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sabato 9 dicembre 2017

ROTTAMAZIONE BIS: LE NOVITA'

Con le nuove norme, in vigore da oggi,  possono infatti presentare domanda tutti i contribuenti con cartelle non pagate relative al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Definizione agevolata anche per eventuali cartelle 2017 non ancora notificate, per le quali arriverà una specifica comunicazione entro il marzo prossimo. Per tutti scadenza delle domande fissata al 15 maggio 2018. 
Sotto il profilo sostanziale, la citata disposizione normativa non si limita a un mero aggiornamento temporale delle disposizioni contenute nell’articolo 6 D.L. 193/2016, bensì aggiorna e modifica sia l’ambito applicativo sia quello procedurale della definizione agevolata dei carichi.
La nuova formulazione di fatto ripristina la possibilità di rottamare tutti i ruoli affidati all’Agente della riscossione rispettivamente:
  • dal 1.1.2000 al 31.12.2016 (nella prima versione erano esclusi);
  • dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
In particolare, sono definibili i ruoli affidati all’Agente della riscossione nel periodo intercorrente tra il 1.1.2000 e il 31.12.2016:
  1. per i quali è stata presentata l’istanza di definizione, ex articolo 6 D.L. 193/2016, ma non sono state rispettate le scadenze previste per il pagamento delle rate dei mesi di luglio e settembre 2017;
  2. per i quali è stata presentata l’istanza di definizioneex articolo 6 D.L. 193/2016, ma non è stata accolta dall’Agente della riscossione;
  3. per i quali non è mai stata presentata alcuna istanza di definizione
La nuova rottamazione riguarda anche chi ha piani rateali in corso, compresi coloro che non erano in regola con i pagamenti del 2016.
In questo caso a fronte della presentazione della domanda, sempre entro il 15 maggio, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle somme dovute per regolarizzare le rate del 2016, che dovranno essere versate entro il 31 luglio 2018. Una volta effettuato il pagamento l'Agenzia comunicherà le somme dovute per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti sono possibili  in un’unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. 

In presenza di carichi compresi in piani di dilazione al 24.10.2016, per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12, con relativa esclusione dalla definizione agevolata, è possibile ora la (ri)ammissione alla stessa purché:
  1. entro il 31.12.2017 sia presentata istanza di adesione utilizzando l’apposito mod. DA-R;
  2. entro il 31.5.2018 siano versate, in un’unica soluzione, le rate scadute e non pagate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento si determina “l’improcedibilità dell’istanza”;
  3. siano pagate in un massimo di 3 rate (con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018):
  4. le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  5. le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio/rimborso delle spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento;
  6. nonché, a decorrere dall’1.8.2017, gli interessi ex articolo 21, comma 1, D.P.R. 602/1973 (4,5%).
Oltre alle ipotesi di cui sopra, come accennato, viene ripristina la possibilità di definizione agevolata anche per i ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2016 per i quali non è mai stata presentata un’istanza di rottamazione.

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