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giovedì 14 febbraio 2013

RITARDO NEL VOLO? IL PASSEGGERO HA DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER OVVIARE AL RITARDO

Con la storica sentenza del 23.10.2012 la Corte di Giustizia europea (C.G.U.E.) ha sancito definitivamente il diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo del volo oltre le 3 ore dall’orario di arrivo previsto al momento dell’acquisto del biglietto , questa in data 31 gennaio 2013 è tornata a pronunciarsi nella suddetta materia rafforzando di molto la tutela dei consumatori/viaggiatori. La pronuncia parte da una vicenda nota che ha visto quale protagonista l’eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull, e lo spazio aereo di diversi Stati membri – incluso lo spazio irlandese,che è stato chiuso, tra il 15 e il 22 aprile 2010, a causa dei rischi corsi dagli aeromobili per i fumi e la nube sprigionata dal suddetto vulcano. La sig.ra McDonagh non potendo tornare in Irlanda, a causa dei fumi del vulcano, aveva citato la Ryanair per non averle prestato alcuna assistenza. La signora riteneva che la compagnia aerea fosse tenuta a rimborsarle un importo di 1130 euro circa, pari alle spese da lei sostenute tra il 17 e il 24 aprile per pasti, bevande, sistemazione in albergo e trasporti. In sintesi la Corte ha applicato il regolamento (CE) n. 261/2004 che: 1) non prevede alcuna limitazione, né di natura temporale né di natura pecuniaria all’obbligo di assistenza; 2) l’assistenza ai passeggeri risulta particolarmente importante quando si verificano «circostanze eccezionali» che perdurano nel tempo e che è proprio nel caso in cui l’attesa, dovuta alla cancellazione di un volo, è particolarmente lunga che risulta necessario assicurarsi che il passeggero abbia accesso ai prodotti e ai servizi di prima necessità, per tutta la durata dell’attesa; 3) sebbene l’obbligo di prestare assistenza comporti per i vettori aerei conseguenze economiche, queste non possono essere considerate sproporzionate rispetto allo scopo di elevata tutela dei passeggeri. 4) quando il vettore aereo non ha adempiuto il suo obbligo di prestare assistenza ad un passeggero, quest’ultimo può ottenere, a titolo di compensazione pecuniaria, soltanto il rimborso delle somme che risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione del vettore aereo, il che deve essere valutato dal giudice nazionale. Si suggerisce, pertanto, a tutti i viaggiatori di mantenere le ricevute degli acquisti effettuati quando si trovano a dover affrontare spese non supportate dai vettori aerei per le cancellazioni e ritardi dovuti anche ad eventi eccezionali.

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