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mercoledì 6 giugno 2018

Linea telefonica interrotta? Sì al risarcimento anche per i professionisti

L’interruzione improvvisa causata dalla compagnia telefonica allo studio professionale, è idonea ad arrecare danni e disagi che devono trovare ristoro mediante il risarcimento dei danni.
Il rapporto contrattuale tra studio professionale e Compagnia telefonica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione a prestazioni corrispettive ed efficacia obbligatoria.
La violazione degli obblighi nascenti dal contratto è quindi inquadrabile come inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c.
In ragione la giurisprudenza di merito ha sosetnuto a più riprese che “deve ritenersi, in applicazione di una regola di esperienza di difficile smentita, che l’interruzione improvvisa della linea telefonica (…) sia stata idonea ad arrecare disagi e danni all’attore”. In particolare, si identifica: il danno emergente nelle spese relative alla divulgazione del nuovo recapito telefonico; il lucro cessante nella perdita di clientela per l’impossibilità di ricevere le prenotazione mediante l’uso del mezzo telefonico.
Da ciò ne consegue il pagamento da parte della società telefonica di un risarcimento (in favore dell’attore) proporzionato al disservizio cagionato alla parte ed al danno che ne è conseguenza.

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