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mercoledì 13 giugno 2018

Ritardi aerei e voli cancellati per sciopero? I passeggeri vanno indennizzati


Voli cancellati o in ritardo? Nell’ipotesi in cui la compagnia per sciopero o assenza di personale, si non rispetti il programma dei voli, sarà tenuta ad indennizzare i viaggiatori.
E' Quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea che con la pronuncia depositata il 17 aprile scorso. La CGE ha dato una nuova e più ampia interpretazione della voce “circostanze eccezionali”, in presenza delle quali la compagnia aerea può legittimamente rifiutare di liquidare gli indennizzi previsti dal Regolamento n. 261/2004, a fronte di voli cancellati, ovvero di ritardi prolungati.
Le “circostanze eccezionali” corrisponderebbero ad eventi che, loro stessa natura non afferiscono al normale esercizio dell’attività del vettore aereo, sfuggendo all'effettivo controllo della compagnia.
Di conseguenza, lo sciopero selvaggio,  non è qualificabile come circostanza che sfugge all'effettivo controllo del vettore aereo interessato.
Nella situazione verificatasi presso la compagnia TUIfly nel settembre 2016, il rischio di sciopero doveva essere considerato inerenti al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea interessata.
La Corte ha quindi concluso che lo “sciopero selvaggio” non rappresenta una circostanza che sfugge al controllo della compagnia aerea in quanto trae origine da una decisione della medesima TUIfly, ed inoltre esso, a prescindere dall’elevata percentuale di assenze, è venuto meno dopo l’accordo concluso il 7 ottobre 2016 dalla TUIfly con i rappresentanti del personale.

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