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sabato 23 febbraio 2013

CARTELLA ESATTORIALE: COME DIFENDERSI




Una cartella esattoriale non e' mai "cosa da niente" o da sottovalutare.
Essa e' infatti un documento che da' la possibilita' all'agente della riscossione (ad oggi Equitalia Spa ), in caso di mancato pagamento, di agire e di rifarsi sui beni del debitore con provvedimenti come il fermo amministrativo, l'ipoteca della casa od addirittura il pignoramento della stessa con successiva vendita coatta.
La cartella, infatti, e' un "titolo esecutivo" al pari di una cambiale impagata o di una sentenza divenuta definitiva. Questo per spiegare che quando si riceve una cartella esattoriale si deve essere consapevoli della forza del documento che ci e' giunto. 
E' quindi nostro diritto (e dovere) capire questo documento, verificare cosa ci viene richiesto, ma soprattutto dotarsi degli strumenti per poter decidere il "cosa fare", compreso il contestare quando la pretesa e' ingiusta (perche' magari si e' gia' pagato) o illegittima.

COS'E' LA CARTELLA ESATTORIALE E COME SI LEGGE
La cartella esattoriale e' un documento emesso dal concessionario  o agente della riscossione,  per la riscossione coattiva di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo, multe  etc.etc.) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore rilevato da un controllo od accertamento dell'amministrazione finanziaria oppure a seguito di sentenza di una commissione provinciale tributaria.
Il ruolo e' l'elenco dei debitori e delle somme da questi dovute a seguito del mancato pagamento di tasse, tributi, sanzioni amministrative, etc., formato dall'ufficio dell'ente creditore (Comune, Agenzia delle entrate, Inps, etc.etc.) e periodicamente inviato all'agente della riscossione competente per territorio affinche' siano svolte tutte le attivita' di riscossione coattiva.
L'ambito di competenza degli agenti della riscossione e' provinciale, e fa fede il domicilio fiscale del debitore.
In ogni caso, qualora l'attivita' di riscossione debba essere svolta in un ambito diverso da quello dell'agente che ha ricevuto il ruolo, quest'ultimo delega a tal scopo l'agente competente.
Questa delega riguarda anche la notifica della cartella esattoriale e la sua riscossione.
L'agente della riscossione -o "concessionario"- funge quindi da "intermediario" tra l'ente creditore e il cittadino debitore, e la cartella esattoriale e' il suo strumento operativo primario.
La procedura di riscossione attivata con la cartella puo' riguardare tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali.
In dettaglio si puo' dire che possono essere riscossi tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, Ici, Tarsu, Tia, imposte comunali sulla pubblicita', sulle pubbliche affissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc. Anche le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.
FORMA E CONTENUTO
La cartella di pagamento e' formata di piu' pagine con le quali vengono comunicate al cittadino/contribuente le somme da lui dovute iscritte a ruolo.
E' l'atto che assolve la funzione di: - comunicazione formale al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell'erario o degli altri creditori; - atto di precetto, ovvero formale intimazione a provvedere al pagamento entro TOT giorni (nel caso specifico 60) con avvertenza che, in mancanza, si potra' agire tramite le classiche procedure esecutive (fermo amministrativo auto, ipoteca, pignoramento, etc.). - titolo esecutivo (relativamente all'iscrizione a ruolo), ovvero atto riferito ad un diritto certo, in base al quale puo' essere iniziata l'esecuzione forzata.
COME LEGGERLA?
Dettagli sul contenuto
Prima pagina:
- spazio dedicato alla relata di notifica riportato in alto (per informazioni sulla notifica vedi piu' avanti);
- numero della cartella riportato sulla destra e al centro, sopra i dati del debitore;
- dati dell'agente della riscossione che ha emesso la cartella sulla sinistra (Equitalia Serit, Equitalia Cerit, etc.);
- nome del contribuente/debitore, indirizzo e codice fiscale;
- totale da pagare, ovvero somma dell'importo iscritto a ruolo, compensi di riscossione e diritti di notifica;
- la causale, ovvero la natura del debito (sanzioni amministrative, infrazioni al codice della strada, imposte dirette, contributi inps, etc); - l'ente creditore, ovvero il Comune, l'Agenzia delle entrate, l'Inps, etc. ;
- una breve sintesi delle modalita' di pagamento e sulle conseguenze legate al mancato adempimento, ovvero l'aggiunta di interessi e ulteriori compensi di riscossione nonche' le procedure amministrative che si rischia di dover subire (fermo amministrativo dell'auto, ipoteca sugli immobili, etc).

Pagine successive Sezione DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI:

- la denominazione dell'ente creditore/impositore (Comune, etc.);
- la descrizione del debito con numero del ruolo e la data in cui lo stesso e' diventato esecutivo tramite la sottoscrizione dell'ufficio dell'ente creditore (esempio: sanzione amministrativa ai sensi della legge 689/81 con riferimento al verbale in caso di multe al codice della strada, etc.);
- i dati del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (vedi nota *);
- le maggiorazioni, le spese e i compensi di riscossione applicati nel caso di pagamento entro 60gg e nel caso di pagamento in ritardo (vedi nota **);
Sezione ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO:
- Scadenza e modalita' di pagamento (es. sportelli dell'agente di riscossione, uffici postali, sportelli bancari, etc.);
Sezione DATI AD USO DEGLI UFFICI:

vi sono riportati i dati identificativi della cartella, ovvero:
- l'anno di compilazione e il numero del ruolo; - il codice tributo da pagare (diverso a seconda del tributo, per le multe al codice della strada la sanzione puo' aver codice 5242, 5060 oppure 5010, la maggiorazione semestrale 5061, 5011 oppure 5013 e le spese 5354);
- l'anno di riferimento, ovvero dell'atto che ha originato il debito (per es. l'anno in cui e' stato emesso il verbale di violazione al c.d.s.);
- le rate (normalmente una);
- l'importo del tributo; - i compensi della riscossione (vedi nota **);
- gli estremi dell'atto che ha originato il debito (per es. numero e data del verbale di violazione al c.d.s.).
Sezione COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE:
Vi vengono normalmente riportati gli indirizzi e gli orari di apertura degli sportelli dell'agente della riscossione.
Nel nuovo modello di cartella questo spazio contiene anche i dati del soggetto responsabile del procedimento di emissione e di notifica della cartella nonche' notizie sulla possibilita' di pagare a rate secondo le nuove disposizioni della legge 31/2008 (vedi nota *). Informazioni sulle modalita' di rateizzazione si trovano piu' avanti, nella sezione "come pagare".
Sezione AVVERTENZE (fogli allegati alla cartella):
Si tratta di una nuova sezione prevista per il nuovo modello di cartella esattoriale (vedi nota *) dove vengono riportate informazioni sull'autotutela (riesame ed eventuale annullamento delle cartelle palesemente illecite od errate) e sul ricorso giudiziale.
Note:
(*) Dati presenti nel nuovo modello di cartella esattoriale predisposto dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento 44128 del 22/4/08. L'obbligo di indicazione del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella del e' stato sancito dalla legge 31/2008 (che ha convertito il decreto "milleproroghe", d.l.248/2007) all'art.36 comma 4ter e vale per le cartelle i cui ruoli saranno consegnati all'agente della riscossione a partire dal 1 Giugno 2008, pena la nullita' della cartella stessa. Per le cartelle inerenti ruoli consegnati prima di questa data (ricordiamo che la data di consegna del ruolo e' un momento difficile da individuare e comunque sicuramente precedente sia l'emissione che la notifica della cartella) la legge dispone una vera e propria "sanatoria", precisando che l'eventuale mancanza dell'indicazione del soggetto responsabile NON puo' causare la nullita' del documento. Questa disposizione ha suscitato notevoli polemiche, delle quali pero' non ci occupiamo in questa scheda, prettamente informativa.
(**) Le spese e maggiorazioni dovute all'ente creditore dipendono dal tipo di tributo. Per le sanzioni amministrative (comprendenti le multe al codice della strada) la maggiorazione e' del 10% semestrale. Essa e' fissata dall'art.27 della legge 689/81 e viene calcolata da quando la sanzione e' diventata esigibile (solitamente la scadenza dei 60 gg utili per pagare la multa) fino al giorno di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione. Le spese di notifica nonche' i compensi della riscossione -dovuti all'agente della riscossione- sono invece disciplinati dall'art.17 del d.lgs. 112/99 e possono essere modificati con decreto del Ministero delle finanze. Le attuali spese di notifica dovrebbero essere di euro 5,56, cosi' come modificate dalla legge 286/06 (precedentemente erano state di 5,88 e di 3,10 euro). I compensi della riscossione sono attualmente del 4,65% sugli importi iscritti a ruolo. In caso di mancato pagamento entro 60gg sono dovuti ulteriori compensi ed interessi di mora, dei quali trattiamo piu' avanti.
LA NOTIFICA
Notificare, giuridicamente parlando, significa "portare a conoscenza del cittadino/debitore la sua posizione debitoria" e l'obbligo di provvedere al pagamento entro un termine (in questo caso di 60 giorni). La cartella esattoriale, in generale, puo' essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.
Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore (casa di abitazione, ufficio, azienda) e viene certificata con la cosiddetta relata di notifica, ovvero la dichiarazione con cui il messo notificatore attesta la data, l'ora e luogo di consegna dell'atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonche' le ricerche effettuate e le motivazioni dell'eventuale mancata consegna.
In caso di invio tramite posta la relata di notifica viene scritta prima dell'invio ed e' completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull'avviso dall'ufficio postale che lo restituisce).
La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell'avvenuta notifica.
La relata di notifica e' un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.
Non e' percio' opponibile ne' contestabile se non con una querela penale.
NOTIFICA NELLE MANI PROPRIE DEL DESTINATARIO
Per quanto previsto dal codice di procedura civile la notifica avviene di regola mediante consegna dell'atto nelle mani proprie del destinatario, presso l'abitazione od ovunque questo si trovi nell'ambito di competenza dell'ufficiale stesso.
Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto l'ufficiale annota la cosa sulla relata e la notifica si da' comunque per avvenuta.
NOTIFICA A SOGGETTI TERZI
Questo tipo di notifica puo' avvenire solo presso il domicilio del destinatario (casa di abitazione, ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non e' presente.
L'atto, infatti, puo' essere consegnato nelle mani di terzi, che possono essere: - persona di famiglia, purche' non minore di 14 anni o palesemente incapace;
- gli addetti alla casa (o all'ufficio o azienda), purche' non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
- il portiere dello stabile;
- i vicini di casa che accettino il ricevimento;
In questi casi l'atto dev'essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).
Chi accetta l'atto deve sottoscrivere una ricevuta dichiarando a quale titolo lo riceve.
Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r.
In caso di notifica a mezzo posta questa regola, ovvero l'obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un'ulteriore raccomandata a/r, e' valida per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008 (vedi note).
E' interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione n.1258/2007, con la quale e' stato decretato che la notifica al portiere e' valida solo a condizione che l'ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l'atto.
La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l'assenza del destinatario e di tali persone.
Questa sentenza conferma inoltre l'orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno "stretto dominio" , sia necessario l'invio di un avviso per raccomandata a/r.
La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita' della notifica.
Note importanti:
-in caso di notifica postale l'obbligo di avviso al destinatario della consegna del plico nelle mani di terzi -con invio di una seconda raccomandata a/r- non esisteva fino alla conversione in legge del decreto "milleproroghe" (d.l.248/2007 convertito nella legge 31/2008).
La legge 31/2008, infatti, all'art.36 comma 2 -quater e quinquies- ha modificato l'art.7 della legge 890/82, sancendo l'esistenza di tale obbligo per le notifiche postali effettuate dalla data della propria entrata in vigore, ovvero dal 1/3/2008.

E' in parte superata, quindi, l'ordinanza della Corte Costituzionale 131/2007 che evidenziava la diversita' della notifica tramite ufficiale giudiziario (piu' garantista per il contribuente) da quella postale.

-In caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle modalita' di notifica a persona diversa dal destinatario) non puo' essere messa in dubbio la validita' della notifica, ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio all'immagine eventualmente subito. Il d.lgs.196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la risarcibilita' sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.
NOTIFICA PER GIACENZA
Se l'atto non puo' essere personalmente notificato ne' al debitore ne' a soggetti terzi, esso viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell'albo del comune di residenza e contestuale suo invio al debitore tramite raccomandata a/r, con invito al ritiro dell'atto.
In questo caso la notifica si da' per avvenuta (perfezionata) il giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale.
Se invece l'addetto alla notifica accerta che il destinatario non ha piu' abitazione, ufficio o azienda nel comune di notifica e ne viene accertata l'"irreperibilita' assoluta", la procedura e' la stessa (escluso l'invio della raccomandata a/r), ma la notifica si da' per avvenuta l'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Se viene utilizzato il servizio postale la cosa cambia un po', nel senso che in caso di mancata consegna l'atto viene depositato presso l'ufficio postale e al destinatario deve essere inviata una seconda raccomandata a/r (da parte delle poste) inerente la giacenza.
In questo caso l'atto si da' per notificato decorsi 10 giorni senza ritiro da parte del destinatario (ritiro che potra' comunque avvenire nei sei mesi successivi, decorsi i quali l'atto torna al mittente).
NOTIFICA ALL'ESTERO
Le cartelle destinate ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE devono essere trasmesse dagli agenti della riscossione agli uffici locali dell'agenzia delle entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del debitore, ovvero del luogo dove il soggetto ha prodotto il proprio reddito.
L'agenzia delle entrate avvia quindi una procedura di mutua assistenza tra paesi esteri in materia di notifiche affinche' l'atto giunga al destinatario (in primis deve tener conto delle eventuali convenzioni internazionali tra i paesi interessati, poi puo' tentare l'utilizzo delle autorita' consolari per poi arrivare all'affissione di un avviso nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti a cui si procede con spedizione di una copia al destinatario per raccomandata a/r, come recita l'art.142 c.p.c.).
Queste nuove modalita' sono state introdotte grazie ad un accordo tra Equitalia e Agenzia delle entrate conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n.366/07 che ha sancito l'illegittimita' delle precedenti disposizioni di notifica (disciplinate dal dpr 600/73 art.58 e 60 e dal dpr 602/73 art.26) che prevedevano il deposito dell'atto presso la cassa comunale del luogo dove il soggetto aveva avuto l'ultima residenza nello Stato italiano, con contemporanea affissione di avviso nell'albo dello stesso comune. (Fonte: Direttiva Equitalia del 19/3/08)
PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA
E' importante sapere che la notifica si perfeziona:
- per il mittente, ai fini dei calcoli relativi alla decadenza e alla prescrizione, nel momento in cui l'atto viene consegnato al messo notificatore o alle poste;
- per il destinatario/debitore, ai fini del calcolo del termine utile per contestare o pagare, conta la data di ricezione (in sua mano o in quella di terzi abilitati) oppure la data in cui si compie la giacenza presso la casa comunale o l'ufficio postale, stante la corretta notifica dei relativi avvisi.
Fonti: Codice procedura civile artt. dal 136 al 149 art.26 dpr 602/73 (notifica cartelle di pagamento) art.60 dpr 600/73 (notificazioni) legge 890/82 (notifiche postali), con modifiche apportate dalla legge 80/2005 e dalla legge 31/2008 sentenza Corte Costituzionale n.346/1998 (inerente il secondo avviso necessario per perfezionare la notifica per giacenza postale).
A CHI CHIEDERE INFORMAZIONI
Per quanto riguarda strettamente la cartella (informazioni sulla notifica, su come pagare, sulla scadenza, sugli interessi, etc.etc.) e le eventuali procedure che seguono il mancato pagamento della stessa (fermo amministrativo dell'auto, ipoteca, etc.), le informazioni possono essere richieste direttamente al concessionario emittente.
Si tenga presente, in merito, che l'agente della riscossione deve conservare le relate di notifica (dettagli sui tempi e modi di notifica della cartella) e le ricevute di ritorno per cinque anni, ed e' tenuto ad esibirle su richiesta del contribuente.
Per quanto riguarda invece il tributo in se' e gli atti precedenti -pur se in taluni casi il concessionario potrebbe rivelarsi utile (se per esempio ci fa la cortesia di inviarci copia degli atti oppure ci informa sulle precedenti notifiche), l'organo a cui rivolgersi e' l'ente impositore specificato nella sezione "DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI" (Il comune, l'agenzia delle entrate, etc.etc.). Ricordiamoci, infatti, che il concessionario e' un intermediario che si occupa esclusivamente della riscossione.
COME PAGARE, RATEIZZAZIONE
Se si accerta che le somme sono dovute il pagamento dev'essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure a rate nel caso che vi sia un accordo in tal senso. Normalmente il pagamento e' eseguibile presso gli sportelli dell'agente della riscossione, tramite pagamento del bollettino postale allegato o presso la propria banca.
RATEIZZAZIONE
Dal 1/3/08 (vedi nota*) la rateizzazione, richiedibile nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficolta' finanziaria, deve essere richiesta all'agente della riscossione che la concedera' valutando liberamente il caso. Non vi e', a tal proposito, alcun obbligo di legge.
Ad oggi la legge prevede la possibilita' di ottenere la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili sulle quali sono applicati gli interessi.
Equitalia, con varie direttive di gruppo (del 3/3, 27/3 e 13/5/08), ha chiarito la procedura rendendola omogenea per tutte le societa' di riscossione ad essa collegate.
La domanda (istanza) va presentata od inviata agli uffici dell'esattore che ha emesso la cartella (Equitalia Cerit, Equitalia Esatri etc.).
Essa deve essere redatta in carta semplice (il bollo non occorre, come specificato dalla stessa Equitalia a seguito di interpello dell'Agenzia delle entrate), esponendo le ragioni della temporanea difficolta' e allegando copia della cartella.
Il nostro studio puo' assistervi per la presentazione dell'istanza di rateizzazione,redatta su apposita modulistica approntata da Equitalia.
Le situazioni tipiche di "temporanea difficolta'" sono definite da Equitalia, a titolo prettamente esemplificativo, come:
- la carenza temporanea di liquidita' finanziaria;
- lo stato di crisi aziedale dovuto ad eventi di carattere transitorio (situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, etc.);
- la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
- la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi e contributi;
- la precaria situazione reddituale.
Alla presentazione dell'istanza segue, da parte dell'agente della riscossione, la consegna o notifica (anche tramite fax od email) di una comunicazione di avvio del procedimento, con indicazione del responsabile.
Il contribuente dovra' a tal fine fornire un indirizzo (domicilio speciale) dedicato a tutte le comunicazioni inerenti la pratica.
La conclusione dell'istruttoria, quindi l'accettazione o il rigetto della richiesta, dovra' essere motivato e comunicato entro 90 gg dalla presentazione della domanda.
Il contribuente avra' a questo punto dieci giorni di tempo per avanzare le proprie osservazioni, dopodiche' l'agenzia di riscossione notifichera' il provvedimento definitivo e motivato.
Se la rateizzazione viene accettata al provvedimenti di accoglimento viene allegato un piano di ammortamento contenente le rate e la loro scadenza.
Esse sono tutte uguali tranne la prima (che contiene gli interessi di mora e tutte le spese) di importo non inferiore ai 100 euro se non in casi di particolare e comprovata indigenza.
Per il pagamento della prima rata dovranno essere concessi almeno otto giorni di tempo.
Sono state definite anche delle istruzioni particolarmente favorevoli per i "piccoli" debitori:
Per debiti di importo inferiore a 5.000 euro il concessionario/agente della riscossione dovra' concedere la rateizzazione sulla base di una semplice autocertificazione del contribuente (quindi in pratica in base alla richiesta di rateizzazione), per:
- massimo 18 rate per i debiti fino a 2.000 euro;
- massimo 24 rate per i debiti da 2001 a 3500 euro;
- massimo 36 rate per i debiti da 3501 a 5.000 euro.
Per debiti di importo superiore ai 5.000 euro e fino a 10.000 euro la verifica dovra' essere semplificata, mentre per quelli che non superano i 50.000 euro saranno effettuati accertamenti (in ambedue i casi le rate massime sono 72).
Le modalita' di verifica in caso di debiti superiori ai 5.000 euro cambiano a seconda che a presentare la domanda sia una persona fisica o un'azienda.
Per le persone fisiche (nonche' per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) viene preso in considerazione in via principale l'indicatore ISEE del nucleo familiare del debitore/richiedente, dal quale si desume una "soglia di debito" oltre la quale il contribuente non e' in condizione di assolvere l'obbligazione in un'unica soluzione.
La cerificazione dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente, volgarmente detto "riccometro") puo' essere ottenuta presso un C.A.F. (centro di assistenza fiscale) o in Comune.

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