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mercoledì 25 settembre 2013

GARANZIA: E' CHI VENDE A DOVER DIMOSTRARE LA BUONA QUALITA' DEL PRODOTTO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO

Finalmente non sarà più chi compra a dover dimostrare che il prodotto non funzionava bene già al momento dell'acquisto.
La buona notizia arriva da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, nella quale i Giudici della Suprema Corte hanno affermato che spetta al negoziante che non vuole riconoscere il diritto di garanzia dare prova della buona qualità iniziale di quanto ha venduto.
Dunque se il prodotto acquistato non funziona bene o è difettoso si hanno due anni di tempo dal momento dell'acquisto per far valere il proprio diritto di garanzia.
Ma non solo. Grazie alla recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 20110, 2/09/2013), i consumatori si edranno riconosciuto un nuovo importante diritto: sarà il venditore che - se vuole sottrarsi alla garanzia - dovrà dimostrare che il bene non aveva nessun problema all'origine.
Fino ad ora, invece, le cose funzionavano al contrario: veniva spesso chiesto al cliente, infatti, di fornire la prova che il prodotto fosse difettoso già al momento dell'acquisto.
Si tratta di una vera e propria affermazione di un principio di civiltà, spesso infatti, chi compra non è un ingegnere che analizza la piena funzionalità di un nuovo acquisto conservandone prova. Assolutamente più ragionevole richiedere un simile onere a chi il prodotto lo vende e della sua buona qualità, invece, dovrebbe averne certificazione.

dott.ssa Antonella Valicenti 

domenica 1 settembre 2013

INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO: QUANDO VI E' L'ESONERO DALLE VISITE DI REVISIONE

Da ormai sei anni è stato  individuato l'elenco delle patologie escluse dalle visite di controllo per la verifica della permanenza dello stato di invalidità, attuativo dell'art. 6 della Legge 80 del 2006. Il decreto è entrato in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 27 settembre 2007, n. 225).


Dunque i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell' indennita' di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed e' indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione.».


Il citato decreto ha approvato l'elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, che costituisce parte integrante del presente decreto. Sono state individuate 12 voci relative a condizioni patologiche per le quali non saranno più necessari esami di controllo e di verifica per continuare a godere del riconoscimento dello stato invalidante. L'individuazione si basa su due elementi: la gravità della condizione e l'impossibilità di miglioramento. 

Le persone la cui patologia o menomazione rientri tra quelle elencate nel decreto e siano titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono prtanto esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione del loro stato invalidante, a meno che non siano gli stessi interessati a chiedere la revisione.

Occorre precisare che anche se il decreto risale ormai al 2007, i casi in cui l'esonero è riconosciuto sono sempre meno frequenti non ostante si rientri nei requisiti richiesti dalla norma. Quest'attuazione non trova giustificazione nella normativa ma bensì in una prassi che, ormai purtroppo, si sta consolidando. E' importante, dunque, conoscere quanto stabilito dalla norma al momento di effettuare una visita di accertamento, revisione ,aggravamento o controllo.

Nel caso, però, si venga convocati per i controlli straordinari che l'Inps sta attualmente effettuando o risulti fissata una data di scadenza nel verbale di invalidità (revisione programmata) è indispensabile presentarsi a visita, facendo presente in questa sede il diritto alla non rivedibilità della patologia (sempreché sussistano i requisiti) e anche a non essere più sottoposti ad ulteriori visite di controllo.