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martedì 9 settembre 2014

Assegno Sociale INPS 2014: come e quando chiederlo


L’assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini italiani che abbiano compito 65 anni e tre mesi e versano in condizioni di disagio economico a causa della totale assenza di reddito o in caso di redditi non eccedenti le soglie determinate dall'istituto previdenziale, ovvero, € 5.818,93 € nel caso di assenza di coniuge o figli a carico.
La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente: L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.
L’assegno non è reversibile ai familiari superstiti e non è esportabile oltre i confini italiani.
Sono equiparati ai cittadini italiani e, quindi, possono fare domanda di assegno sociale, qualora sussistano tutti i requisiti richiesti:
a) i cittadini extracomunitari - inclusi i familiari di cittadini comunitari o italiani - in possesso del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo e i rispettivi familiari ricongiunti*;b) i cittadini extracomunitari ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti;
c) i cittadini comunitari, regolarmente iscritti all’anagrafe del Comune di residenza ed i rispettivi familiari ricongiunti, sia comunitari che extracomunitari.
Dal 1° gennaio 2009, l’assegno sociale, in presenza degli altri requisiti richiesti, è corrisposto agli aventi diritto, a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
La domanda può essere inoltrata esclusivamente direttamente tramite una delle sedi dell'associazione e
sussistendone i requisiti, l’assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).
La misura massima dell’assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato.
In relazione all’entità del reddito personale e/o coniugale, l’assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta.
L’importo mensile dell’assegno è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.

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