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sabato 2 marzo 2013

EQUITALIA ED ISCRIZIONE DI IPOTECA: COME FARE RICORSO


Avere a che fare con Equitalia si sa, non è mai piacevole.
Di certo c’è un evento che più di altri può rappresentare per un contribuente, un vero e proprio incubo. Si tratta infatti di una procedura della massima gravità e che oltretutto prevede una trafila burocratica molto complicata per essere definitivamente annullata.
Sul punto degna di nota è la recentissima sentenza n. 7051/2012 con cui la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l’impugnabilità dell’iscrizione di ipoteca illegittima, sottolineando nel contempo la perentorietà dei termini entro i quali l’impugnazione medesima deve essere proposta.
L’impugnazione di ipoteca, infatti, è da qualificarsi come impugnazione contro gli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., disposizione che prevede due diverse modalità: l’atto di citazione, se l’esecuzione non è ancora iniziata, ovvero il ricorso, se l’esecuzione è già iniziata. Punto in comune è la necessità che essa sia proposta entro il termine di 20 giorni dal compimento dell’atto impugnato o dalla sua acquisita notizia .
Diverso è il caso in cui oggetto della creditoria posta a fondamento della iscrizione ipotecaria sia un tributo rientrante nella competenza della Commissione Tributaria.
In questo caso il contribuente potrà presentare ricorso alla Commissione Trbutaria competente entro il termine di giorni 60!
E' poi da sottolineare che a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. n. 106/2011 al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 è stato aggiunto all’art. 77 il punto 2-bis laddove si afferma “L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva”.
La comunicazione preventiva è, quindi, il primo elemento della sequela procedimentale di costituzione del diritto reale di garanzia e la sua mancata notifica da parte dell'Agente della riscossione determina la nullità della successiva iscrizione di ipoteca.
 

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