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lunedì 18 febbraio 2013

Multe:come proporre ricorso


Primo step: cosa fare

In caso di contestazione di una violazione del codice stradale, il trasgressore può fare ricorso, a propria scelta:
  • entro 60 giorni, al Prefetto;
  • entro 30 giorni, al Giudice di Pace.
Entrambi i termini si riferiscono al tempo trascorso dalla contestazione della violazione del codice stradale, o dalla notifica del relativo verbale di accertamento.
 a) Il Ricorso al Prefetto
Al Prefetto il ricorso, redatto in carta semplice, va inviato tramite raccomandata A/R o consegnato a mano. Il documento può essere presentato direttamente alla Prefettura o all'organo accertatore. La prefettura ha 210 giorni di tempo per emettere la propria ordinanza e 150 giorni per notificarla alla persona interessata.
È bene sapere che il Prefetto non è tenuto ad entrare nel merito delle motivazioni del ricorrente, potendo rigettare il ricorso senza neanche prenderne in esame i contenuti. Se il ricorso viene rigettato, l'importo della sanzione da pagare raddoppia.
b) Il ricorso al Giudice di Pace
Optando per questa soluzione, il ricorso, anch'esso in carta semplice, va presentato alla cancelleria dell'ufficio del Giudice di Pace del luogo dove il fatto è avvenuto, oppure spedito tramite raccomandata A/R. È anche necessario pagare, per ricorsi di valore fino a 1.100 euro, la somma di38 euro.
Il ricorrente deve comunque presenziare all'udienza, pena l'annullabilità del procedimento. Per poter ricevere le informazioni necessarie (ad esempio, la data fissata per l'udienza), se non si è residenti, è necessario domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del Giudice di Pace dove e' stato presentato ricorso o, in alternativa, fissare presso la cancelleria il domicilio e poi informarsi costantemente, anche via telefono, sull'andamento della pratica.
Il Giudice di Pace, a differenza del Prefetto, entra nel merito del ricorso, fissando udienza per il contraddittorio tra le parti.

<<  Casi in cui può essere proposto il ricorso  >>
La possibilità di ottenere l'annullamento dell'accertamento e conseguentemente della sanzione è connessa alla presenza di vizi nel verbale.
I più comuni sono:
  • dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione;
  • manca l'indicazione del luogogiorno ed ora della violazione;
  • manca l'indicazione dell'agente accertatore;
  • manca l'indicazione della norma infranta;
  • la notifica è fuori termine, ovvero dopo 60 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione.
L'associazione Assistenza e Tutela Consumatori mette a vostra disposizione un gruppo di esperti che vi affiancherà nella valutazione di eventuali vizi del verbale. Per richieste o informazioni potrete contattarci all'indirizzo mail tutelaconsumatori@live.it. 

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