudici evidenziando una  violazione del principio della buona fede contrattuale da parte delle compagnie telefoniche, hanno condannato queste ultime a risarcire lo stress subito dagli utenti, costretti a reiterare innumerevoli volte le proprie richieste  di risoluzione e del problema.
      Tali pronunce aprono la strada a possibili analoghe azioni contro le compagnie telefoniche che, abusando dei propri poteri, provocano disagi di non poco conto agli utenti che spesso si trovano addebitati in bolletta voci relative a servizi mai richiesti.

lunedì 11 marzo 2013

VIAGGIO DI NOZZE ROVINATO?...LA RESPONSABILITA' E' DEL TOUR OPERATOR!!!


E’ risarcibile, in virtù del combinato disposto dagli art. 2059 c.c. e 32 della Cost., il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, consistente nel pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, tanto più grave ove si tratti di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile.
Così ha deciso il Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza in commento, in linea con i precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità in materia.
Nella fattispecie in esame, l’attore aveva acquistato un pacchetto turistico per il viaggio di nozze. Nel viaggio aereo di andata, dopo la consegna al check in per l’imbarco, il bagaglio veniva smarrito e mai più rinvenuto, sicché l’attore era stato costretto ad acquistare alcuni beni di prima necessità.
Pertanto agiva in giudizio per la condanna al risarcimento nei confronti del vettore del danno patrimoniale corrispondente al valore degli oggetti contenuti nel bagaglio smarrito (entro il massimale stabilito dalla convenzione di Montreal del 28.5.1999 di € 1.170,83); nei confronti dell’assicurazione del danno patrimoniale derivante dalla differenza tra il valore del bagaglio smarrito e quanto risarcito dal vettore; e, infine, nei confronti del vettore e del tour operator in solido tra loro del danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute per l’acquisto di beni di prima necessità, nonché del danno non patrimoniale.
Sia il vettore che il tour operator sono stati inoltre condannati a risarcire all’attore il danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” considerato che, anche dopo la riparametrazione dei confini del danno non patrimoniale operata dalle Sezioni Unite (sentenze n. 26972-5/2008), la Suprema Corte ha ribadito la configurabilità ontologica del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, di particolare gravità nel caso di viaggio di nozze (ex multis Cass. n. 7256/2012).
La Corte ha precisato inoltre che il turista-consumatore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da parte dell’organizzatore o dal venditore, anche se la responsabilità sia ascrivibile ad altri prestatori di servizi.

mercoledì 6 marzo 2013

I MISTERIOSI ADDEBITI DEL "PIANETA 3"




Gentili lettori,
sembra quasi il titolo di un film, eppure nelle ultime settimane ci sono pervenute diverse segnalazioni di utenti che dopo avere attivato i nuovi piani tariffari della società di telecomunicazioni "3" comprensivi di internet, all'esito della configurazionedel telefono celluare, secondo le impostazioni inviate dalla medesima società di telecomunicazioni, hanno notato continue erosioni del credito, documentate nell’infocosti del sito 3 come dovute a “Pagine sotto copertura 3”, al costo di 0,09 euro ciascuna.
Ebbene si tratta di una vera e propria pratica artatamente scorretta utilizzata dalla  Compagnia telefonica che, all'esito della configurazione inviata a mezzo sms, imposta quale pagina iniziale del browser la pagina "pianeta tre" o "App&Store ", senza di fatto avvertire l'ignaro consumatore che per ogni visualizzazione della gli saranno addebitati € 0,09.
Rilevata la scorrettezza e l'illegittimità di tali addebiti, anche alla luce della violazione del principio della buona fede, l' Associazione "Assistenza e Tutela Consumatori" è disponibile ad inoltrare per conto di chi ne farà richiesta reclami diretti ad ottenere dal gestore 3 il rimborso delle somme indebitamente percette, valorizzando, altresì, eventuali profili risarcitori.
Potrete chiedere info ed inviare segnalazioni all'indeirizzo mail: tutelaconsumatori@live.it
         Affettuosi saluti

sabato 2 marzo 2013

EQUITALIA ED ISCRIZIONE DI IPOTECA: COME FARE RICORSO


Avere a che fare con Equitalia si sa, non è mai piacevole.
Di certo c’è un evento che più di altri può rappresentare per un contribuente, un vero e proprio incubo. Si tratta infatti di una procedura della massima gravità e che oltretutto prevede una trafila burocratica molto complicata per essere definitivamente annullata.
Sul punto degna di nota è la recentissima sentenza n. 7051/2012 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l’impugnabilità dell’iscrizione di ipoteca illegittima, sottolineando nel contempo la perentorietà dei termini entro i quali l’impugnazione medesima deve essere proposta.
L’impugnazione di ipoteca, infatti, è da qualificarsi come impugnazione contro gli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., disposizione che prevede due diverse modalità: l’atto di citazione, se l’esecuzione non è ancora iniziata, ovvero il ricorso, se l’esecuzione è già iniziata. Punto in comune è la necessità che essa sia proposta entro il termine di 20 giorni dal compimento dell’atto impugnato o dalla sua acquisita notizia .
Diverso è il caso in cui oggetto della creditoria posta a fondamento della iscrizione ipotecaria sia un tributo rientrante nella competenza della Commissione Tributaria.
In questo caso il contribuente potrà presentare ricorso alla Commissione Trbutaria competente entro il termine di giorni 60!
E' poi da sottolineare che a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. n. 106/2011 al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 è stato aggiunto all’art. 77 il punto 2-bis laddove si afferma “L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva”.
La comunicazione preventiva è, quindi, il primo elemento della sequela procedimentale di costituzione del diritto reale di garanzia e la sua mancata notifica da parte dell'Agente della riscossione determina la nullità della successiva iscrizione di ipoteca.