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mercoledì 22 gennaio 2014

TARSU: LA TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI

Con la sentenza n. 4283/2010, depositata il 23/02/2010, la Suprema Corte ha fissato in cinque anni il termine prescrizionale per la riscossione di diversi tributi fra i quali anche la Tarsu.
Tale termine prescrizionale si applica successivamente alla notificazione della cartella di pagamento per la notificazione della quale, almeno nelle ipotesi relative alla riscossione  a mezzo ruolo, si applicano i diversi termini di cui all’articolo 25 D.P.R. 602/1973 o i termini stabiliti dalle singole leggi d’imposta (è il caso della tarsu per la quale vigono i termini sanciti dal cosiddetto mini testo unico sui tributi locali).
Il ragionamento fatto dalla Corte di Cassazione che ha ribaltato le precedenti pronunce delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale si fonda sull’applicabilità al caso di specie della prescrizione quinquennale  di cui all’art. 2948, n. 4 del Codice Civile e non della prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.
Tale applicabilità muove dall’assunto che nei casi portati all’attenzione della Corte (Tarsu, contributi consortili e canoni per passo carrabile e occupazione aree pubbliche) il contribuente paga per una prestazione periodica autonoma (annuale o infra - annuale) sempre, però, che il servizio gli venga effettivamente reso.
Il pagamento, cioè, della Tarsu è stato assimilato ai pagamenti dei corrispettivi dovuti per forniture elettriche o idriche.
Tale sentenza apre importanti prospettive sarà possibile adire il Giudice competente (Commissione Tributaria) facendo valere, ove trascorsa, la prescrizione quinquennale rispetto alla notifica dell'atto impositivo impugnato.

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