Assistenza e Tutela Consumatori, dal 2012 accanto ai contribuenti italiani PER TUTTI GLI ISCRITTI LA CONSULENZA E' GRATUITA

giovedì 16 aprile 2020

Covid-19: gli incontri padre-figli in spazio neutro avvengono via Skype alla presenza di un operatore


Nel bilanciamento degli interessi di pari rango costituzionale, quello alla tutela della bigenitorialità e quello alla tutela della salute, gli incontri in spazio neutro tra il padre ed i figli devono avvenire con modalità che, pur assicurando il costante contatto, non mettano a rischio la salute psico-fisica dei minori, quali, ad esempio, videochiamate (skype ovvero whatsapp), attivate dall’operatore dei Servizi Sociali, il quale assicurerà la propria presenza per l’intera durata della conversazione. Lo stabilisce il Tribunale di Terni, sentenza 30 marzo 2020.
Nel corso di un giudizio di separazione personale era stata disposto, con ordinanza presidenziale, l’affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, prevedendo che il padre potesse vederli in spazio neutro, secondo il calendario redatto dai responsabili del Servizio Sociale del Comune.
Tuttavia, i responsabili del Servizio Sociale avevano dato atto dell’impossibilità, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, di attivare gli incontri in spazio neutro.
Conseguentemente, il Tribunale era stato adito su istanza del padre, che lamentava l’interruzione delle frequentazioni tra il genitore ed i figli.
Con il decreto in rassegna il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’urgenza dell’istanza, ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. a), del D. L. n.18/2020.
Il Tribunale ha, quindi, rilevato che le misure restrittive della circolazione delle persone, con imposizione di misure di distanziamento sociale, adottate con i numerosi provvedimenti governativi emanati per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, impongono di bilanciare l’interesse primario dei figli minori e del genitore a veder garantito il pieno diritto alla bigenitorialità, con l’interesse alla tutela della salute pubblica individuale (dei minori e dei genitori) e collettiva (adottando precauzioni che non aumentino il rischio di contagio). Infatti, gli incontri in spazio neutro, prevedendo la necessaria presenza di operatori e dovendo svolgersi in strutture pubbliche, esposte all’accesso di numerosi utenti, aumentano considerevolmente il rischio di contagio per i minori e per i genitori.
Pertanto, all’esito di un bilanciamento degli interessi di pari rango costituzionale coinvolti nella fattispecie – da un lato, quello alla tutela della bigenitorialità (fondato sull’art. 30 della Cost. e sull’art. 8 Conv. CEDU) e, dall’altro, quello alla tutela della salute (fondato sull’art. 32 della Cost.) - il Tribunale ha disposto, inaudita altera parte, l’attivazione di modalità di frequentazione padre-figli che, pur assicurando il costante contatto, non mettano a rischio la salute psico-fisica dei minori.
In particolare, il Tribunale ritiene necessaria l’individuazione di forme di comunicazione a distanza, che evitino lo spostamento e il contatto diretto delle parti, dei minori e degli stessi operatori (che potranno operare in modalità di lavoro agile o da remoto), quali, ad esempio, videochiamate (skype ovvero con chat whatsapp, ovvero con ogni altra modalità compatibile con le dotazioni nella disponibilità degli operatori e dei genitori), previa idonea preparazione dei figli, attuata con le medesime modalità, assicurando la presenza dell’operatore per l’intera durata della chiamata.
Il provvedimento in rassegna affronta una questione – quella, cioè, delle interferenze tra le misure emergenziali di contrasto al Coronavirus ed il cosiddetto “diritto di visita” del genitore separato o divorziato ai figli minori – sulla quale più volte la giurisprudenza di merito, in queste ultime settimane, è stata chiamata a pronunciarsi, pervenendo a conclusioni non univoche.
Si consideri, al riguardo, che, secondo il Corte d’Appello di Bari, con decreto del 26 marzo 2020, pubblicato su questo Quotidiano , il “diritto - dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.”.
Ad avviso del Giudice barese è, dunque, ben possibile stabilire un rapporto di gerarchia tra i valori in gioco, collocandosi il cosiddetto “diritto di visita” in una posizione subordinata rispetto alla salute pubblica.
Per una diversa ricostruzione sembra, invece, propendere il Tribunale di Busto Arsizio, che, con decreto del 3 aprile 2020, anch’esso pubblicato su questo Quotidiano , avalla la tesi del ricorrente, secondo cui il cosiddetto “diritto di visita” dei figli di genitori separati e divorziati non avrebbe subìto limitazioni a seguito della normativa emergenziale per fronteggiare il Coronavirus, in quanto certamente rientrante nelle “situazioni di necessità” che legittimano lo spostamento sul territorio.
Il Tribunale di Terni, con il provvedimento che si annota, si pone in una posizione, per così dire, “mediana”, argomentando sulla necessità di individuare un “bilanciamento” tra i beni giuridici coinvolti: da un lato, quello della bigenitorialità (e, si potrebbe, aggiungere quello dell’ “interesse del minore”, che è, per così dire, il “rovescio della medaglia”); dall’altro, la salute pubblica.
Non si ritiene, dunque, di attribuire priorità assoluta all’uno dei beni giuridici in gioco, con sacrificio dell’altro; si tratta, piuttosto, di individuare delle modalità operative attraverso le quali entrambi gli interessi siano efficacemente salvaguardati, pur tenendo conto delle particolarità del caso concreto.
Tali modalità sono individuate nelle video chiamate alla presenza di un operatore del Servizio.
E’ certamente apprezzabile la logica del “bilanciamento” degli interessi che permea la decisione in esame.
La soluzione concretamente adottata, forse, potrebbe non apparire del tutto soddisfacente: l’esercizio del “diritto di visita” attraverso le videochiamate si pone, indubbiamente, come un “minus” rispetto alle modalità ordinarie.
Si sarebbe, ad esempio, potuto pensare a visite “dal vivo”, temporaneamente organizzate, in condizioni di sicurezza, in spazi privati o, comunque, diversi da quelli delle strutture pubbliche messe a disposizione dal Servizio Sociale, alla presenza di familiari o di conoscenti, in luogo degli operatori.
L’urgenza del momento, tuttavia, non ha evidentemente consentito di organizzare le visite secondo forme più prossime a quelle tradizionali.
Non è da escludere, però, che a ciò possa trovarsi rimedio nell’eventualità di un prolungamento delle misure restrittive connesse al protrarsi dell’epidemia.

Nessun commento:

Posta un commento