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mercoledì 20 maggio 2020

PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO: L'IMPUGNATIVA È TESA ALL'ACCERTAMENTI NEGATIVO DEL CREDITO

L’impugnativa del preavviso di fermo, così come del fermo, è azione di accertamento negativo della pretesa creditoria in tal modo avanzata ed è intesa ad ottenere, altresì, l’inibizione alla relativa iscrizione presso il pubblico registro automobilistico. A confermarlo è la Cassazione con sentenza 8 aprile 2020, n. 7756.



Il Giudice di Pace accoglieva la domanda di annullamento della cartella sopra indicata e rigettava la pretesa per le altre sette cartelle, esclusa quella soggetta alla giurisdizione tributaria, rilevando la già intervenuta pronuncia giurisdizionale nello stesso senso.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione AR.

In particolare, con il primo motivo, AR prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 100324 c.p.c., poiché il Tribunale avrebbe errata mancando di considerare che era stata domandata anche la declaratoria di insussistenza del diritto di procedere esecutivamente sulla base delle cartelle annullate, nonché la declaratoria di nullità del preavviso di fermo di autoveicoli.

La Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.

In particolare, i Giudici di legittimità hanno osservato che l’impugnativa del preavviso di fermo, così come del fermo, è azione di accertamento negativo della pretesa creditoria in tal modo avanzata.

La suddetta qualificazione della domanda comporta che, verificata al momento della decisione l’insussistenza delle ragioni di credito scrutinate, anche perché in parte negate nella sede giurisdizionale definitiva, era altresì interesse dell’attore ottenere la domanda e conseguente declaratoria di inibizione all’iscrizione del fermo, in cui si traduce la richiesta di annullamento del preavviso.

Tale declaratoria dovrà essere verificata relativamente ai crediti delibati, e non a quelli la cui delibazione è stata ritenuta soggetta ad altra giurisdizione.

L’interesse alla specifica pronuncia in parola sarebbe venuto meno solo in ipotesi di comunicata e verificata elisione del preavviso da parte del riscossore.

Esito del ricorso:

Cassa, con rinvio, la sentenza n. 2235/2016 del Tribunale di Roma, depositata l’1/12/2016.

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