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mercoledì 22 aprile 2020

IL DIRITTO ALLA SALUTE PUBBLICA PREVALE SUL DIRITTO ALLA BIGENITORIALITA'

Il Tribunale di Vasto, con provvedimento inaudita altera parte, ha ritenuto che gli incontri dei minori con genitori dimoranti in un Comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020 ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, come pure al D.P.C.M. 21/3/2020 e, da ultimo, al D.P.C.M. del 22/3/2020 (ad oggi si è aggiunto il D.P.C.M. 10 aprile 2020). Conseguentemente, nel bilanciamento degli interessi in gioco, ha ritenuto che quello alla salute pubblica prevalga comunque, sia sul diritto del minore alla bigenitorialità, sia sul diritto/dovere di visita dei genitori separati, soprattutto ove non sia verificabile se il minore venga esposto a rischio sanitario.
Il provvedimento che qui si commenta affronta una problematica attuale, legata alla emergenza sanitaria del COVID-19. In particolare, affronta la delicata questione del rapporto tra diritto di visita e diritto alla salute ex art. 32 Cost., sia nell’interesse generale, sia nell’interesse del minore e dei genitori.
Lo stato emergenziale ha innanzitutto indotto il giudicante a ritenere ammissibile un provvedimento inaudita altera parte.
Considerando la fattispecie giuridica assistita dal fumus boni juris e ritenuto sussistere il pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile a danno di un minore, infatti, il Tribunale ha pronunciato un provvedimento senza il preventivo intervento dell’altro genitore, sul presupposto che, evidentemente, il principio del contraddittorio sia cedevole rispetto all’urgenza (esigenza) di un provvedimento finalizzato comunque alla migliore salvaguardia dell’interesse del minore.
Il Tribunale, pertanto, valutata la gravità e l’urgenza della vicenda, ha ritenuto opportuno ricomprendere la fattispecie concreta in quella astratta descritta dall’art. 336 c.c., con ciò legittimando una tale forma di pronuncia anche in tema di revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli.
Nel caso di specie, infatti, si discute sostanzialmente su quando e in che modo il diritto/dovere di visita dei genitori possa essere esercitato a fronte della necessità di salvaguardare la salute pubblica e delle limitazioni alla circolazione delle persone, stabilite per le medesime ragioni sanitarie emergenziali.
Fermo restando che da più parti ci si è appellati al buon senso e, quindi, alla necessità che i genitori potessero raggiungere un accordo in merito, onde evitare ulteriori ripercussioni sui propri figli, laddove ciò non sia stato possibile, vari tribunali sono stati chiamati ad esprimersi sulla questione, anche sul presupposto, in parte non condivisibile, che un provvedimento giudiziario di affidamento dei figli non possa essere modificato da un DPCM che imponga un divieto di spostamento. Purtroppo occorre sottolineare che non si registra uniformità di provvedimenti giudiziari su tutto il territorio nazionale, probabilmente anche in conseguenza del susseguirsi di DPCM con limitazioni sempre più stringenti che hanno costretto il giudicante a spostare di volta in volta il baricentro degli interessi in gioco.
I vari DPCM hanno stabilito, infatti, una limitazione dei movimenti sempre più rigorosa su tutto il territorio nazionale, onde contenere il contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini.
Non è questa la sede per affrontare la questione della tecnica di normazione utilizzata dal legislatore in questo periodo emergenziale, dove si sono succediti in rapida sequenza, atti aventi forza di legge e provvedimenti legislativi in senso stretto, tali da creare un elevato stress al sistema delle fonti previsto dalla nostra Costituzione, nonché alle clausole di salvaguardia che ciascun articolo della stessa, relativo ai diritti fondamentali, contiene.
Appare necessario, tuttavia, trarre spunto dal citato provvedimento per poter affrontare il tema della recessività di taluni aspetti della genitorialità, rispetto all’emergenza in corso.
Il DPCM in vigore alla data di adozione del provvedimento in esame, aveva sancito il divieto di trasferirsi da un Comune all’altro (sul tema era intervenuta anche un’Ordinanza del Ministro della Salute in pari data), salvo per ragioni comprovate di lavoro, di salute o per ragioni di urgenza, sollevando così il problema come qualificare il diritto/dovere di visita dei genitori separati verso i propri figli.
A tale normazione, non propriamente chiara sul piano sistematico, erano seguiti alcuni chiarimenti attraverso i siti istituzionali governativi.
In particolare, sono state predisposte le c.d. faq (“gli spostamenti… sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”) che, tuttavia, non sono state sufficienti a sopire il dubbio sul punto.
Il Tribunale di Vasto ha condivisibilmente optato per un decreto fortemente limitativo, in conformità a Corte d’Appello di Bari, 26 marzo 2020, dallo stesso richiamato.
Nel bilanciamento dei diversi diritti coinvolti, diritto alla salute pubblica, diritto alla bigenitorialità del minore e diritto/dovere di visita del genitore, il decreto in commento ha di fatto sospeso il diritto/dovere di visita, nei limiti dell’incontro c.d. “in presenza”, sostanzialmente per tre ragioni, poiché nel caso di specie: 1. il padre è rientrato nella propria residenza da una città ad alto tasso di contagio virale; 2. non è dimostrato che il padre abbia rispettato le prescrizioni imposte dalla normativa vigente, tra cui l’isolamento domiciliare fiduciario e 3. non sarebbe emerso se nell’abitazione di destinazione fossero presenti altre persone oltre all’istante. Non possono non condividersi tali assunti se solo si pensa che tra i doveri rientranti nella responsabilità genitoriale viene annoverato anche e soprattutto quello di tutelare la salute del minore. Purtuttavia, il Tribunale di Vasto ha salvaguardato comunque il diritto all’incontro, seppure virtuale, stabilendo colloqui telefonici riservati in videochiamata con la figlia minore, secondo un calendario puntualmente indicato, e diffidando la madre dal tenere comportamenti che possano limitare o impedire tale diritto.
Certamente, il diritto di visita “in presenza” e strictu sensu inteso è solo sospeso. Ciò non esclude, infatti, che al termine dell’emergenza sanitaria, venga posta fine alla sospensione e tale diritto tornerà certamente a riespandersi, con la possibilità di una sorta di “recupero” del tempo in cui è stato sacrificato seppur nei limiti delle eventuali nuove disposizioni di contenimento tempo per tempo vigenti.

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