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lunedì 11 marzo 2013

VIAGGIO DI NOZZE ROVINATO?...LA RESPONSABILITA' E' DEL TOUR OPERATOR!!!


E’ risarcibile, in virtù del combinato disposto dagli art. 2059 c.c. e 32 della Cost., il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, consistente nel pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, tanto più grave ove si tratti di viaggio di nozze e come tale di occasione irripetibile.
Così ha deciso il Tribunale di Reggio Emilia nella sentenza in commento, in linea con i precedenti arresti della giurisprudenza di legittimità in materia.
Nella fattispecie in esame, l’attore aveva acquistato un pacchetto turistico per il viaggio di nozze. Nel viaggio aereo di andata, dopo la consegna al check in per l’imbarco, il bagaglio veniva smarrito e mai più rinvenuto, sicché l’attore era stato costretto ad acquistare alcuni beni di prima necessità.
Pertanto agiva in giudizio per la condanna al risarcimento nei confronti del vettore del danno patrimoniale corrispondente al valore degli oggetti contenuti nel bagaglio smarrito (entro il massimale stabilito dalla convenzione di Montreal del 28.5.1999 di € 1.170,83); nei confronti dell’assicurazione del danno patrimoniale derivante dalla differenza tra il valore del bagaglio smarrito e quanto risarcito dal vettore; e, infine, nei confronti del vettore e del tour operator in solido tra loro del danno patrimoniale derivante dalle spese sostenute per l’acquisto di beni di prima necessità, nonché del danno non patrimoniale.
Sia il vettore che il tour operator sono stati inoltre condannati a risarcire all’attore il danno non patrimoniale da “vacanza rovinata” considerato che, anche dopo la riparametrazione dei confini del danno non patrimoniale operata dalle Sezioni Unite (sentenze n. 26972-5/2008), la Suprema Corte ha ribadito la configurabilità ontologica del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, di particolare gravità nel caso di viaggio di nozze (ex multis Cass. n. 7256/2012).
La Corte ha precisato inoltre che il turista-consumatore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da parte dell’organizzatore o dal venditore, anche se la responsabilità sia ascrivibile ad altri prestatori di servizi.

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