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lunedì 11 maggio 2015

DIVORZIO BREVE: I PUNTI CHIAVE DELLA RIFORMA

Già il Decreto Legge 132/ 14 poi convertito in legge 162 /14 aveva introdotto importanti novità nell'ambito del diritto di famiglia, fornendo ai cittadini nuove strade, alternative alla via giudiziale, per potersi separare. 
Con  l'approvazione del disegno di legge sul divorzio breve che consente ai coniugi di abbreviare i tempi per poter divorziare, non saranno più necessari gli attuali tre anni di attesa dalla comparizione in tribunale.
La cennata disposizione, infatti, in caso di separazione giudiziale riduce da tre anni a dodici mesi l'arco temporale di separazione ininterrotta dei coniugi, necessario per proporre la domanda di divorzio.
Tale nuovo termine, ridotto addurittura a sei mesi, in caso di separazione consensuale, decorre dalla notifica della domanda giudiziale o dal deposito o notifica del ricorso e, i  sei mesi si applicano anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali.
Anticipato anche il momento per chiedere  la divisione dei beni.
La comunione dei beni si potrà sciogliere alla prima udienza presidenziale, quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati e non più come attualmente a seguito di pronuncia definitiva di separazione. L’ordinanza con la quale sempre i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale di stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione.
L’applicazione del cd. “divorzio breve” sarà operativo anche per i procedimenti già in corso.

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