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martedì 26 marzo 2013

INFORTUNIO IN PALESTRA? NE RISPONDE L'ISTRUTTORE O IL PROPRIETARIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

 


Si tratta di un tema che sta particolarmente a cuore a tutti gli operatori del settore: dal gestore e/o proprietario di un impianto sportivo, all’istruttore, all’assistente ai bagnanti.
Effettivamente, come abbiamo già messo in evidenza, in ogni caso in cui, malauguratamente, si verifichi un sinistro in un impianto, tutti gli operatori di tale impianto potrebbero essere coinvolti dalla relativa responsabilità civile o, addirittura, penale. A conferma di ciò, segnaliamo due sentenze del Tribunale di Genova.

La prima sentenza è la n. 905 del 10.3.2003 di cui riportiamo alcune massime:
“Per le lesioni subite da un alunno durante l’ora di educazione fisica, deve riconoscersi la responsabilità dell’insegnante (ISTRUTTORE), laddove egli stesso abbia predisposto gli strumenti ginnici utilizzati nel corso dell’esercizio e non siano state adottate le opportune cautele per evitare il verificarsi di una situazione pericolosa (nella specie l’alunno doveva superare correndo due materassi di gomma piuma di considerevole spessore che, a causa del precedente passaggio dei compagni, si erano distaccati, creando una pericolosa intercapedine)”.

“Il Ministero dell’Istruzione deve rispondere dei danni cagionati dall’operato del proprio
personale docente”.

“Per le lesioni subite durante lo svolgimento della lezione di educazione fisica svoltasi presso la palestra di proprietà del Comune (GESTORE DELL'IMPIANTO) non può ravvisarsi la responsabilità di quest’ultimo, se è accertato che l’evento dannoso non è stato causato da carente o difettosa manutenzione della struttura”.

Avuto a riguardo alla prima delle massime riportate, tale sentenza riconosce la responsabilità dell’insegnante sulla base di un principio che ben potrebbe essere applicato anche all’istruttore in relazione ad un sinistro eventualmente verificatosi durante una lezione del suo corso: si tratta del principio secondo cui sussiste la colpa dell’insegnante e, quindi, la sua responsabilità, per non aver adottato “le opportune cautele per evitare il verificarsi di una situazione pericolosa” nella predisposizione degli strumenti necessari per l’esercizio dell’attività sportiva.
Evidentemente non è mera retorica l’affermare che l’insegnante e/o l’istruttore non debba mai lasciarsi andare ad atteggiamenti superficiali, perdendo la concentrazione sulle potenzialità dannose di ogni singolo esercizio sportivo (non v’è dubbio che il mestiere dell’istruttore non è un mestiere semplice).

La seconda sentenza interessa maggiormente la categoria dei gestori e/o proprietari di impianti sportivi la cui responsabilità civile è stata ravvisata in ragione della colpa consistente dell’aver, perlomeno, tollerato la presenza di un elemento strutturale pericoloso sussistente nell’impianto:
“Poiché l’insidia nel campo da gioco è riferibile alla condotta dei responsabili della struttura di gioco che hanno progettato o almeno tollerato l’installazione di ricoperture sintetiche intervallate da un solco e predisposto una rampa inclinata immediatamente a ridosso dell’area di gioco, non si versa in tale caso nell’ipotesi della responsabilità oggettiva ex art. 2051, c.c.. Al contrario, si versa nell’ipotesi di colpa concreta, pur se non imputabile ad un soggetto compiutamente identificato ma comunque legato alla società sportiva convenuta, che è tenuta al risarcimento del danno (nel caso in oggetto l’attore durante una partita di calcio a livello amatoriale aveva subito lesioni con postumi invalidanti permanenti a seguito della caduta a terra determinata dall’inciampo su una grata collocata appena fuori del campo e nascosta da un dislivello e dall’erba)”
(Trib. Genova, 12.5.2003, n. 1711).

Il gestore e/o proprietario dell’impianto, pertanto, oltre a dover esercitare un’attività di controllo sull’operato dei propri dipendenti, non potrà mai perdere di vista le potenzialità dannose della struttura che gestisce.

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