Assistenza e Tutela Consumatori, dal 2012 accanto ai contribuenti italiani PER TUTTI GLI ISCRITTI LA CONSULENZA E' GRATUITA

domenica 9 marzo 2014

E' SEMPRE POSSIBILE RECEDERE DAL CONTRATTO FANTASMA

   
La liberalizzazione del mercato dell'energia ha introdotto alcune novità di non poco rilievo.
   A tutela dei Consumatori, il Codice del Consumo - artt. 64 e ss. del D.LGS. 20672005 - e la successiva delibera dell'Autorità Garante dell'Energia Elettrica e del Gas stabiliscono che in tutti i casi di contratti stipulati fuori dai locali commerciali, o a distanza, e quindi in tutti i casi di contratti stipulati presso l'abitazione del cliente, presso i centri commerciali o, ancora, telefonicamente,  deve essere specificata la possibilità di recedere dal contratto, mediante invio di una raccomandata a/r, entro 10 gg. lavorativi.
   Tale ermine decorre dalla sottoscrizione del contratto che, nel caso di adesione telefonica, decorrono dal momento della ricezione del contratto sottoscritto.
    In caso di contratto concluso per via telefonica, pertanto, il Consumatore potrà in qualsiasi momento comunicare alla compagnia somministratrice il mancato ricevimento del contratto e la volontà di recedere.

Nessun commento:

Posta un commento